Su proposta del Ministro della Giustizia, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo (d.lgs. 30 gennaio 2015, n. 6 Â recante Riordino della disciplina della difesa dâufficio, ai sensi dellâarticolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. â in Gazz. Uff. 5 febbraio 2015 n.29) contenente disposizioni in materia di riordino della disciplina della difesa dâufficio a norma dellâarticolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il decreto legislativo costituisce un ulteriore tassello per il completamento della ânuova disciplina dellâordinamento della professione forenseâ, dando attuazione allâart.16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha delegato il Governo al riordino della materia relativa alla difesa dâufficio, in base a criteri direttivi che indichino modalitĂ di accesso a una lista unica dei difensori di ufficio, con indicazione di requisiti tali da assicurare stabilitĂ e competenza dei medesimi, e lâeventuale abrogazione delle norme vigenti incompatibili.
Elenco nazionale dei difensori dâufficio
Si prevede che lâelenco dei difensori dâufficio (ora tenuto presso ciascun consiglio dellâordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.
Corsi di qualificazione professionale
Al fine di assicurare la qualificazione professionale, sono previsti criteri piĂš rigorosi per lâiscrizione, richiedendo che i corsi di aggiornamento debbano avere una adeguata durata e un esame finale.
Requisiti per lâiscrizione
Per lâiscrizione allâelenco nazionale dei difensori dâufficio lâavvocato dovrĂ dimostrare almeno 5 anni di esperienza e la partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale organizzato dal Consiglio dellâOrdine locale o dalla Camera penale territoriale o dallâUnione delle camere penali stesse, della durata di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
In alternativa lâavvocato dovrĂ possedere il requisito del conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, la cui regolamentazione attuativa è in via di completamento.
Sempre ai fini di assicurare lâidonea stabilitĂ nellâesercizio della funzione è previsto che il professionista non possa chiedere la cancellazione dallâelenco prima di due anni dallâiscrizione.
Iscrizioni controllate dal CNF
Si stabilisce che il Consiglio nazionale forense provveda sulla richiesta di iscrizione, previo parere del locale Consiglio dellâordine (cui va presentata la domanda insieme alla documentazione necessaria) e che, ai fini del mantenimento dellâiscrizione, sia necessario presentare periodicamente la documentazione idonea a dimostrare lâeffettiva e persistente esperienza nel settore penale.
Iscrizione provvisoria
In via transitoria, si prevede che i professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai consigli dellâordine siano iscritti automaticamente allâelenco nazionale con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dellâiscrizione.
Il testo è tornato allâesame del Consiglio dei Ministri dopo aver acquisito i pareri delle competenti commissioni parlamentari (Giustizia e Bilancio) di Camera e Senato e averne recepito le condizioni.
Art. 29 Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale.
(Testo con le modifiche apportate dal d.lgs. 30 gennaio 2015, n. 6)
Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio.
1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, lâelenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese dâufficio.
1-bis. Lâinserimento nellâelenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dellâordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dallâUnione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
b) iscrizione allâalbo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dallâarticolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
1-ter. La domanda di inserimento nellâelenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dellâordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dellâarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 1-quater. Ai fini della permanenza nellâelenco dei difensori dâufficio sono condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori allâammonimento;
b) lâesercizio continuativo di attivitĂ nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.
1-quinquies. Il professionista iscritto nellâelenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dellâordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato dâufficio dallâelenco nazionale. 1-sexies. I professionisti iscritti allâelenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.
2. Ă istituito presso lâordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte dâappello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori dâufficio a richiesta dellâautoritĂ giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche.
3. Lâufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori dâufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte dâappello.
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire: a) che lâindicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nellâelenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata lâattribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autoritĂ giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere lâeffettivitĂ della difesa; c) lâistituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilitĂ di un numero di difensori dâufficio corrispondente alle esigenze. 5. LâautoritĂ giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo allâufficio di cui al comma 2.
6. Il presidente del consiglio dellâordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per lâindividuazione e la designazione del difensore dâufficio. 7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno lâobbligo della reperibilitĂ .
8.. 9.. (commi abrogati)






