Art. 145 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. La notificazione dell’atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell’articolo 143, è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.
2. In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell’Amministrazione da cui l’atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.
3. La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall’ufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.
4. Un originale della relazione è dato all’interessato e l’altro è rimesso all’autorità che ha emanato l’ordine della notificazione.
5. Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.