Art. 20 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il Ministro per le corporazioni, qualora le società e le sezioni costituende, nonché le sezioni delle società di mutuo soccorso, di cui all’art. 19, non risultino informate a sincere finalità cooperative, rifiuta il riconoscimento legale.

2. Può il Ministro stesso privare di tutti i benefici relativi al legale riconoscimento quelle società ovvero quelle sezioni che funzionino irregolarmente, in contrasto alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle proprie norme statutarie od ai principii della cooperazione. Nel caso, però, di società ovvero di sezioni fruenti di contributo erariale, la privazione dei benefici inerenti all’avvenuto riconoscimento è di spettanza del Ministro per i lavori pubblici, il quale può addivenirvi previo parere della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, e di concerto col Ministro per lo finanze.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.