Art. 169 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. La tassa di registro sui contratti di appalto per costruzioni, ampliamento o restauro di case e di altri fabbricati ad uso di abitazione, è ridotta alla metà della misura normale col minimo di lire dieci e, trattandosi di contratti per scrittura privata, la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa segnano nei termini di legge.

2. La riduzione alla misura di favore non è ammessa per le scritture private senza data o con la data in qualunque modo alterata.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.