Art. 39-undecies T.U. Accise Vigilanza
Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
1. L’attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.
2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.(87)
3. Sono a carico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti gli oneri connessi all’addestramento, all’accasermamento ed all’impiego del personale per le attività di cui al comma 1.(87)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (87)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.