Regolamento UE 14 luglio 2021, n. 1230
Regolamento UE del parlamento europeo e del consiglio del 14 luglio 2021, n. 1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nellâUnione
Testo con le modifiche apportate dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 marzo 2024, n. 886.
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme sui pagamenti transfrontalieri e sulla trasparenza delle commissioni di conversione valutaria nellâUnione.
2. Il presente regolamento si applica, in conformitĂ delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2366, ai pagamenti transfrontalieri denominati in euro o nelle monete nazionali degli Stati membri che hanno notificato la decisione di estendere lâapplicazione del presente regolamento alla loro moneta nazionale conformemente allâarticolo 13 del presente regolamento.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli articoli 4 e 5 si applicano a tutti i pagamenti nazionali e transfrontalieri denominati in euro o nella moneta nazionale di uno Stato membro diversa dallâeuro e che comportano un servizio di conversione valutaria.
3. Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per proprio conto o per conto di altri prestatori di servizi di pagamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «pagamento transfrontaliero», unâoperazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;
2) «pagamento nazionale», unâoperazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi situati nello stesso Stato membro;
3) «pagatore», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza lâordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dĂ lâordine di pagamento;
4) «beneficiario», una persona fisica o giuridica che Ăš il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di unâoperazione di pagamento;
5) «prestatore di servizi di pagamento», una delle categorie di persone giuridiche di cui allâarticolo 1, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2015/2366 e le persone fisiche o giuridiche di cui allâarticolo 32 di tale direttiva, esclusi gli enti di cui allâarticolo 2, paragrafo 5, punti da 2) a 23), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che beneficiano di una deroga accordata da uno Stato membro ai sensi dellâarticolo 2, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366;
6) «utilizzatore di servizi di pagamento», una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
7) «operazione di pagamento», lâatto, disposto dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, che consiste nel collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
8) «ordine di pagamento», lâistruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire unâoperazione di pagamento;
9) «commissione», qualsiasi importo applicato a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento che Ăš direttamente o indirettamente collegato a unâoperazione di pagamento, qualsiasi importo imposto a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento o da un soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria ai sensi dellâarticolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 per un servizio di conversione valutaria, o una combinazione di tali servizi;
10) «fondi», banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dellâarticolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
11) «consumatore», una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
12) «microimpresa», unâimpresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento Ăš unâimpresa quale definita allâarticolo 1 e allâarticolo 2, paragrafi 1 e 3, dellâallegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
13) «commissione interbancaria», una commissione pagata tra i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto;
14) «addebito diretto», un servizio di pagamento per lâaddebito di un conto di pagamento del pagatore in cui unâoperazione di pagamento Ăš disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
15) «sistema di addebito diretto», un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i prestatori di servizi di pagamento per lâesecuzione di operazioni di addebito diretto.
Articolo 3
Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i corrispondenti pagamenti nazionali
1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per i pagamenti transfrontalieri in euro sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui Ăš situato il prestatore di servizi di pagamento dellâutilizzatore di servizi di pagamento.
2. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri nella moneta nazionale di uno Stato membro che ha notificato la decisione di estendere lâapplicazione del presente regolamento alla sua moneta nazionale conformemente allâarticolo 13 sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento allâutilizzatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.
3. Nel valutare, a fini di conformitĂ con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente. Le autoritĂ competenti definiscono linee guida intese a identificare i pagamenti nazionali corrispondenti nei casi in cui lo ritengano necessario. Le autoritĂ competenti cooperano attivamente nellâambito del comitato dei pagamenti istituito dallâarticolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE per garantire la coerenza delle linee guida relative ai corrispondenti pagamenti nazionali.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle commissioni di conversione valutaria.
5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica nel caso in cui lâarticolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio imponga a un prestatore di servizi di pagamento situato in uno Stato membro che non ha lâeuro come valuta, in relazione a un bonifico istantaneo, di addebitare una commissione inferiore a quella che sarebbe applicata, in relazione allo stesso bonifico istantaneo, se si applicasse il paragrafo 1 del presente articolo.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per bonifico istantaneo si intende un bonifico istantaneo quale definito allâarticolo 2, punto 1 bis, del regolamento (UE) n. 260/2012, che sia in euro e transfrontaliero.
Articolo 4
Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta
1. Per quanto riguarda gli obblighi di informazione in merito alle commissioni di conversione valutaria e al tasso di cambio applicabile, di cui allâarticolo 45, paragrafo 1, allâarticolo 52, punto 3), e allâarticolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento e le parti che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (automated teller machine â «ATM») o presso il punto di vendita di cui allâarticolo 59, paragrafo 2, di detta direttiva esprimono il totale delle commissioni di conversione valutaria come maggiorazione percentuale sugli ultimi tassi di cambio di riferimento in euro disponibili pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). Tale maggiorazione Ăš comunicata al pagatore prima dellâavvio dellâoperazione di pagamento.
2. I prestatori di servizi di pagamento rendono inoltre pubbliche, in modo comprensibile e facilmente accessibile, le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile.
3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto che fornisce un servizio di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita fornisce al pagatore le informazioni seguenti prima dellâavvio dellâoperazione di pagamento:
a) lâimporto da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario;
b) lâimporto che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore.
4. Il soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria presso uno sportello ATM o presso il punto di vendita espone chiaramente le informazioni di cui al paragrafo 1 presso lâATM o il punto di vendita. Prima di disporre lâoperazione di pagamento, tale soggetto informa inoltre il pagatore della possibilitĂ di pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario e di far effettuare successivamente la conversione valutaria dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono altresĂŹ messe a disposizione del pagatore su un supporto durevole dopo che lâoperazione di pagamento Ăš stata disposta.
5. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per ciascuna carta di pagamento che Ăš stata rilasciata al pagatore dal proprio prestatore di servizi di pagamento e che Ăš collegata allo stesso conto, invia al pagatore un messaggio elettronico con le informazioni di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo dopo che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve un ordine di pagamento per un prelievo presso un ATM o un pagamento presso un punto di vendita espresso in una qualsiasi valuta dellâUnione diversa dalla valuta del conto del pagatore.
Fatto salvo il primo comma, tale messaggio Ăš inviato una volta per ciascun mese in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve dal pagatore un ordine di pagamento denominato nella stessa valuta.
6. Il prestatore di servizi di pagamento concorda con lâutilizzatore di servizi di pagamento il canale o i canali di comunicazione elettronica ampiamente disponibili e facilmente accessibili attraverso i quali il prestatore di servizi di pagamento invierĂ il messaggio di cui al paragrafo 5.
Il prestatore di servizi di pagamento offre agli utilizzatori di servizi di pagamento la possibilitĂ di scegliere di non ricevere i messaggi elettronici di cui al paragrafo 5.
Il prestatore di servizi di pagamento e lâutilizzatore di servizi di pagamento possono convenire che il paragrafo 5 e il presente paragrafo non si applichino in tutto o in parte se lâutilizzatore di servizi di pagamento non Ăš un consumatore.
7. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite a titolo gratuito e in modo neutrale e comprensibile.
Articolo 5
Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici
1. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore offre un servizio di conversione valutaria in relazione a un bonifico, quale definito allâarticolo 4, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366, avviato direttamente online, utilizzando il sito web o lâapplicazione bancaria mobile del prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento, per quanto riguarda lâarticolo 45, paragrafo 1, e allâarticolo 52, punto 3), di detta direttiva, informa il pagatore prima di disporre lâoperazione di pagamento, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, delle spese stimate per i servizi di conversione valutaria applicabili al bonifico.
2. Prima di disporre unâoperazione, il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, lâimporto totale stimato del bonifico nella valuta del conto del pagatore, comprese le eventuali commissioni applicate allâoperazione e le eventuali commissioni di conversione valutaria. Il prestatore di servizi di pagamento comunica anche lâimporto stimato da trasferire al beneficiario nella valuta usata dal beneficiario.
Articolo 6
Misure volte a facilitare lâautomazione dei pagamenti
1. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, allâutilizzatore di servizi di pagamento il numero identificativo di conto di pagamento internazionale (IBAN) dellâutilizzatore di servizi di pagamento e il codice identificativo dâazienda (BIC) del prestatore di servizi di pagamento.
Inoltre, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dellâutilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento negli estratti conto o in un allegato di tali estratti.
Il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni richieste ai sensi del presente paragrafo allâutilizzatore di servizi di pagamento senza alcun addebito.
2. Il prestatore di servizi di pagamento puĂČ applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dellâarticolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento allâutilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire un pagamento transfrontaliero senza comunicare lâIBAN e, se del caso e conformemente al regolamento (UE) n. 260/2012, il relativo BIC del conto di pagamento nellâaltro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e lâutilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa lâutilizzatore dellâimporto delle commissioni supplementari in tempo utile prima che lâutilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.
3. Per qualsiasi fatturazione di beni e servizi nellâUnione, tenendo conto se del caso della natura dellâoperazione di pagamento in questione, il fornitore di beni e servizi che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo prestatore di servizi di pagamento.
Articolo 7
Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti
1. Gli Stati membri non prevedono obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti, imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti relativamente alle operazioni di pagamento dei loro clienti.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono raccogliere dati aggregati o altre informazioni pertinenti facilmente accessibili, a condizione che tale raccolta non incida sul trattamento diretto dei pagamenti e possa essere pienamente automatizzata dai prestatori di servizi di pagamento.
Articolo 8
AutoritĂ competenti
Gli Stati membri designano le autoritĂ competenti responsabili di garantire il rispetto del presente regolamento.
Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni variazione relativa alle autoritĂ competenti comunicate a norma dellâarticolo 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 924/2009.
Gli Stati membri prescrivono che le autoritĂ competenti controllino efficacemente la conformitĂ con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformitĂ .
