Art. 58-septies TUB Misure e poteri di vigilanza

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Le succursali adottano tempestivamente le misure richieste dalla Banca d’Italia per assicurarne la piena conformità alla normativa applicabile e la sana e prudente gestione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Banca d’Italia può imporre, tra l’altro, che le succursali: a) soddisfino ulteriori requisiti in materia di capitale e liquidità; b) rafforzino i propri dispositivi di organizzazione interna, gestione del rischio e registrazione contabile; c) limitino l’ambito delle attività che esercitano e il numero delle relative controparti; d) riducano il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate, e cessino di esercitare tali attività o di offrire tali prodotti; e) rispettino ulteriori obblighi di segnalazione o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche previste dall’articolo 58-quinquies, commi 1 e 2; f) pubblichino informazioni.

3. La Banca d’Italia può imporre alle succursali valutate come aventi rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, requisiti prudenziali supplementari ovvero la ristrutturazione delle attività o la limitazione dell’operatività in modo tale da comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o da rimuovere i rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione europea o dell’Italia.

4. La Banca d’Italia, previa consultazione dell’ABE e delle autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo di Stato terzo interessato, come definito all’articolo 69.3, comma 1, ha stabilito altre succursali o banche, può richiedere che venga presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) la succursale ha svolto o svolge attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), con clienti o controparti in altri Stati membri, salve le esenzioni di cui all’articolo 14-bis, comma 7; b) la succursale soddisfa i criteri di rilevanza sistemica di cui all’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ovvero è stata valutata dalla Banca d’Italia come avente rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, e comporta rischi significativi per la stabilità finanziaria dell’Unione europea o dell’Italia; c) l’importo aggregato delle attività di tutte le succursali nell’Unione europea appartenenti allo stesso gruppo della banca di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro o l’importo delle attività della succursale di banca di Stato terzo in Italia è pari o superiore a 10 miliardi di euro.

5. La Banca d’Italia esercita il potere di cui al comma 4 soltanto dopo avere applicato le misure di cui al comma 2 ovvero, con riferimento alle succursali aventi rilevanza sistemica, quelle di cui al comma 3, oppure qualora la Banca d’Italia ritenga che tali misure sarebbero comunque insufficienti a comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o a rimuovere i rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione europea o dell’Italia.

6. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.(118)

Testo in vigore dal 9 gennaio 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (118)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall’articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall’11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto”.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.