Art. 16 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari od economiche, oltre che i privati:

2. 1° l’Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

3. 2° i comuni che provvedano direttamente alla costruzione di case popolari;

4. 3° gli istituti autonomi per case popolari;

5. 4° le gestioni speciali di cui all’art. 22 ultimo comma;

6. 5° le società di assistenza e di beneficenza che provvedano agli alloggi per i poveri;

7. 6° gli enti pubblici che si propongano di costruire case da locare ai loro impiegati e salariati;

8. 7° le società cooperative per la costruzione e l’acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci;

9. 8° le società cooperative di credito e le società di mutuo soccorso, che si uniformino alle disposizioni del presento testo unico e che istituiscano sezioni speciali con norme statutarie e con gestione e contabilità distinte e separate, per costruire od acquistare case popolari od economiche a vantaggio dei propri soci;
9° i soci delle società menzionate nei precedenti numeri 7° ed 8°.

10) l’Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;

11) l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;

12) gli enti e le società cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;

13) gli altri enti morali e società costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell’art. 37 del presente testo unico;

14) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprietà, case da locare ai propri dipendenti.

10. 15°) L’Istituto nazionale per la case ai maestri.

16) l’U.N.R.R.A. Casse.

11. Il beneficio del mutuo non può essere accordato ai privati, nonché alle società di cui ai precedenti nn. 7°, 8° e 9°, per l’acquisto di case di vecchia costruzione: e tali si considerano quelle dichiarate abitabili ovvero effettivamente abitate da oltre quattro anni.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1960

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.