Cassazione civile, sez. III, 27 aprile 2017, n. 10377

Convivenza more uxorio e casa familiare: il convivente superstite può restare nell’immobile?

La convivenza di fatto può attribuire al partner non proprietario una tutela sulla casa familiare? E cosa accade quando il convivente proprietario muore?
La Corte di Cassazione, con la sentenza Cassazione civile, sez. III, n. 10377/2017, ha affrontato il delicato tema del diritto del convivente more uxorio a continuare ad abitare nell’immobile dopo il decesso del partner proprietario, chiarendo limiti e natura della tutela riconosciuta dall’ordinamento. È stato affermato che il convivente more uxorio può avvalersi della tutela possessoria anche nei confronti del convivente proprietario.

La tutela del convivente non proprietario

Nella fattispecie una donna aveva convissuto per lungo tempo con il compagno in un immobile appartenente a quest’ultimo. Dopo la morte dell’uomo, la figlia e il coniuge separato del defunto, divenuti proprietari dell’immobile per successione ereditaria, avevano chiesto il rilascio della casa, sostenendo che la convivente detenesse il bene senza alcun titolo.
La donna si è opposta sostenendo che la stabile convivenza e la destinazione dell’immobile a casa familiare le attribuissero un diritto a permanere nell’abitazione anche dopo il decesso del compagno.
La Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: la convivenza more uxorio non costituisce una mera ospitalità, ma dà luogo ad una “detenzione qualificata” dell’immobile destinato a casa familiare. Ciò significa che il convivente non proprietario gode di una posizione giuridicamente tutelata e può persino agire con le azioni possessorie contro lo stesso convivente proprietario in caso di estromissione violenta o clandestina. Secondo la Corte, infatti, la convivenza stabile costituisce una formazione sociale rilevante ai sensi dell’art. 2 Cost., dalla quale deriva un interesse autonomo del convivente all’utilizzo della casa familiare.

La tutela cessa con la fine della convivenza

Tuttavia, la Suprema Corte chiarisce un limite fondamentale: il diritto del convivente non proprietario esiste solo finché permane il rapporto di convivenza. Con la morte del convivente proprietario, viene meno il titolo che giustificava la detenzione qualificata dell’immobile. Di conseguenza, il convivente superstite non acquisisce automaticamente alcun diritto reale o personale di godimento opponibile agli eredi.

La prosecuzione della permanenza nell’immobile può avvenire soltanto se:

  • il convivente superstite è stato istituito erede o legatario;
  • gli eredi concedono un nuovo titolo di detenzione;
  • trova applicazione una specifica disposizione di legge (attualmente occorre fare riferimento alla Legge 76/2016).

Nessun diritto di abitazione ex art. 540 c.c.

La Corte esclude anche che il convivente possa beneficiare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 c.c. per il coniuge superstite. Tale diritto, infatti, è strettamente collegato alla qualità di legittimario e alla successione ereditaria del coniuge, situazione che non può essere automaticamente estesa alla convivenza di fatto. La Cassazione richiama sul punto anche la giurisprudenza costituzionale, secondo cui il matrimonio e la convivenza more uxorio restano istituti differenti sul piano successorio.

Il principio di buona fede

Pur negando un diritto permanente di abitazione, la sentenza evidenzia comunque un importante obbligo di correttezza e buona fede. Gli eredi o i proprietari che intendano riottenere l’immobile devono concedere al convivente superstite un termine congruo per reperire una nuova sistemazione abitativa, evitando comportamenti arbitrari o improvvisi. Si tratta di una tutela indiretta che mira a proteggere l’affidamento creatosi nel corso della stabile convivenza.

La rilevanza della legge Cirinnà Legge 76/2016

La Cassazione precisa inoltre che nel caso esaminato non trovava applicazione la Legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), entrata in vigore successivamente ai fatti di causa. Oggi, infatti, l’art. 1, comma 42, della legge riconosce al convivente superstite un diritto temporaneo di abitazione nella casa di comune residenza per un periodo variabile in base alla durata della convivenza e alla presenza di figli minori o disabili. La decisione resta comunque importante perché chiarisce la natura della tutela possessoria del convivente e i limiti del suo diritto sull’immobile familiare.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

«La convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, con la conseguenza che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014).
Tale situazione giuridica non immuta, tuttavia, al regime legale della detenzione del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall’ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell’immobile all’uso abitativo dei conviventi, sicché la detenzione qualificata del convivente non proprietario e non possessore è opponibile ai terzi fin quando permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza “more uxorio” ne segue che una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull’immobile, sicché la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base:
a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell’immobile in virtù di disposizione testamentaria;
b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario».

Legge 76/2016 Art. 1 commi 42, 43, 44
42. Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (B).
43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

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Cassazione civile, sez. III, 27 aprile 2017, n. 10377