Art. 69-octies TUB Misure attuative dei piani di risanamento

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall’adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata senza indugio alla Banca d’Italia.

Testo in vigore dal 16 novembre 2015

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.