Art. 215 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Qualora si tratti di innovazione che, quantunque riconosciuta utile, importi una spesa eccessivamente gravosa ai condomini, ovvero che abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, la Commissione di vigilanza deve accertare se essa consiste in opere, impianti, o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, ovvero se ricade sulle parti dell’edificio che rendono impossibile la divisione o l’uso separato.
2. Nel primo caso può disporsi che i condomini, i quali non intendano trarre vantaggio dall’innovazione, siano esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Nel secondo caso l’innovazione può essere vietata, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.