Art. 77 TUB Succursali di banche di Stato terzo
Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.(97)
1-bis. La Banca d’Italia informa dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati dell’Unione europea che ospitano succursali della banca di Stato terzo. L’informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell’apertura della procedura ovvero subito dopo.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.(65)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l’art. 1, comma 12) l’introduzione al Titolo IV del Capo 01-I comprendente gli artt. da 69-ter a 69-undecies e del Capo 02-I comprendente gli artt. da 69-duodecies a 69-septiesdecies; (con l’art. 1, comma 13) l’introduzione al Titolo IV, Capo I della Sezione 01-I comprendente gli artt. da 69-octiesdecies a 69-vicies-bis.
Aggiornamento (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l’art. 1, comma 42, lettera b)) che al comma 1 del presente articolo, la parola «extracomunitari» è sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo».