La Commissione Europea lancia una nuova piattaforma per la risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori e commercianti on-line.
Da domani 15 febbraio 2016 sarà operativa la nuova piattaforma online per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) predisposta dalla Commissione europea. La piattaforma è realizzata in attuazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (Directive on consumer ADR).
Tra le finalitĂ di detta direttiva quella di garantire lâaccesso a modi di risoluzione delle controversie nazionali e transfrontaliere che derivano da contratti di vendita o di servizi che siano semplici, efficienti, veloci ea basso costo. Lo scopo è quello di aumentare la fiducia dei consumatori ed incentivare lâacquisto di beni e servizi online ed in particolar modo quando le transazioni avvengono oltre confine.
La piattaforma permetterĂ ai consumatori e agli operatori di risolvere online le loro controversie, sia per gli acquisti nazionali che transfrontalieri, senza la necessitĂ di passare attraverso procedimenti giudiziari lunghi e costosi.
A norma dellâart, 8 della direttiva, le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale senza tuttavia che la procedura precluda alle parti il diritto di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura.
La procedura di ADR è gratuita o disponibile a costi minimi per i consumatori.
Lâorganismo ADR che ha ricevuto un reclamo dĂ alle parti notifica della controversia non appena riceve tutti i documenti contenenti le informazioni pertinenti riguardanti il reclamo;
Lâesito della procedura ADR è comunicato entro un termine di 90 giorni di calendario dalla data in cui lâorganismo ADR ha ricevuto il fascicolo completo del reclamo. In caso di controversie particolarmente complesse, lâorganismo ADR incaricato può, a sua discrezione, prorogare il termine di 90 giorni di calendario. Le parti devono essere informate di tale proroga e della durata prevista del periodo necessario per la conclusione della controversia.
A fronte di un reclamo sporto dai consumatori o dai commercianti presenta gli organi di risoluzione delle controversie potranno fungere da arbitro tra le due parti per risolvere il problema.
I commercianti on-line saranno obbligati a fornire un collegamento alla piattaforma ODR che è raggiungibile allâindirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr  sui loro siti web.
Articolo tratto da: Commissione Europea






