Direttiva 92/23/CEE 31 marzo 1992

(Gazz. Uff. 14 maggio 1992, n. 129)

Direttiva del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio.

Articolo 1
Ai fini della presente direttiva si intende per:
"pneumatico": qualsiasi pneumatico nuovo, inclusi quelli invernali predisposti con fori per la chiodatura, montato all'origine o di ricambio, destinato ad essere installato sui veicoli ai quali si applica la direttiva 70/156/CEE. Questa definizione non copre i pneumatici da neve chiodati ;
"veicolo": qualsiasi veicolo al quale si applichi la direttiva del Consiglio 70/156/CEE;
fabbricante": chi detiene un marchio di fabbrica o commerciale di veicoli o di pneumatici.

Articolo 1 bis
1. I requisiti di cui all'allegato V si applicano ai pneumatici destinati a essere installati sui veicoli utilizzati per la prima volta dal 1o ottobre 1980 in poi.
2. I requisiti di cui all'allegato V non si applicano ai:
a) pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;
b) pneumatici il cui diametro nominale del cerchio è inferiore o uguale a 254 mm (o codice 10) o uguale o superiore a 635 mm (codice 25);
c) pneumatici di scorta provvisori di tipo T quali definiti al punto 2.3.6 dell'allegato II;
d) pneumatici progettati soltanto per essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1980 .

Articolo 2
1. Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato I, l'omologazione CE ai tipi di pneumatici in possesso dei requisiti di cui all'allegato II e attribuiscono un numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.
2. Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato I, l'omologazione CE ai tipi di pneumatici in possesso dei requisiti di cui all'allegato V e attribuiscono un numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.
3. Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato III, l'omologazione CE per quanto riguarda i pneumatici ai veicoli i cui pneumatici (compreso l'eventuale pneumatico di scorta) posseggono i requisiti di cui all'allegato II, nonché quelli relativi ai veicoli, di cui all'allegato IV, ed assegnano un numero di omologazione come specificato nell'allegato III .

Articolo 3
Entro un mese dalla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione CEE, le autorità omologanti di ciascuno Stato membro inviano agli altri Stati membri una copia del certificato di omologazione CEE di componente (pneumatico) o di veicolo, i cui modelli sono riportati nelle appendici dell'allegato I e dell'allegato III e, a richiesta, il verbale di prova di tutti i tipi di pneumatici omologati.

Articolo 4
Nessuno Stato membro può vietare o limitare l'immissione sul mercato di pneumatici con il marchio di omologazione CEE di componente.

Articolo 5
Nessuno Stato membro può rifiutare di rilasciare ad un veicolo l'omologazione CEE o l'omologazione nazionale per motivi concernenti i suoi pneumatici se questi recano il marchio di omologazione CEE di componente e sono montati in conformità delle prescrizioni dell'allegato IV.

Articolo 6
Nessuno Stato membro può vietare la vendita, l'immatricolazione, la circolazione o l'uso di un veicolo per motivi concernenti i suoi pneumatici se questi recano il marchio di omologazione CEE di componente e sono montati in conformità delle prescrizioni dell'allegato IV.

Articolo 7
1. Qualora, sulla base di una motivazione dettagliata, uno Stato membro ritenga che un tipo di pneumatico o un tipo di veicolo sia pericoloso, quantunque conforme alle prescrizioni della presente direttiva, esso può vietare temporaneamente o sottoporre a speciali condizioni sul proprio territorio l'immissione di questo tipo di pneumatico sul mercato. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.
2. Entro sei settimane la Commissione provvede a consultare gli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso.
3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alle direttive, questi ultimi vengono decisi dalla Commissione stessa o dal Consiglio, secondo la procedura stabilità dall'articolo 10; in questo caso lo Stato membro che ha messo in atto misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di questi adeguamenti.

Articolo 8
1. Lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE di componente (pneumatico) o di veicolo prende tutte le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità degli esemplari prodotti al tipo omologato, eventualmente in collaborazione con le autorità omologanti degli altri Stati membri. A tal fine questo Stato membro può procedere in qualsiasi momento a controlli della conformità dei pneumatici o dei veicoli alle prescrizioni della presente direttiva. Siffatti controlli sono unicamente saltuari.
2. Qualora si accerti che diversi pneumatici o veicoli aventi lo stesso marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, lo Stato membro di cui sopra prende i provvedimenti necessari per garantire la conformità degli esemplari prodotti. Queste misure possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Detto Stato prende le stesse disposizioni qualora le autorità omologanti di un altro Stati membro gli segnalino siffatta mancanza di conformità.
3. Le autorità omologanti di uno Stato membro notificano entro un mese alle autorità degli altri Stati membri, mediante la scheda riportata nelle appendici dell'allegato I e dell'allegato III, la revoca di un'omologazione CEE e i motivi di questa misura.

Articolo 9
Qualsiasi decisione di rifiuto o ritiro dell'omologazione CEE di componente, per quanto riguarda un pneumatico, o dell'omologazione CEE di un veicolo, per quanto concerne il montaggio dei pneumatici che implichi il divieto di immissione in commercio o di impiego, presa in base alle disposizioni applicative della presente direttiva, deve essere motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle possibilità di ricorso offerte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale detti ricorsi possono essere presentati.

Articolo 10
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate secondo la procedura dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 10 bis
1. A decorrere dal 4 febbraio 2003, gli Stati membri non possono per motivi riguardanti i pneumatici e il loro montaggio su veicoli nuovi:
a) rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo o di pneumatico;
b) proibire l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nonché la vendita o la messa in circolazione o l'utilizzazione di pneumatici,
se i veicoli o i pneumatici sono conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva come emendata dalla direttiva 2001/43/CE.
2. A decorrere dal 4 agosto 2003, gli Stati membri non possono continuare a rilasciare omologazioni CE, e rifiutano il rilascio delle omologazioni nazionali ai tipi di pneumatico compresi nel campo di applicazione della presente direttiva che non siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva come emendata dalla direttiva 2001/43/CE.
3. A decorrere dal 4 febbraio 2004, gli Stati membri non possono più rilasciare né l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i pneumatici e il loro montaggio se i requisiti della presente direttiva così come emendata dalla direttiva 2001/43/CE non sono rispettati.
4. A decorrere dal 4 febbraio 2005, gli Stati membri:
a) considerano non più validi agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposizioni della medesima direttiva se i requisiti della presente direttiva, così come emendata dalla direttiva 2001/43/CE non sono rispettati e
b) rifiutano l'immatricolazione o vietano la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i requisiti della presente direttiva così come emendata dalla direttiva 2001/43/CE.
5. A decorrere dal 1° ottobre 2009 le prescrizioni della presente direttiva così come emendata dalla direttiva 2001/43/CE sono applicabili, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, ai pneumatici compresi nel campo di applicazione della presente direttiva, tranne quelli delle classi C1d e C1e, ai quali si applica, rispettivamente, dal 1° ottobre 2010 e dal 1° ottobre 2011.

Articolo 11
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1° luglio 1992 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1993.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.