Corte di Giustizia UE, 30 maggio 2024, C. 400-22
Ordine online: il pulsante di inoltro dellâordine deve indicare con chiarezza che, cliccandovi, il consumatore si sottopone ad un obbligo di pagamento.
La Corte ha dichiarato che il professionista, in conformitĂ ai requisiti previsti dalla direttiva 2011/83/UE, deve informare il consumatore, prima dellâinoltro dellâordine su Internet, del fatto che egli si sottopone con tale ordine ad un obbligo di pagamento.
Tale obbligo del professionista vige indipendentemente dalla questione se lâobbligo di pagamento per il consumatore sia incondizionato oppure se questâultimo sia tenuto a pagare il professionista solo dopo lâulteriore realizzazione di una condizione.
Secondo la Corte lâarticolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori deve essere interpretato nel senso che nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, lâobbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra il suo ordine, accetti espressamente lâobbligo di pagamento, si applica anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di unâulteriore condizione.
Nello stesso senso la Corte europea si era già espressa nel caso n. 249-21 (sentenza del 7 aprile 2022).
Articolo 8 direttiva 2011/83/UE
Requisiti formali per i contratti a distanza
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2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore lâobbligo di pagare, lâoperatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui allâarticolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), l bis), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri lâordine.
Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare lâordine, il consumatore riconosca espressamente che lâordine implica lâobbligo di pagare. Se lâinoltro dellâordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole ÂŤordine con obbligo di pagareÂť o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che lâinoltro dellâordine implica lâobbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dallâordine.
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Corte di Giustizia UE, 30 maggio 2024, C. 400-22






