Art. 39-septies T.U. Accise Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori
Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
1. L’aggio ai rivenditori di cui all’articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n, 1293, è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.