Decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237
(Gazz. Uff., 23 dicembre 2016, n. 299)
DL 237/2016 Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio
Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2017 n. 15
Testo con le modifiche apportate dal Decreto legge 16 giugno 2017, n. 89
Interventi urgenti per assicurare la paritĂ di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio
Capo I
Garanzia dello Stato su passivitĂ di nuova emissione
Articolo 1
Garanzia dello Stato su passivitĂ di nuova emissione
1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dellâeconomia e preservare la stabilitĂ finanziaria, ai sensi dellâarticolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dellâarticolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dellâeconomia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passivitĂ delle banche italiane in conformitĂ di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dallâarticolo 4, commi 2 e 3, sulla notifica individuale.
4. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e allâarticolo 10, comma 1, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
5. Nel presente Capo I per AutoritĂ competente si intende la Banca dâItalia o la Banca Centrale Europea secondo le modalitĂ e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.
Articolo 2
Caratteristiche degli strumenti finanziari
1. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente allâentrata in vigore del presente decreto-legge, anche nellâambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui allâarticolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in unâunica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi NĂŠ incorporano una componente derivata.
Articolo 3
Limiti
1. Lâammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacitĂ di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.
2. Per singola banca, lâammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.
Articolo 4
Condizioni
1. La concessione della garanzia di cui allâarticolo 1 è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dellâAutoritĂ competente:
a) del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui allâarticolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dellâultima segnalazione di vigilanza disponibile;
b) dellâinesistenza di carenze di capitale evidenziate nellâambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dellâUnione europea o del Meccanismo di vigilanza unico, o nellâambito delle verifiche della qualitĂ degli attivi o di analoghi esercizi condotti dallâAutoritĂ competente o dallâAutoritĂ bancaria europea; per carenza di capitale si intende lâinadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di cui alla lettera a) e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dallâAutoritĂ competente.
2. La garanzia di cui allâarticolo 1 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquiditĂ , a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilitĂ dellâintervento con il quadro normativo dellâUnione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquiditĂ nel contesto della crisi finanziaria.
3. La garanzia di cui allâarticolo 1 può essere concessa anche a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In questi casi, nessun supporto di liquiditĂ garantito dallo Stato può essere fornito prima della positiva decisione della Commissione europea sulla notifica individuale.
4. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attivitĂ in modo da non abusare del sostegno ricevuto NĂŠ conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
Articolo 5
Garanzia dello Stato
1. La garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
2. La garanzia copre il capitale e gli interessi.
3. Per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari di cui allâarticolo 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato, non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi dellâarticolo 1.
4. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passivitĂ computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.
Articolo 6
Corrispettivo della garanzia dello Stato
1. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia sono determinati caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione con le seguenti modalitĂ :
a) per passività con durata originaria di almeno dodici mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metĂ del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a cinque anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dellâindice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, piĂš la metĂ del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati membri dellâUnione europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello Stato italiano nel medesimo periodo di tre anni;
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui allâart. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al numero 2) della lettera a), è computata per la metĂ ;
c) per passività con durata originaria inferiore a dodici mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.
2. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al comma 1), lettera a), numero 2), è calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dellâarea euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dellâarea dellâeuro e appartenenti alla piĂš bassa categoria di rating disponibile.
3. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione è quello piÚ elevato. Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili siano piÚ di tre, il rating rilevante è il secondo piÚ elevato.
4. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
5. La commissione è applicata in ragione dâanno allâammontare nominale degli strumenti finanziari emessi dalla banca per i quali è concessa la garanzia. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, con le modalitĂ indicate dallâarticolo 24, comma 3. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dellâeconomia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, di seguito denominato: ÂŤDipartimento del TesoroÂť .
6. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca dâItalia, può variare, tenuto conto delle condizioni di mercato, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformitĂ delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni giĂ in essere.
[1] Lettera modificata dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
[2] Alinea modificato dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
[3] Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
Articolo 7
Procedura
1. Le richieste di ammissione alla garanzia sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca dâItalia e al Dipartimento del Tesoro con modalitĂ che assicurano la rapiditĂ e la riservatezza della comunicazione.
2. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dal Dipartimento del Tesoro entro quindici giorni dallâentrata in vigore del presente decreto-legge, pubblicato sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e della Banca dâItalia, indicando, tra lâaltro, il fabbisogno di liquiditĂ , anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia giĂ stata ammessa o per le quali abbia giĂ fatto richiesta di ammissione.
