Art. 69-ter TUB Ambito di applicazione
Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie;(97) b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
c) alle società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter).
2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l’art. 1, comma 30, lettera a)) che al comma 1, alla lettera a) del presente articolo, le parole «extracomunitario» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo».