Art. 120-septies TUB Principi generali
Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
1. Il finanziatore e l’intermediario del credito, nell’ambito delle attività disciplinate dal presente capo:
a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;
b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.(70)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.