Art. 18 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Trascorsi i 30 giorni dall’adempimento delle formalità di trascrizione ed affissione previste dall’art. 17, le cooperative non possono più godere, per gli atti successivamente compiuti, delle agevolazioni tributarie concesse dalle leggi sul registro e bollo, fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti al Ministero delle corporazioni.

2. Egualmente le cooperative che non effettuino, nei termini di legge, il deposito alla cancelleria del tribunale degli atti previsti dagli articoli 91, 96, 180, 194 del Codice di commercio, non possono usufruire, per gli atti successivamente compiuti, delle anzidette agevolazioni tributarie, fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti stessi.

3. Le cooperative sono dispensate dall’obbligo di pubblicare lo estratto degli atti sociali nel Foglio degli annunzi giudiziari.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.