Art. 141 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all’articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell’autorità amministrativa.
2. In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio.
3. Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.