Art. 69-novies TUB Trasmissione dei piani di risanamento

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d’Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d’Italia.

2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato comunitario collaborano con l’autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.(97)

Testo in vigore dal 9 gennaio 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (97)

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l’art. 1, comma 35, lettera b)) che al comma 2 del presente articolo, le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Unione europea».

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.