Cassazione civile, sez. II, 11 settembre 2024, n. 24396
In tema di antiriciclaggio, il responsabile della dipendenza bancaria è tenuto a compiere un'ampia valutazione dellâoperazione
In tema di antiriciclaggio il responsabile della dipendenza bancaria è tenuto a compiere unâampia ed approfondita valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano lâanomalia dellâoperazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che lâha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che allâeffettiva qualitĂ e capacitĂ economica dellâautore della/delle operazioni.
Al fine di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali ed evitare forme di âarbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di leggeâ, e per assicurare la âomogeneitĂ di comportamento del personale degli intermediariâ, la Banca dâItalia ha emanato âIstruzioni operative per lâindividuazione delle operazioni sospette di riciclaggioâ (c.d. Decalogo, 12.01.2001). Con tali Istruzioni lâIstituto di vigilanza ha introdotto, tra lâaltro, una casistica esemplificativa delle anomalie attinenti alla forma oggettiva delle operazioni bancarie, in esse ricomprendendo anche lâinsieme di movimentazioni tra loro funzionalmente ed economicamente collegate, in presenza delle quali operazioni pur di per sĂŠ neutre, potendo dissimulare una attivitĂ di riciclaggio, vanno rapportate alla capacitĂ economica od allâattivitĂ del cliente, ed impongono allâoperatore dellâintermediario lâeffettuazione di specifiche indagini per valutare, in base alle altre notizie di cui dispone in virtĂš delle propria attivitĂ , la loro effettiva natura sostanziale.
Detta valutazione, anche se costituisce il risultato di un apprezzamento soggettivo, deve avere natura impersonale, come evidenziato dalla necessitĂ e sufficienza che essa âinduca a ritenere.., che il denaro, i beni o le utilitĂ .., possano provenireâ da delitto e, conseguentemente, la nozione di sospetto, nel quale essa si deve concretizzare per imporre lâadempimento allâobbligo di segnalazione dellâoperazione, va individuata tenendo conto che la segnalazione ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale lâUfficio Italiano dei Cambi esercita sul fatto unâulteriore attivitĂ di approfondimento, che può concludersi anche con unâarchiviazione in via amministrativa. Pertanto, e con specifico riferimento ai soggetti di cui al primo comma dellâart. 3 della legge n. 197/1991, si è affermato (cfr. Cass. n. 23017 del 2009, cit.) che, poichĂŠ il potere di valutare le segnalazioni e (se le ritenga fondate) di trasmetterle spetta solo al âtitolare dellâattivitĂ â (ossia allâorgano direttivo della banca), il âresponsabile della dipendenzaâ deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che lâoggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili allâoperazione stessa o alla capacitĂ economica e allâattivitĂ del cliente.
La segnalazione delle operazioni non è, quindi, subordinata alla evidenziazione dalle indagini preliminari dellâoperatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure alle esclusioni in base a un loro personale convincimento della estraneitĂ delle operazioni a una attivitĂ delittuosa, ma si fonda su di un giudizio obiettivo sulla idoneitĂ di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire lâattivitĂ di riciclaggio (Cass. n. 20647 del 2018, cit.; conf. Cass. n. 9089/2007; Cass. n. 8699/2007).
Cassazione civile, sez. II, 11 settembre 2024, n. 24396






