Segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi. ĂÂ illegittima in difetto di informativa preventiva.
Come è noto la Banca dâItalia gestisce al suo interno un sistema informativo (la Centrale dei Rischi) che ha lo scopo di raccogliere le informazioni fornite da banche e societĂ finanziarie sui crediti che esse concedono ai loro clienti.
La difficoltĂ nel rispettare gli impegni presi con gli Istituti di Credito apre spesso le porte allâipotesi della temuta âsegnalazione a sofferenzaâ, cioè lâinserimento del nominativo del correntista (persona fisica, giuridica o imprenditore) allâinterno del registro della Centrale Rischi della Banca dâItalia.
Ă altrettanto noto come una segnalazione alla Centrale Rischi possa determinare la paralisi di unâimpresa, ostacolandola fortemente nel proseguo della sua attivitĂ .
Dato di non poco conto se si pensa alle conseguenze che ne possono derivare: revoca dei fidi o, in generale, repentina e generalizzata chiusura di accesso al credito da parte del sistema bancario. A volte è proprio la segnalazione alla centrale rischi che innesca un processo causale idoneo a condurre lâAzienda ad una vera e propria condizione di insolvenza.
La principale normativa sui cui si basa questo meccanismo è contenuta nel Testo Unico Bancario, che ne determina tanto i requisiti quanto i limiti.
Non deve poi sfuggire la rilevanza sia della specifica Circolare n. 139/1991 della Banca dâItalia inerente le âIstruzioni per gli Intermediari Creditiziâ, sia del âCodice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditiziaâ (entrato in vigore il 1° gennaio 2005) emanato in attuazione del Codice della privacy (D.Lgs n. 196/2003).
La possibilitĂ di essere inseriti nel registro della Centrale dei Rischi deve essere saldamente ancorata alla realtĂ fattuale in cui il cliente versa. Lo scollamento fra rischi reali di insolvenza e rischi ritenuti offre un primo margine di tutela al correntista contro quelle segnalazioni che si palesino non corrispondenti ad una reale stato di sofferenza.
Infatti, lâimpresa, ancora prima della comunicazione di avvenuta segnalazione, deve ricevere una informativa preventiva da parte della sua Banca. La Banca, però, non può avviare la procedura finalizzata alla segnalazione senza unâattenta verifica della solvibilitĂ del debitore.
Dâaltronde ciò è coerente con la ratio dellâinformativa stessa la quale, trovando fondamento nel rispetto dei doveri di buona fede e di correttezza gravanti sullâintermediario (articolo 125, comma 3, del Testo Unico Bancario), non può che richiedere una valutazione complessiva dello stato in cui versa la societĂ correntista o il debitore.
Questo è anche lâorientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (da ultimo, Tribunale di Verona, ordinanza del 2 luglio 2014; Tribunale di Milano, ordinanza del 29 agosto 2014; Trib. Prato, sent. 14.10.2013).
Nei suddetti provvedimenti lâOrgano Giudicante ha avuto anche modo di specificare quali sono i requisiti dellâinformativa in esame affermando che lâinformativa che precede la segnalazione deve avere le caratteristiche della completezza, chiarezza e tempestivitĂ , e nel suo contenuto minimo deve avere ad oggetto ââŚproprio la segnalazione a sofferenza e non qualsiasi altra segnalazione a rischio di credito ( inadempimenti persistenti , incagli)â (Tribunale di Verona, ordinanza del 2 luglio 2014). AltresĂŹ detta informativa â⌠deve giungere al cliente in tempo utile per consentirgli la valutazione di ogni possibile misura atta ad evitare la segnalazione stessaâ (Tribunale di Milano, ordinanza del 29 agosto 2014).
I suddetti principi erano giĂ stati espressi, tra lâaltro, dalla Suprema Corte di Cassazione.
Infatti, giĂ nel 2009 la Corte di Cassazione aveva avuto occasione di occuparsi dei presupposti di legittimitĂ della segnalazione alla Centrale Rischi.
La Corte ha specificato che la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi âimplica una valutazione da parte dellâintermediario della complessiva situazione finanziaria e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di questâultimo nel pagamento del debitoâ, ed ancora âciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacitĂ finanziaria (incapacitĂ non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontario inadempimento se giustificata da una seria contestazione sullâesistenza del titolo del credito vantato dalla bancaâ (Cass. Civ., 1 aprile 2009, n. 7958).
In ogni caso, in una successiva pronuncia, la Suprema Corte ha annoverato fra gli obblighi che fanno capo allâintermediario, il dovere di avvertire anticipatamente il cliente del fatto che si sta per procedere a una segnalazione in Centrale rischi (Cass. Civ., 24 maggio 2010, n. 12626).
In particolare, questo intervento della Corte di Cassazione conferma che la banca non può procedere a una segnalazione in Centrale Rischi se a monte vi è un singolo episodio di ritardo nellâadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto banca â cliente, completamente disancorato dalla situazione finanziaria complessivamente considerata. Se âlâinformativaâ è carente dei requisiti menzionati, la stessa dovrĂ essere considerata illegittima.
Sulla scorta di ciò, i Giudicanti investiti delle controversie avverso noti gruppi bancari hanno accolto le domande cautelari promosse per segnalazioni illegittime in Centrale Rischi, ordinando alle banche resistenti di adoperarsi immediatamente per la cancellazione delle stesse.






