Cassazione penale, sez. II, 13 luglio 2022, n. 27012

Truffa online: la competenza territoriale è del tribunale del luogo dove è stato incassato il bonifico

Come più volte affermato la giurisprudenza di legittimità, “nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on line”, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano - per la determinazione della competenza territoriale - le regole suppletive previste dall’art. 9 c.p.p.” (così, Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369; v. anche, Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, Di Paolantonio, Rv. 271761).

Art. 9 c.p.p.
Regole suppletive
1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell’articolo 8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335.

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Cassazione penale, sez. II, 13 luglio 2022, n. 27012