Cassazione civile, sez. tributaria, 18 settembre 2024, n. 25043

In tema di onere probatorio del contribuente nei confronti delle presunzioni fiscali relative ai movimenti bancari, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa -, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4829 del 11/03/2015).

Quanto all’accertamento riferito all’imposizione indiretta poi va ribadito che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell’art.32, comma 1, n.2 del D.P.R. n.600 del 1973, e dell’art.51, comma 2, n.2, del D.P.R. n. 633 del 1972, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (cfr. ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n.26111 del 30/12/2015; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n.15857 del 29/07/2016).

Massima tratta da: Estratto della sentenza

Cassazione civile, sez. tributaria, 18 settembre 2024, n. 25043