Art. 17 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. I soci delle cooperative di cui al n. 2° dell’art. 1 ed ai nn. 7° ed 8° dell’art. 16, non possono avere una quota sociale superiore a L. 30.000 o tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale dell’azione per le cooperative costituite posteriormente al 12 marzo 1927 non può superare le L. 500 né essere inferiore a L. 100.

2. Le cooperative o le sezioni per case popolari od economiche, devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di loro cessazione, l’intero patrimonio, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato, sia da assegnarsi a scopi di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l’amministrazione finanziaria conformemente al disposto dell’art. 66, n. 3 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

3. Le cooperative devono, entro trenta giorni dall’adempimento delle formalità di trascrizione ed affissione prescritte dagli articoli 91, 96, 180 e 194 del Codice di commercio, depositare gli atti sociali al Ministero delle corporazioni per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.