Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, con circolare n. 15513 del 10 luglio 2014, ha stabilito  dal 3 novembre 2014 lâobbligo di richiedere lâaggiornamento della carta di circolazione di tutti quei veicoli che sono nella disponibilitĂ di un soggetto diverso dallâintestatario per periodi superiori a 30 giorni. Nessun obbligo se il comodatario è un famigliare convivente.
Il riferimento è a quelle vetture intestate temporaneamente a titolo di comodato, ai casi di locazione senza conducente e di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai corpi di polizia locale, ai casi di intestazione di veicoli di proprietĂ di soggetti incapaci di agire o di trust. In tali ipotesi il soggetto interessato (lâavente causa) deve richiedere allâufficio del Dipartimento per i trasporti lâaggiornamento della carta di circolazione.
Chi non provvede allâaggiornamento rischia una sanzione economica di almeno 705 euro fino al ritiro della carta di circolazione.
In veritĂ la previsione è contenuta nel comma 4-bis dellâart. 94 C.d.S., introdotto dallâart. 12, comma 1, let. a), della legge n. 120/2010, che prevede obblighi di comunicazione, finalizzati allâaggiornamento dellâArchivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 94 C.d.S. (trasferimenti di proprietĂ , costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilitĂ dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
La medesima norma ha altresĂŹ demandato al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada lâindividuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa e, conseguentemente, si è resa necessaria una modifica del d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento esecuzione Codice della Strada), adottata con il d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 il quale ha introdotto lâart. 247-bis. Detto decreto è stato pubblicato sulla G. U. n. 273 del 22 novembre 2011 ed è in vigore dal 7 dicembre 2012.
Ă altrettanto noto che si è reso necessario procrastinare la concreta applicazione del richiamato art. 247-bis in attesa della realizzazione delle procedure informatiche indispensabili per dar corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento dellâArchivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, cosĂŹ come prescritto dallâ art. 94, comma 4-bis, c.d.s..
Pur tuttavia la predisposizione delle predette procedure informatiche è stata condotta a termine solo di recente e dette procedure saranno concretamente operative a partire dal 3 novembre 2014, al fine di consentire, in particolare, alle Forze dellâOrdine e allâutenza professionale interessata di adottare le necessarie misure organizzative.
Lâobbligo di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione riguarda gli atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014 e solo da quella data scatteranno le sanzioni previste dal medesimo art. 94, comma 4-bis, c.d.s. nei confronti dellâavente causa.
Nessun obbligo, quindi, per quei soggetti che hanno posto in essere un atto prima del 3 novembre, per cui la registrazione resta facoltativa.
Laddove richiesto dagli utenti interessati, infatti, sarĂ comunque possibile provvedere allâaggiornamento delle carte di circolazione e dellâArchivio Nazionale dei Veicoli anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014, ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2 novembre 2014; In tal caso, tuttavia, lâeventuale omissione non dĂ luogo alla applicazione delle predette sanzioni.
In tema di comodato va precisato innanzitutto che, come giĂ previsto dal Decreto ministeriale, il comodato non va registrato se ne beneficia un familiare convivente dellâintestatario. Segnatamente la Circolare ministeriale prevede che ânel caso in cui lâintestatario della carta di circolazione conceda in comodato lâutilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha lâobbligo di darne comunicazione al competente UMC, richiedendo lâaggiornamento della carta di circolazione.
Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purchĂŠ conviventi. Nulla osta, tuttavia, che anche in tal caso possa essere richiesto lâaggiornamento della carta di circolazione; in assenza di specifico divieto, infatti, è da ritenersi che il comodatario ne abbia facoltĂ , ferma restando, in caso contrario, lâinapplicabilitĂ delle previste sanzioniâ.
Per quanto concerne le flotte aziendali si può fare istanza cumulativa con un unico modello TT2120 versando una sola imposta di bollo (16 euro), ma le carte di circolazione vanno aggiornate singolarmente: si dovranno pagare i diritti di motorizzazione (9 euro) per quanti sono i libretti da aggiornare.
Scarica il testo integrale della Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 10 luglio 2014
Art. 94 c.d.s. Codice della Strada
FormalitĂ per il trasferimento di proprietĂ degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dellâintestatario.
1. In caso di trasferimento di proprietĂ degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dellâusufrutto o di stipulazione di locazione con facoltĂ di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dallâacquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dellâatto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonchĂŠ allâemissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietĂ .
2. LâUfficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata
dallâacquirente, entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o allâaggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, lâaggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.500.000.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata allâufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rinnovo dopo lâadempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietĂ degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza lâapplicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dellâesonero dallâobbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolaritĂ di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per lâapplicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata lâassenza di titolaritĂ del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono allâannullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.






