Art. 141 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all’articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell’autorità amministrativa.

2. In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio.

3. Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.