Art. 39-ter T.U. Accise Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati
Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all’articolo 39-bis, comma 2, lettera a).
2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all’articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c).
2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti... parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.
3. In deroga ai commi 2 e 2-bis, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.
4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all’articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere d) ed e).