Art. 39-quater T.U. Accise Tariffe di vendita
Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
1. L’inserimento di ciascun prodotto di cui agli articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall’articolo 39-quinquies è stabilito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.(87)
2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
3. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.
4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall’importatore, è di quarantacinque giorni per i procedimenti di cui al comma 1 e di venti giorni lavorativi per i provvedimenti di cui al comma 2.
5. Comma abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 57.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (87)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.