Art. 120-septiesdecies TUB Remunerazioni e requisiti di professionalità

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.

2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest’ultimo nonché prestare servizi di consulenza.

3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.(70)

Testo in vigore dal 4 giugno 2016

Note di aggiornamento

Aggiornamento (70)

Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.