TAR Puglia Bari, sez. II, 5 gennaio 2026, n. 10
Non sussiste la guida in stato di ebbrezza se il veicolo è fermo e si può ragionevolmente escludere che il conducente fosse attivo immediatamente prima.
Non è possibile contestare il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica a chi si limita a bere una birra restando fermo allâinterno della propria auto.
In mancanza di una effettiva condotta di guida lâaccertamento risulta illegittimo e la patente, se sospesa, deve essere restituita.
La contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. a) C.d.S. presuppone lâaccertamento di una condotta attiva di guida che abbia effettivamente posto in pericolo il bene giuridico dellâincolumitĂ degli utenti della strada.
Quando il controllo del tasso alcolemico viene eseguito nei confronti di soggetto allâinterno di un veicolo fermo, la contestazione può avvenire legittimamente solo in presenza di circostanze tali da far ragionevolmente presumere che vi sia stata immediatamente prima una condotta illegittima di guida, ovvero che il controllato riprenderĂ la marcia in stato di alterazione psicofisica.
Non integra i presupposti della violazione la situazione in cui, come nella fattispecie, il soggetto venga controllato mentre, seduto a bordo di veicolo spento da almeno venti minuti in area non soggetta a pubblico transito, è intento a consumare una bevanda alcolica in prossimità della propria abitazione, atteso che:
a) il superamento del tasso alcolemico è verosimilmente riconducibile al consumo sul posto della bevanda constatato dai verbalizzanti;
b) la vicinanza dellâabitazione e lâora notturna fanno presumere che non vi sarĂ ripresa della circolazione;
c) il considerevole intervallo temporale tra la fermata e il controllo invalida la presunzione di una fase attiva della guida.
Ne consegue lâillegittimitĂ del provvedimento di sospensione della patente e, per illegittimitĂ derivata del presupposto, della successiva revoca disposta ai sensi dellâart. 218, comma 6 C.d.S. per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione.
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TAR Puglia Bari, sez. II, 5 gennaio 2026, n. 10






