Corte di Giustizia UE, 30 maggio 2024, C. 400-22

Ordine online: il pulsante di inoltro dell’ordine deve indicare con chiarezza che, cliccandovi, il consumatore si sottopone ad un obbligo di pagamento.

La Corte ha dichiarato che il professionista, in conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 2011/83/UE, deve informare il consumatore, prima dell’inoltro dell’ordine su Internet, del fatto che egli si sottopone con tale ordine ad un obbligo di pagamento.
Tale obbligo del professionista vige indipendentemente dalla questione se l’obbligo di pagamento per il consumatore sia incondizionato oppure se quest’ultimo sia tenuto a pagare il professionista solo dopo l’ulteriore realizzazione di una condizione.

Secondo la Corte l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori deve essere interpretato nel senso che nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l’obbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra il suo ordine, accetti espressamente l’obbligo di pagamento, si applica anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un’ulteriore condizione.

Nello stesso senso la Corte europea si era già espressa nel caso n. 249-21 (sentenza del 7 aprile 2022).

Articolo 8 direttiva 2011/83/UE
Requisiti formali per i contratti a distanza
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2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, l’operatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), l bis), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine.
Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.
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Corte di Giustizia UE, 30 maggio 2024, C. 400-22