TAR Emilia Romagna Bologna, sez. I, 20 gennaio 2026, n. 126

No ad un limite generalizzato di 30 km/h in tutto il centro abitato: limiti inferiori a quelli previsti dal C.d.S. sono ammissibili solo su specifiche strade

Gli enti proprietari della strada possono fissare limiti di velocitĂ  diversi ed inferiori rispetto a quelli stabiliti dal Codice della Strada limitatamente a specifiche strade, puntualmente individuate, evidenziando le singole peculiaritĂ  che giustificano un siffatto limite inferiore a quello ordinario di 50 km/h previsto per il contesto urbano.

L’art. 142, comma 2, del Codice della Strada consente agli enti proprietari delle strade di fissare limiti di velocità inferiori ai 50 km/h solo per “determinate strade e tratti di strada”, al ricorrere di specifiche condizioni tecniche indicate dalla normativa di settore e dalle direttive ministeriali (presenza di scuole, ospedali, assenza di marciapiedi, restringimenti anomali, pendenze elevate, etc.).
Segnatamente la direttiva n. 777 del 2006 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prevede le seguenti principali condizioni che debbono ricorrere per legittimare l’abbassamento del limite di 50 Km/h :  assenza di marciapiedi e movimento pedonale intenso; anomali restringimenti delle sezioni stradali; pendenze elevate; andamenti planimetrici tortuosi tipici dei nuclei storici e dei vecchi centri abitati; frequenza di ingressi e uscite, carrabili e non, da fabbriche, stabilimenti, asili, scuole, campi sportivi, parchi e simili; pavimentazioni sdrucciolevoli o curve in vario modo pericolose (specie durante la cattiva stagione); presenza temporanea di deviazioni e cantieri stradali; esigenze di protezione acustica e/o ambientale.

Ne consegue che è illegittimo il provvedimento comunale che introduce un limite generalizzato di 30 km/h esteso al 70% della rete stradale urbana, individuando le strade interessate in base alla mera classificazione funzionale (strade di quartiere, interzonali, locali), senza una specifica istruttoria tecnica che motivi puntualmente, per ogni singola strada o gruppo omogeneo di strade, le peculiari condizioni di fatto che giustifichino la deroga al limite ordinario.
Tale prassi determina un’inversione della regola generale fissata dal legislatore (50 km/h come limite ordinario, 30 km/h come eccezione motivata), eccedendo i limiti del potere regolatorio comunale in materia di sicurezza stradale.
Resta salvo il potere dell’ente di riesercitare la funzione pianificatoria nel rispetto dei vincoli normativi, procedendo ad una valutazione analitica delle singole situazioni stradali.

Art. 142, 2° comma Codice della Strada
Limiti di velocitĂ 

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.

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TAR Emilia Romagna Bologna, sez. I, 20 gennaio 2026, n. 126