Art. 39-ter T.U. Accise Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati

Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all’articolo 39-bis, comma 2, lettera a).

2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all’articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c).

2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti... parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.

3. In deroga ai commi 2 e 2-bis, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all’articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere d) ed e).

Testo in vigore dal 4 ottobre 2024

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.