3. La Banca dâItalia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta:
a) le valutazioni dellâAutoritĂ competente sulla sussistenza delle condizioni di cui allâarticolo 4, comma 1;
b) nel caso di valutazione positiva della condizione sub a):
1) la congruitĂ delle condizioni e dei volumi dellâintervento di liquiditĂ richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
2) lâammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;
3) lâammontare della garanzia;
4) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto dallâarticolo 6.
4. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca dâItalia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca dâItalia, in merito alla richiesta presentata dalla banca. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca dâItalia, con modalitĂ che assicurano la rapiditĂ e la riservatezza della comunicazione.
5. Nei casi previsti dallâarticolo 4, commi 2 e 3, ovvero qualora il valore nominale degli strumenti finanziari sui quali è concessa la garanzia sia superiore a 500 milioni di euro e sia superiore al 5% del totale passivo della banca richiedente, la banca è tenuta a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditivitĂ e la capacitĂ di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano entro due mesi dalla concessione della garanzia è sottoposto alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilitĂ della misura con il quadro normativo dellâUnione europea in materia di aiuti di Stato. Non è in ogni caso richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passivitĂ garantite sono rimborsate entro due mesi dalla concessione della garanzia.
6. Nei casi indicati allâarticolo 4, commi 2 e 3, e salvo quanto previsto dal comma 7, la banca richiedente non può, per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia:
a) distribuire dividendi;
b) effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 o coperti da clausola di grandfathering delle relative disposizioni transitorie;
c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dellâesercizio di opzioni call, senza preventiva autorizzazione della Commissione europea;
d) acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalitĂ di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficoltĂ .
7. Nei casi previsti dallâarticolo 4, commi 2 e 3, la garanzia può essere concessa, in deroga al limite minimo di durata di tre mesi previsto dallâarticolo 2, comma 1, lettera a), su strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi.
[1] Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
[2] Comma sostituito dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
Articolo 8
Escussione della garanzia su passivitĂ di nuova emissione
1. La banca che non sia in grado di adempiere allâobbligazione garantita presenta richiesta motivata di attivazione della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca dâItalia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede lâattivazione e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza della passivitĂ garantita, salvo casi di motivata urgenza.
2. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca dâItalia, la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente alla scadenza dellâobbligazione alla corresponsione dellâimporto dovuto dalla banca.
3. A seguito dellâattivazione della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare allâerario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresĂŹ tenuta a presentare, entro e non oltre due mesi dalla richiesta di cui al comma 1, un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilitĂ della misura con il quadro normativo dellâUnione europea in materia di aiuti di Stato.
3-bis. Le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti di credito per onorare la garanzia prevista dal presente decreto sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori della banca a diverso titolo.
4. Il presente articolo non pregiudica la facoltĂ dei detentori delle passivitĂ garantite e dei titolari di diritti reali di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai sensi dellâarticolo 5, comma 1.
Articolo 9
Relazioni alla Commissione europea e alle Camere
1. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca dâItalia, presenta alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, lâammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.
Articolo 10
Erogazione di liquiditĂ di emergenza
1. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze può rilasciare, entro sei mesi dallâentrata in vigore del presente decreto-legge, la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca dâItalia per fronteggiare gravi crisi di liquiditĂ (erogazione di liquiditĂ di emergenza-ELA), in conformitĂ con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
2. La garanzia statale è irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione, da parte della Banca dâItalia, delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA.
3. La garanzia di cui al comma 1 può essere rilasciata per operazioni di erogazione di liquiditĂ di emergenza in favore di banche che rispettano, secondo la valutazione dellâAutoritĂ competente, le condizioni di cui allâarticolo 4, commi 1, 2 e 3, del presente decreto.
4. La banca che riceve lâintervento di cui al comma 1 deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditivitĂ e la capacitĂ di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare lâaffidamento sulla liquiditĂ fornita dalla Banca centrale.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla garanzia statale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 4.
Articolo 11
Escussione della garanzia statale sullâerogazione di liquiditĂ di emergenza
1. In caso di inadempimento della banca alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca dâItalia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca dâItalia, in esito allâescussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dellâimporto garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa allâescussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti.
2. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro trenta giorni alla corresponsione dellâimporto dovuto dalla banca.
Articolo 12
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentita la Banca dâItalia, possono essere adottate misure di attuazione del presente Capo I.
Capo II
Interventi di rafforzamento patrimoniale
Articolo 13
Intervento dello Stato
1. Il presente Capo II disciplina modalitĂ e condizioni dellâintervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani.
2. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dellâeconomia e preservare la stabilitĂ finanziaria, ai sensi dellâarticolo 18 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e dellâarticolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dellâeconomia e delle finanze (di seguito il ÂŤMinisteroÂť) è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilitĂ di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da societĂ italiane capogruppo di gruppi bancari (di seguito lâÂŤEmittenteÂť), secondo le modalitĂ e alle condizioni stabilite dal presente Capo II.
3. Nel presente Capo II per AutoritĂ competente si intende la Banca dâItalia o la Banca centrale europea secondo le modalitĂ e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013.
Articolo 14
Programma di rafforzamento patrimoniale
1. Lâintervento dello Stato ai sensi dellâarticolo 13 può essere richiesto da un Emittente che â in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dellâUnione europea o del Meccanismo di vigilanza unico â ha esigenza di rafforzare il proprio patrimonio.
2. Per poter chiedere lâintervento dello Stato ai sensi dellâarticolo 13 lâEmittente deve aver precedentemente sottoposto allâAutoritĂ competente un programma di rafforzamento patrimoniale (il ÂŤProgrammaÂť), indicante lâentitĂ del fabbisogno di capitale necessario, le misure che lâEmittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonchĂŠ il termine per la realizzazione del Programma.
3. LâAutoritĂ competente valuta lâadeguatezza del Programma a conseguire, anche su base consolidata, lâobiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 e ne informa lâEmittente e il Ministero.
4. LâEmittente informa al piĂš presto lâAutoritĂ competente sugli esiti delle misure adottate. LâAutoritĂ competente ne informa il Ministero.
5. Se lâattuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire lâobiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1, lâEmittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dallâarticolo 15. Tale richiesta può essere presentata dallâEmittente giĂ ad esito della valutazione del Programma svolta ai sensi del comma 3, quando lâAutoritĂ competente abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante lâattuazione del Programma stesso, se questa risulta inidonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale.
Articolo 15
Richiesta di intervento dello Stato
1. LâEmittente che intende fare ricorso allâintervento dello Stato trasmette al Ministero e allâAutoritĂ competente, e alla Banca dâItalia qualora non sia lâAutoritĂ competente, una richiesta contenente:
a) lâindicazione dellâimporto della sottoscrizione delle azioni dellâEmittente chiesta al Ministero;
b) lâindicazione dellâentitĂ del patrimonio netto contabile, individuale o consolidato a seconda dei casi, alla data della richiesta e lâentitĂ del fabbisogno di capitale regolamentare che residua, se del caso, tenendo conto dellâattuazione del Programma;
c) lâindicazione degli strumenti e prestiti di cui allâarticolo 22, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente, del valore economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuitĂ aziendale;
d) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente, dellâeffettivo valore delle attivitĂ e passivitĂ dellâEmittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che lâEmittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonchĂŠ di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai titolari degli strumenti e prestiti di cui allâarticolo 22, comma 2;
e) lâattestazione di impegni di cui allâarticolo 17;
f) il piano di ristrutturazione (il ÂŤPianoÂť), predisposto in conformitĂ con la disciplina dellâUnione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria.
2. La Banca dâItalia acquisisce lâasseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese dellâEmittente:
a) del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dallâEmittente ai sensi del comma 1, lettera c);
b) della stima trasmessa ai sensi del comma 1, lettera d);
c) della valutazione di cui allâarticolo 18, comma 4.
3. Gli esperti indipendenti previsti dai commi 1, lettere c) e d), e 2, non devono avere in corso NĂŠ devono avere intrattenuto negli ultimi tre anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con lâEmittente tali da comprometterne lâindipendenza.
[1] Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
Articolo 16
Valutazioni dellâAutoritĂ competente
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui allâarticolo 15, lâAutoritĂ competente comunica al Ministero e allâEmittente il fabbisogno di capitale regolamentare dellâEmittente.
2. LâAutoritĂ competente può chiedere allâEmittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 1 è sospeso.
Articolo 17
Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato
1. La richiesta di cui allâarticolo 15 è corredata della dichiarazione con cui lâEmittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea.
2. Fermi restando i poteri dellâAutoritĂ competente, la sottoscrizione può essere subordinata, in conformitĂ alla decisione della Commissione europea sulla compatibilitĂ dellâintervento con il quadro normativo dellâUnione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni:
a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dellâEmittente;
b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dellâalta dirigenza dellâEmittente. Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, il trattamento economico annuo non può in ogni caso superare quello determinato ai sensi dellâarticolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Articolo 18
Realizzazione dellâintervento
1. A seguito della comunicazione ai sensi dellâarticolo 16 da parte dellâAutoritĂ competente, il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.
