Art. 165 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Alle case di abitazione costruite dal 5 luglio 1919 al 31 dicembre 1937 sono applicabili le agevolazioni tributarie di che ai seguenti articoli del presente capo.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.