Articolo 9
Procedure di reclamo per presunte violazioni del presente regolamento
1. Gli Stati membri prevedono procedure che consentono agli utilizzatori di servizi di pagamento e ad altre parti interessate di presentare reclami alle autoritĂ competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di prestatori di servizi di pagamento.
2. Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformitĂ delle procedure previste dalla legislazione nazionale, le autoritĂ competenti informano ogni parte che ha presentato un reclamo dellâesistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali previste conformemente allâarticolo 10.
Articolo 10
Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali
1. Gli Stati membri prevedono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente regolamento tra gli utilizzatori di servizi di pagamento e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano gli organismi responsabili.
2. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni variazione relativa agli organismi notificati a norma dellâarticolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 924/2009.
3. Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applica soltanto agli utilizzatori di servizi di pagamento che sono consumatori o microimprese. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.
Articolo 11
Cooperazione transfrontaliera
Le autorità competenti e gli organismi responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali dei vari Stati membri, di cui agli articoli 8 e 10, cooperano attivamente e speditamente per risolvere le controversie transfrontaliere. Gli Stati membri provvedono affinché tale cooperazione abbia effettivamente luogo.
Articolo 12
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne lâapplicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri provvedono a dare immediata notifica alla Commissione delle eventuali modifiche alle norme e misure notificate a norma dellâarticolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009.
Articolo 13
Applicazione alle valute diverse dallâeuro
Uno Stato membro che non ha lâeuro come valuta e che decide di estendere lâapplicazione del presente regolamento alla propria valuta nazionale ne informa la Commissione.
Tale notifica Ăš pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea. Lâestensione dellâapplicazione del presente regolamento alla valuta nazionale dello Stato membro interessato ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.
Articolo 14
Riesame
1. Entro il 19 aprile 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sullâapplicazione e sullâimpatto del presente regolamento, contenente in particolare:
a) una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di pagamento applicano lâarticolo 3 del presente regolamento;
b) una valutazione dellâevoluzione dei volumi e delle commissioni per i pagamenti nazionali e transfrontalieri nelle valute nazionali degli Stati membri e in euro dalla data di adozione del regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero il 19 marzo 2019
c) una valutazione dellâimpatto dellâarticolo 3 del presente regolamento sullâevoluzione delle commissioni di conversione valutaria e delle altre commissioni relative ai servizi di pagamento, sia per i pagatori che per i beneficiari;
d) una valutazione dellâimpatto stimato della modifica dellâarticolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, al fine di coprire le valute di tutti gli Stati membri;
e) una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di conversione valutaria applicano i requisiti informativi di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento e la legislazione nazionale di attuazione dellâarticolo 45, paragrafo 1, dellâarticolo 52, punto 3), e dellâarticolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, e volta a determinare se tali norme hanno migliorato la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria;
f) una valutazione per stabilire se e in quale misura i prestatori di servizi di conversione valutaria abbiano incontrato difficoltĂ nellâapplicazione pratica degli articoli 4 e 5 del presente regolamento e della legislazione nazionale di attuazione dellâarticolo 45, paragrafo 1, dellâarticolo 52, punto 3), e dellâarticolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366;
g) unâanalisi costi-benefici dei canali e delle tecnologie di comunicazione utilizzati o disponibili per i fornitori di servizi di conversione valutaria e che possono migliorare ulteriormente la trasparenza delle spese di conversione valutaria, compresa una valutazione dellâesistenza o meno di determinati canali che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a offrire per lâinvio delle informazioni di cui allâarticolo 4; tale analisi comprende anche una valutazione della fattibilitĂ tecnica della divulgazione simultanea delle informazioni di cui allâarticolo 4, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, prima dellâavvio di ciascuna operazione, per tutte le opzioni di conversione valutaria disponibili presso un ATM o presso il punto di vendita;
h) unâanalisi costi/benefici per introdurre la possibilitĂ per i pagatori di bloccare lâopzione di conversione valutaria offerta da un soggetto diverso dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore presso un ATM o presso il punto di vendita e di modificare le loro preferenze a tale riguardo;
i) unâanalisi costi-benefici dellâintroduzione dellâobbligo per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, quando fornisce servizi di conversione valutaria in relazione a una singola operazione di pagamento, di applicare in sede di compensazione e regolamento dellâoperazione il tasso di conversione valutaria applicabile al momento della disposizione dellâoperazione.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 riguarda almeno il periodo dal 15 dicembre 2019 fino al 19 ottobre 2021. Nella preparazione della relazione, la Commissione puĂČ utilizzare i dati raccolti dagli Stati membri durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 e tiene conto delle specificitĂ delle varie operazioni di pagamento, distinguendo in particolare tra le operazioni avviate presso un ATM e presso il punto di vendita.
Articolo 15
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 924/2009 Ăš abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui allâallegato II.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea.
Il presente regolamento Ăš obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.