2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilitĂ dellâintervento con il quadro normativo dellâUnione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della Banca dâItalia, si dispone lâapplicazione delle misure di ripartizione degli oneri in conformitĂ con quanto previsto dallâarticolo 22.
3. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, adottato sentita la Banca dâItalia, si dispone altresĂŹ:
a) ove necessario, lâaumento del capitale dellâEmittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche allâarticolo 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dallâEmittente;
b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonchĂŠ ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dellâacquisto, comprese le fasi successive;
c) la sottoscrizione o lâacquisto delle azioni dellâEmittente.
4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, lâEmittente trasmette al Ministero e alla Banca dâItalia lâindicazione del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformitĂ con lâAllegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati allâarticolo 22, comma 2. Il valore delle azioni è calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallâarticolo 15, comma 3, secondo i seguenti criteri:
a) nel caso in cui la banca non sia quotata, il valore è calcolato in base alla consistenza patrimoniale della societĂ , alle sue prospettive reddituali, allâandamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con lâintervento dello Stato di cui al presente Capo;
b) nel caso in cui la banca sia quotata, il valore delle azioni è determinato in base allâandamento delle quotazioni dei trenta giorni di mercato antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 3; nel caso di sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni è il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi trenta giorni di mercato nei quali lâazione è stata negoziata e quello determinato ai sensi della lettera a).
5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se:
a) lâEmittente non versa in una delle situazioni di cui allâarticolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui allâarticolo 18, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; e
b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, NĂŠ quelli previsti dallâarticolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.
6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso dellâAutoritĂ competente.
7. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimitĂ della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione provvedono ad adeguare conseguentemente lo statuto dellâEmittente. Si applica lâarticolo 2443, comma 3, del codice civile.
Articolo 19
Caratteristiche delle azioni
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Le azioni emesse dallâEmittente per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato NĂŠ condizionato nellâassemblea ordinaria e nellâassemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili NĂŠ postergate nellâattribuzione delle perdite.
2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto previsto dallâarticolo 18, comma 2, il Ministero, in caso di transazione tra lâEmittente o una societĂ del suo gruppo e gli azionisti divenuti tali a seguito dellâapplicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui allâarticolo 22, comma 2, può acquistare le azioni rivenienti dallâapplicazione di dette misure, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nellâapplicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui allâarticolo 22, comma 2, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi dellâarticolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dellâarticolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo, diversi dallâEmittente o societĂ del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attivitĂ di investimento da parte dellâEmittente o da societĂ del suo gruppo;
a-bis) gli strumenti oggetto di conversione sono stati sottoscritti o acquistati prima del 1º gennaio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa;
b) gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi dellâarticolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, NĂŠ clienti professionali ai sensi dellâarticolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo;
c) la transazione prevede che lâEmittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti dallâapplicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui allâarticolo 22, comma 2, e che questi ricevano dallâEmittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dallâEmittente o da societĂ del suo gruppo, per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera d); tali obbligazioni avranno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dallâEmittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui allâarticolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi del presente comma;
d) il prezzo per lâacquisto da parte del Ministero delle azioni rivenienti dallâapplicazione delle misure di ripartizione degli oneri è corrisposto allâEmittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti; il prezzo per lâacquisto di dette azioni è il minore tra quello utilizzato per determinare il numero di azioni da attribuire in sede di conversione ai sensi dellâarticolo 22, comma 5, lettera d), e quello che determina un corrispettivo corrispondente al corrispettivo pagato dallâazionista per la sottoscrizione o lâacquisto degli strumenti oggetto di conversione ai sensi dellâarticolo 22, comma 2, o, nel caso di acquisto a titolo gratuito, al corrispettivo pagato dal dante causa;
e) la transazione prevede la rinuncia dellâazionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui allâarticolo 22, comma 2, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma.
3. Le azioni dellâEmittente offerte in sottoscrizione al Ministero rispettano le condizioni previste dallâarticolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013.
4. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero è determinato secondo i criteri e la metodologia indicati nellâallegato.
5. Le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico dellâEmittente.
[1] Alinea modificato dallâarticolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 16 giugno 2017 n. 89, non convertito in legge e successivamente abrogato dallâarticolo 1, comma 2, della Legge 31 luglio 2017 n. 121.
[2] Alinea modificato dallâarticolo 01, comma 1, lettera a), del D.L. 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 121
[3] Lettera aggiunta dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
[4] Lettera sostituita dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
[5] Lettera modificata dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
Articolo 20
Effetti della sottoscrizione
1. Allâassunzione di partecipazioni nellâEmittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o allâacquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano:
a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;
b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dallâarticolo 30 del Testo unico bancario.
