Art. 120-septies TUB Principi generali

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Il finanziatore e l’intermediario del credito, nell’ambito delle attività disciplinate dal presente capo:
a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;
b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.(70)

Testo in vigore dal 4 giugno 2016

Note di aggiornamento

Aggiornamento (70)

Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.