Art. 170 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. È ridotta a metà l’ordinaria tassa di registro col minimo di lire dieci, dovuta sulle compravendite di case stipulate entro il triennio da un precedente trasferimento degli stessi beni a titolo oneroso. La riduzione è limitata al valore tassato nel precedente trasferimento.