Art. 59 TUB Definizioni
Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23;
b) per «società finanziarie» si intendono le società indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b-bis) per «società di partecipazione finanziaria mista» si intendono le società di cui all’articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
b-ter) per «società di partecipazione finanziaria» si intendono le società indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) per «società strumentali» si intendono le società indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d) per «coordinatore del conglomerato finanziario» si intende l’autorità indicata nell’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
1-bis. Comma abrogato dal D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.