Articolo 21
Banche costituite in forma cooperativa
1. Nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in cui il Ministero esercita il diritto di voto inerente alle azioni sottoscritte a seguito delle operazioni previste dal presente decreto-legge, si applicano gli articoli 2351, comma 1, 2368,2369 e 2372 del codice civile, in luogo degli articoli 2538, commi 2 e 5, e 2539 del codice civile, nonchĂŠ degli articoli 30, comma 1, e 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1Âş settembre 1993, n. 385. Le quote di capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dellâassemblea sono quelle previste dalla legge e non si applica lâarticolo 137, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
1-bis. Allâarticolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1Âş settembre 1993, n. 385, dopo le parole: ânella medesima provincia autonomaâ sono inserite le seguenti: âe che comunque non abbiano piĂš di due sportelli siti in province limitrofeâ .
[1] Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
[2] Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
Articolo 22
Ripartizione degli oneri fra i creditori
1. Salvo quanto previsto al comma 7, la sottoscrizione delle azioni dellâEmittente ai sensi dellâarticolo 18 è effettuata dal Ministro dellâeconomia e delle finanze dopo lâapplicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal presente articolo, con lâobiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.
2. Con il decreto indicato dallâarticolo 18, comma 2, sono disposte le misure di ripartizione degli oneri di seguito indicate e lâaumento del capitale dellâEmittente a servizio delle misure stesse:
a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dellâEmittente aventi le caratteristiche indicate nellâarticolo 19, comma 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Additional Tier 1), inclusi gli strumenti qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonchĂŠ delle altre passivitĂ dellâEmittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale o superiore;
b) ove la misura di cui alla lettera a) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dellâEmittente aventi le caratteristiche indicate nellâarticolo 19, comma 1, degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Tier 2), inclusi gli strumenti e i prestiti qualificati come elementi di classe 2 ai sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonchĂŠ degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;
c) ove la misura di cui alla lettera b) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dellâEmittente aventi le caratteristiche indicate nellâarticolo 19, comma 1, degli strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle lettere a) e b), il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dellâEmittente.
c-bis) quando necessario per assicurare lâefficacia delle misure di ripartizione degli oneri, il decreto di cui allâarticolo 18, comma 2, può disporre, in luogo della conversione, lâazzeramento del valore nominale degli strumenti e prestiti di cui alle precedenti lettere e lâattribuzione di azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dellâEmittente aventi le caratteristiche indicate nellâarticolo 19, comma 1.
2-bis. I maggiori o minori valori che derivano dallâapplicazione del comma 2 alle banche emittenti di cui allâarticolo 13, comma 2, del presente decreto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta.
2-ter. Al fine di assicurare la paritĂ di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora lâEmittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato lâintenzione di presentare, a seguito dellâaccertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dellâarticolo 15, il termine di scadenza delle passivitĂ di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dellâistanza o della formale comunicazione dellâintenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui è parte lâEmittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passivitĂ producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili .
3. Lâadozione delle misure previste dal comma 2 comporta lâinefficacia delle garanzie rilasciate dallâEmittente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) la garanzia ha a oggetto passivitĂ emesse da soggetti direttamente o indirettamente controllati dallâEmittente;
b) le passivitĂ garantite indicate alla lettera a) sono state emesse nellâambito di unâoperazione unitaria di finanziamento dellâEmittente che include un finanziamento allâEmittente da parte di un soggetto da questo controllato;
c) alle passivitĂ dellâEmittente derivanti dal finanziamento concessogli di cui alla lettera b), è applicata la misura di cui al comma 2.
4. Lâadozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresĂŹ, lâinefficacia delle clausole contrattuali o di altro tipo stipulate dallâEmittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui allo stesso comma 2 e relative ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi, che ne impediscono o limitano la piena computabilitĂ nel capitale primario di classe 1 .
5. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:
a) nei confronti di tutte le passivitĂ indicate al comma 2, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;
b) in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori dellâEmittente che siano titolari di passivitĂ assoggettabili alle misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria, salvo quanto previsto al comma 7, e proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti;
c) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti di cui al comma 2, riceva, tenuto conto dellâincremento patrimoniale conseguito dallâEmittente per effetto dellâintervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dellâEmittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;
d) determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nellâAllegato, lettera A), fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) ;
e) a condizione che lâEmittente abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti; a tal fine, lâEmittente include nella richiesta di cui allâarticolo 15 lâattestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti .
