Gli operatori telefonici possono usare il termine fibra nelle offerte commerciali solo se lâinfrastruttura è FTTH/FTTB.
Specifici simboli dovranno segnalare in maniera semplificata il tipo di connessione offerta.
Il Consiglio dellâAutoritĂ per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il provvedimento che definisce le modalitĂ con cui le imprese dovranno dâora in avanti comunicare le caratteristiche delle diverse tipologie di infrastruttura fisica utilizzate per lâerogazione dei servizi di connettivitĂ , in ottemperanza al decreto legge n.148 del 16 ottobre 2017.
Il provvedimento stabilisce che gli operatori che forniscono questi servizi tramite connessione fissa dovranno garantire, sia nei messaggi pubblicitari sia nelle comunicazioni commerciali e contrattuali, piena trasparenza nella presentazione delle infrastrutture fisiche sulle quali sono forniti i servizi.
In particolare, gli operatori potranno usare il termine âfibraâ (e affiancarvi aggettivi superlativi o accrescitivi), senza ulteriori precisazioni tecniche, solo se lâinfrastruttura sottostante sia costituita esclusivamente da una rete di accesso in fibra, almeno nei collegamenti orizzontali fino allâedificio (FTTB) o fino allâunitĂ immobiliare dellâutente (FTTH).
Nei casi in cui la fibra invece arrivi soltanto fino a nodi intermedi, come lâarmadio di strada (FTTC, Fiber To The Cabinet) o la stazione radio base (FWA, Fixed Wireless Access), gli operatori non potranno usare la denominazione âfibraâ se non affiancata alla dicitura âsu rete mista rameâ o âsu rete mista radioâ, presentandola in ogni caso in termini di uguale leggibilitĂ o udibilitĂ . Nei casi in cui lâinfrastruttura sottostante non preveda lâutilizzo di fibra o comunque non abiliti la fruizione di servizi a banda ultralarga non potranno in alcun caso utilizzare il termineâ fibraâ.
In aggiunta alle previsioni sulla denominazione dellâinfrastruttura fisica, lâAutoritĂ ha stabilito gli obblighi informativi di dettaglio che gli operatori dovranno in ogni caso assolvere nella comunicazione dedicata con i clienti finali. Nei canali commerciali mirati, gli operatori dovranno fornire al cliente una descrizione piĂš approfondita che aggiunga alla descrizione della specifica architettura di rete anche il tipo di tecnologia impiegata, prevedendo inoltre la possibilitĂ per gli utenti di verificare la velocitĂ di navigazione e la latenza del servizio offerto in upload e download.
Relativamente ai messaggi pubblicitari e alle comunicazioni commerciali al pubblico, gli operatori dovranno integrare le comunicazioni con specifici simboli volti a segnalare, in maniera semplificata, il tipo di infrastruttura utilizzato.
- Con il colore verde e la denominazione âFâ sottotitolata âfibraâ si dovranno indicare le infrastrutture con la fibra fino allâunitĂ immobiliare o allâedificio;
- Con il colore giallo e la denominazione âFRâ, sottotitolata âfibra mista rameâ o âfibra mista radioâ, le altre architetture con fibra solo fino a nodi intermedi abilitanti connessioni a banda ultralarga;
- DovrĂ essere utilizzato il colore rosso e le diciture âRâ, sottotitolata ârameâ o âradioâ, per tutte le altre architetture che non prevedono fibra nella rete dâaccesso e/o che comunque non abilitano lâutilizzo di servizi a banda ultralarga.
Lâutilizzo dei suddetti simboli è avviato, in via sperimentale, per un periodo compreso tra lâentrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2018.
Articolo tratto da: AGCOM AutoritĂ per le Garanzie nelle Comunicazioni






