Art. 26-quater T.U. Accise Altre disposizioni
Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
1. Contestualmente all’avvio dell’attività, i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione del gas naturale, anche mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti, nonché i soggetti che effettuano estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, ne danno comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. I soggetti di cui al comma 1, che effettuano attività di vettoriamento o distribuzione del gas naturale: a) presentano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce; b) rendono disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato; c) comunicano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all’articolo 26, comma 7, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.(129)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (129)
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l’art. 8, comma 1) che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026”.