Art. 120-quaterdecies.1 TUB Rimborso anticipato

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto

Testo in vigore dal 25 luglio 2021

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.