6. La condizione di cui al comma 5, lettera c), è verificata quando, tenuto conto della stima prevista dallâarticolo 15, comma 1, lettera d), il valore delle azioni assegnate in conversione è almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel caso in cui lâEmittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.
7. Non si dĂ luogo, del tutto o in parte, allâapplicazione delle misure previste nel presente articolo quando la Commissione europea con la decisione di cui allâarticolo 18, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione può mettere in pericolo la stabilitĂ finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione parziale dallâapplicazione delle misure previste nel presente articolo, il decreto di cui allâarticolo 18, comma 2, indica gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettere a), c) e d). La valutazione sullâapplicabilitĂ delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma è compiuta, per ciascun intervento, dalla Commissione europea.
8. Allâassunzione di partecipazioni nellâEmittente conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli 53 e 58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile e lâarticolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
9. La tutela giurisdizionale avverso le misure indicate dal presente articolo è disciplinata dallâarticolo 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della condizione indicata dal comma 5, lettera c), si applica lâarticolo 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; il relativo indennizzo è corrisposto dallâEmittente mediante lâattribuzione di nuove azioni.
10. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o allâarticolo 18, ai contratti stipulati dallâEmittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato si applica lâarticolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni contenute in contratti stipulati con lâEmittente o con una componente del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato allâapplicazione di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono al contraente il diritto di recedere dal contratto, di sospendere, modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una garanzia, di esigere immediatamente la prestazione pattuita con decadenza dal termine o di pretendere una penale a carico dellâEmittente o di altra componente del gruppo a cui esso appartiene. Relativamente ai contratti stipulati dallâEmittente o da una componente del gruppo a cui esso appartiene, lâadozione di una misura di cui al presente articolo o il verificarsi di un evento direttamente connesso allâapplicazione di tali misure non costituisce di per sè un inadempimento di un obbligo contrattuale, un evento determinante lâescussione della garanzia ai sensi dellâarticolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170, una procedura di insolvenza ai sensi dellâarticolo 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un evento che determina la decadenza dal termine ai sensi dellâarticolo 1186 del codice civile.
11. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di applicazione necessaria ai sensi dellâarticolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 e dellâarticolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari secondo quanto previsto nel Titolo IV, Sezione III-bis, del Testo unico bancario.
Articolo 23
Disposizioni finali
1. Con decreti del Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentita la Banca dâItalia, possono essere dettate disposizioni di attuazione del presente Capo II.
2. Ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal presente Capo II, nonchĂŠ della gestione dellâeventuale contenzioso, il Ministero può avvalersi, a spese dellâEmittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi tre anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con lâEmittente tali da comprometterne lâindipendenza.
3. In sede di prima applicazione del presente Capo, qualora Banca Monte dei Paschi S.p.A. presenti la richiesta di cui allâarticolo 15, comma 1, il valore economico [reale] da attribuire alle passivitĂ oggetto delle misure di ripartizione degli oneri ai sensi dellâarticolo 22, comma 2, ai fini di cui al comma 5, lettera d), del medesimo articolo, è cosĂŹ determinato :
a) Emissione XS0122238115: 75% del valore nominale;
b) Emissione XS0121342827: 75% del valore nominale;
c) Emissione XS0131739236: 75% del valore nominale;
d) Emissione XS0180906439: 18% del valore nominale;
e) Emissione IT0004352586: 100% del valore nominale;
f) Emissione XS0236480322: 100% del valore nominale;
g) Emissione XS0238916620: 100% del valore nominale;
h) Emissione XS0391999801: 100% del valore nominale;
i) Emissione XS0415922730: 100% del valore nominale;
l) Emissione XS0503326083: 100% del valore nominale;
m) Emissione XS0540544912: 100% del valore nominale.
4. In considerazione di quanto previsto dal comma 3, lâeventuale richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena non contiene la valutazione di cui allâarticolo 15, comma 1, lettera c).
Articolo 23 bis
Relazione alle Camere
1. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati lâammontare delle risorse erogate e le finalitĂ di spesa, ai sensi del presente Capo.
2. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti lâEmittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore allâ1 per cento del patrimonio netto.
[1] Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
Capo III
Capo III
Disposizioni finanziarie
Articolo 24
Risorse finanziarie
1. Nello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per lâanno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passivitĂ di nuova emissione e sullâerogazione di liquiditĂ di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.
2. Con decreti del Ministro dellâeconomia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalitĂ di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze .
3. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del Capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale.
4. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1. Le risorse del Fondo non piĂš necessarie alle finalitĂ di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, sono versate allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.
