Art. 166 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Per le compravendite di case costruite o dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1930, anche se stipulate dopo tale data ma non oltre quattro anni dal giorno in cui le case sono state dichiarate abitabili od effettivamente abitate, la tassa di registro è ridotta ad un quarto della misura ordinaria limitatamente al primo trasferimento. La stessa riduzione si estende alle tasse ipotecarie di trascrizione e di iscrizione nonché alle tasse di registro ed ipotecarie relative ai prestiti fatti dall’acquirente per l’estinzione totale o parziale del prezzo, stipulati contestualmente alla compravendita o nel termine di quattro anni dalla data di questa.

2. Per le compravendite di case costruite dal 1° gennaio 1931, dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1937, è ridotta nella misura della metà l’ordinaria tassa di registro limitatamente al primo trasferimento che avvenga non oltre quattro anni dal giorno in cui la casa è stata dichiarata abitabile o sia stata effettivamente abitata. Inoltre sono ridotte nella misura della metà le ordinarie tasse ipotecarie di trascrizione e di iscrizione, col minimo di lire dieci, nonché le ordinarie tasse di registro ed ipotecarie relative ai prestiti fatti dall’acquirente per l’estinzione totale o parziale del prezzo, stipulati contestualmente alla compravendita o nel termine di quattro anni dalla data di questa.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.