Art. 75-bis TUB Commissari in temporaneo affiancamento

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. La Banca d’Italia, ricorrendo i presupposti indicati all’articolo 70, può nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all’organo di amministrazione. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l’organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l’obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l’assunzione di determinati atti o decisioni.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

Testo in vigore dal 16 novembre 2015

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.