Art. 24-bis T.U. Accise Denaturazione dei prodotti energetici
Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
1. Le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle dogane.
2. Fino all’emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalità di denaturazione vigenti in quanto applicabili.