Art. 26-quinquies T.U. Accise Disposizioni attuative
Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
1. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative degli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater, anche per quanto concerne le modalità di applicazione dell’accisa nei casi di impiego di gas naturale, destinato alla combustione, erogato a una pluralità di utilizzatori finali attraverso un unico punto di riconsegna e nei casi di impiego promiscuo del gas naturale, la documentazione da presentare all’atto della denuncia di cui all’articolo 26-bis, comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell’accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse nonché gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell’attività di vendita, di acquisto o di estrazione per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.(129)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (129)
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l’art. 8, comma 1) che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026”.