Cassazione penale, sez. II, 13 luglio 2022, n. 27012
Truffa online: la competenza territoriale è del tribunale del luogo dove è stato incassato il bonifico
Come piĂš volte affermato la giurisprudenza di legittimitĂ , ânellâipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni âon lineâ, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove lâagente consegue lâingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non giĂ in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano - per la determinazione della competenza territoriale - le regole suppletive previste dallâart. 9 c.p.p.â (cosĂŹ, Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369; v. anche, Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, Di Paolantonio, Rv. 271761).
Art. 9 c.p.p.
Regole suppletive
1. Se la competenza non può essere determinata a norma dellâarticolo 8, è competente il giudice dellâultimo luogo in cui è avvenuta una parte dellâazione o dellâomissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dellâimputato.
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede lâufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dallâarticolo 335.
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Cassazione penale, sez. II, 13 luglio 2022, n. 27012






