Art. 24 T.U. Accise Impieghi agevolati

Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

(Art. 20 D.L. n. 331/1993)

1. Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all’aliquota ridotta nella misura ivi prevista.

2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell’imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall’art. 14.

Testo in vigore dal 1° giugno 2007

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.