[1] Comma rinumerato dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
[2] Comma rinumerato dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
[3] Comma rinumerato dallâarticolo 1, comma 1, della Legge 17 febbraio 2017, n. 15, in sede di conversione.
Articolo 24 bis
Disposizioni generali concernenti lâeducazione finanziaria, assicurativa e previdenziale
1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure ed interventi intesi a sviluppare lâeducazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano lâefficacia, lâefficienza e la sistematicitĂ delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e riconoscono lâimportanza dellâeducazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo piĂš consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.
2. In conformitĂ con la definizione dellâOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunitĂ finanziarie.
3. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze, dâintesa con il Ministero dellâistruzione e del merito, adotta, nellâambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma per una âStrategia nazionale per lâeducazione finanziaria, assicurativa e previdenzialeâ. La Strategia nazionale si conforma ai seguenti principi:
a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, dei soggetti privati giĂ attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalitĂ con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attivitĂ proprie del sistema nazionale dellâistruzione;
b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere lâeducazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
c) prevedere la possibilitĂ di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e universitĂ , anche con la partecipazione degli enti territoriali.
4. Lo schema del programma di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dellâespressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma può comunque essere adottato.
5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per lâeducazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime procedure previste al comma 4.
6. Per lâattuazione della Strategia nazionale di cui al comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellâistruzione e del merito e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivitĂ di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.
7. Dallâistituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9.
8. Il Comitato, composto da undici membri, è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dellâeconomia e delle finanze, dâintesa con il Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, scelto fra personalitĂ con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anchâessi scelti fra personalitĂ con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dellâeconomia e delle finanze, uno dal Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca dâItalia, uno dalla Commissione nazionale per le societĂ e la borsa (CONSOB), uno dallâIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dallâOrganismo di vigilanza e tenuta dellâalbo unico dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonchĂŠ il direttore, durano in carica tre anni e lâincarico può essere rinnovato una sola volta.
9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non dĂ titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. Ă fatta salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11.
10. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati. A decorrere dallâanno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attivitĂ , in coerenza con il programma di cui al comma 3.
10-bis. Il Ministero dellâistruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca dâItalia, la Commissione nazionale per le societĂ e la borsa, lâIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dellâeducazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dellâautonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11. Agli oneri derivanti dalle attivitĂ del Comitato, nel limite di un milione di euro annui a decorrere dallâanno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nellâambito del programma âFondi di riserva e specialiâ della missione âFondi da ripartireâ dello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze per lâanno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
Misure urgenti per il settore bancario
Articolo 25
Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale
1. Le contribuzioni addizionali di cui allâarticolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passivitĂ a carico del Fondo di risoluzione nazionale comunque derivanti o connesse con lâesecuzione dei Provvedimenti di avvio delle risoluzione e con lâesigenza di assicurarne lâefficacia, anche in conseguenza delle eventuali modifiche ad essi apportate.
2. La Banca dâItalia può determinare, in una o piĂš soluzioni, sulla base del richiamo di contribuzioni effettuato nel 2023 dal Fondo di risoluzione unico, sino alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passivitĂ di cui al comma 1, lâimporto delle contribuzioni addizionali da versare al Fondo di risoluzione nazionale ai fini di cui al comma 1, al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di risoluzione unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, [non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime] e può stabilire che dette contribuzioni siano dovute in un arco temporale dalla stessa definito, non superiore a cinque anni; la Banca dâItalia comunica annualmente lâimporto dovuto per ciascun anno del suddetto periodo.
3. Per ogni richiamo da parte del Fondo di risoluzione nazionale, lâimporto delle contribuzioni addizionali è dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico nellâultimo richiamo della contribuzione annuale alla data di determinazione di cui al comma 2; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo ultimo richiamo.
Articolo 26
Modifiche allâarticolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170
1. Allâ articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni :
a) il secondo periodo del comma 1-bis, è sostituito dal seguente ÂŤSalvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dellâopponibilitĂ ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.Âť;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
ÂŤ1-ter. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquiditĂ , la Banca dâItalia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265,2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca dâItalia eventuali crediti vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano sorti, acquisiti o divenuti esigibili prima della prestazione della garanzia a favore della Banca dâItalia o dopo la stessa. Agli altri effetti di legge, ai fini dellâopponibilitĂ della garanzia al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione o di accettazione previsti dal codice civile.
1-quater. Quando le garanzie indicate nel comma 1-ter sono costituite da crediti ipotecari, non è richiesta lâannotazione prevista dallâarticolo 2843 del codice civile. Alle operazioni della Banca dâItalia indicate al comma 1-ter si applica lâarticolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.Âť.
