Art. 145 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. La notificazione dell’atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell’articolo 143, è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.

2. In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell’Amministrazione da cui l’atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.

3. La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall’ufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.

4. Un originale della relazione è dato all’interessato e l’altro è rimesso all’autorità che ha emanato l’ordine della notificazione.

5. Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.