Art. 71 TUB Organi della procedura

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d’Italia nomina:
a) uno o più commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

2. Periodo soppresso dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione nel registro delle imprese.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d’Italia.

5. La Banca d’Italia, per ragioni d’urgenza e fino all’insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

6. Agli organi della procedura si applica l’articolo 26, comma 3, lettere a) e d). I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse.

Testo in vigore dal 1° dicembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.