Articolo 26 bis
Modifiche al decreto-legge n. 59 del 2016
1. Allâarticolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: â; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra viviâ.
2. Allâarticolo 9, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, la lettera b) è abrogata.
3. Allâarticolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: âentro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretoâ sono sostituite dalle seguenti: âentro il 31 maggio 2017â e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: âIl servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dellâistanza di erogazione dellâindennizzo forfetario è gratuito. Le banche non possono richiedere, allâinvestitore che faccia domanda di presentazione dellâistanza, il pagamento o lâaddebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi formaâ.
4. Allâarticolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: âLâopzione è esercitata con efficacia a valere dal 1Âş gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta lâapplicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dallâesercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino allâesercizio in corso al 31 dicembre 2030, con lâobbligo del pagamento di un canone annuoâ;
b) al comma 2, la parola: âannualmenteâ è sostituita dalle seguenti: âper ciascun esercizio di applicazione della disciplinaâ e dopo le parole: âe le imposte versateâ sono aggiunte le seguenti: âcome risultante alla data di chiusura dellâesercizio precedenteâ;
c) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: âIl versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo dâimposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il versamento è invece effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza lâapplicazione dellâarticolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435â.
Articolo 26 ter
Temporanea irrilevanza dei limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dellâarticolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai fini del diritto alla trasformazione delle attivitĂ per imposte anticipate
1. Per i periodi dâimposta per i quali trova applicazione il comma 4 dellâarticolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui allâarticolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dellâarticolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55 dellâarticolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi.
2. Allâonere derivante dallâattuazione del comma 1, valutato in 14,7 milioni di euro per lâanno 2017, in 10,9 milioni di euro per lâanno 2018, in 21,3 milioni di euro per lâanno 2019, in 29,7 milioni di euro per lâanno 2020, in 25,3 milioni di euro per lâanno 2021, in 21,5 milioni di euro per lâanno 2022, in 19,6 milioni di euro per lâanno 2023 e in 5,5 milioni di euro per lâanno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nellâambito del programma âFondi di riserva e specialiâ della missione âFondi da ripartireâ dello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze per lâanno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al medesimo Ministero per 14,7 milioni di euro per lâanno 2017, per 10,9 milioni di euro per lâanno 2018 e per 29,7 milioni di euro a decorrere dallâanno 2019. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 27
Disposizioni finanziarie
1. Per lâanno 2017, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui allâallegato 1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonchĂŠ lâimporto massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e allâestero, di cui allâarticolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono rispettivamente incrementati di 20 miliardi di euro.
2. Allâonere derivante dalle maggiori emissioni nette di titoli pubblici di cui al comma 1, nellâimporto massimo di 60 milioni di euro per lâanno 2017, di 232 milioni di euro per lâanno 2018 e di 290 milioni di euro a decorrere dallâanno 2019, che aumentano a 148 milioni di euro per lâanno 2017, a 359 milioni di euro per lâanno 2018 e a 426 milioni di euro a decorrere dallâanno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 14 milioni per lâanno 2017, 51 milioni per lâanno 2018, 129 milioni di euro per lâanno 2019 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allâarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 30 milioni di euro per lâanno 2017, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 129 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 16 milioni di euro per lâanno 2017, a 81 milioni di euro per lâanno 2018 e a 61 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nellâambito del programma ÂŤFondi di riserva e specialiÂť della missione ÂŤFondi da ripartireÂť dello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze per lâanno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al medesimo Ministero per 10 milioni di euro per lâanno 2017, 70 milioni di euro per lâanno 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2019, lâaccantonamento relativo al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per lâanno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2018, lâaccantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per lâanno 2017 e per 3 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2018 e lâaccantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni di euro per lâanno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2018;
d) quanto a 88 milioni di euro per lâanno 2017, a 127 milioni di euro per lâanno 2018 e a 136 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti allâattualizzazione di contributi pluriennali, di cui allâarticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
3. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), sono iscritte sul fondo di cui allâarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui alla lettera a) e d), sono accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa.
4. Con decreti del Ministro dellâeconomia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, sulla base delle effettive emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui al presente decreto-legge, si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati di cui al comma 3 in misura corrispondente al finanziamento dei maggiori interessi passivi, ovvero al disaccantonamento delle risorse che si prevede di non utilizzare per le finalitĂ di cui al presente decreto.
5. Ai fini dellâimmediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ove necessario, il Ministero dellâeconomia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con lâemissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 28
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarĂ presentato alle Camere per la conversione in legge.






