Imposta sui servizi digitali di cui allâarticolo 1, commi da 35 a 50 della legge 145/2018
Sono state definite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato il 15 gennaio 2021, le regole e modalitĂ applicative dell'imposta sui servizi digitali, che prevede un'aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attivitĂ dâimpresa.
Il provvedimento tiene conto delle osservazioni ricevute dagli operatori tramite la consultazione pubblica conclusa a dicembre Imposta sui servizi digitali di cui allâarticolo 1, commi da 35 a 50 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di StabilitĂ 2019), modificata dallâarticolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Cosâè lâimposta sui servizi digitali â LâISD è unâimposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, lâimposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia. Il versamento dellâimposta avverrĂ a partire dal 2021 in relazione ai servizi digitali prestati nel 2020.
I contenuti del provvedimento - Sono state definite le modalitĂ di determinazione della base imponibile e dellâimposta, i ricavi esclusi, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato e gli obblighi contabili connessi allâimposta sui servizi digitali, oltre alle modalitĂ per il relativo versamento e per lâinvio della dichiarazione annuale.
Imposta sui servizi digitali di cui allâarticolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dallâarticolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ModalitĂ applicative.
1. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:
a)  per âimpostaâ sâintende lâimposta sui servizi digitali disciplinata dallâarticolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dallâarticolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b)  per âsoggetti passivi dell'impostaâ sâintendono i soggetti esercenti attivitĂ d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo: i) realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000; e ii) percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato, calcolati secondo i criteri individuati nel punto 3 e senza tener conto dei ricavi derivanti dai servizi di cui ai punti 2.2 e 2.3;
c) per âcontenuto digitaleâ sâintendono i dati forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, audio, video o testi, a prescindere dal fatto che lâaccesso a tali dati avvenga tramite download o streaming;
d) Â per âgruppoâ sâintendono tutte le entitĂ , residenti e non residenti, incluse nel bilancio consolidato redatto in conformitĂ ai principi internazionali dâinformativa finanziaria o a un sistema nazionale dâinformativa finanziaria;
e) Â per âsoggetti passivi non residenti tenuti allâidentificazioneâ sâintendono i soggetti di cui alla lettera b) non residenti, stabiliti in Stati diversi da quelli di cui alla successiva lettera f), privi di un codice fiscale rilasciato dallâamministrazione finanziaria italiana;
f) Â per âsoggetti passivi stabiliti in uno Stato non collaborativoâ sâintendono i soggetti di cui alla lettera b) non residenti, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali;
g)  per âinterfaccia digitaleâ sâintende qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dellâimposta. Una interfaccia digitale è multilaterale quando la stessa consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
h) Â per âservizi digitaliâ sâintendono:
veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale;
i) Â per âricavi imponibiliâ sâintendono i corrispettivi percepiti, nel corso dellâanno solare, dai soggetti passivi dellâimposta per lâeffettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato secondo i criteri individuati nel punto 3;
j) Â per âutenteâ sâintende qualsiasi soggetto che si connette, tramite un dispositivo, a una interfaccia digitale;
k) Â per âpubblicitĂ mirataâ sâintendono i messaggi pubblicitari collocati su unâinterfaccia digitale in funzione dei dati relativi a un utente che accede a tale interfaccia e la consulta;
l) Â per âveicolazioneâ sâintende quel servizio specifico delle interfacce digitali che trasferiscono su siti di terzi o ospitano pubblicitĂ mirata, percependo un corrispettivo per tale intermediazione o per tale prestazione;
m)per âsocietĂ designataâ sâintende la societĂ del gruppo nominata per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.
2. Ambito applicativo ed esclusioni
2.1 Â Lâimposta si applica alla fornitura dei servizi digitali.
2.2 Â Sono esclusi dallâambito oggettivo dellâimposta i seguenti servizi:
a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
c)la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
d) Â la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
1)  i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
2)  le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3) Â le attivitĂ di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
4) Â le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
5) Â le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w- quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
6) Â i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
7)  gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
e) Â la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);
f)  lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonchÊ la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.
2.3 Sono esclusi dallâambito oggettivo di applicazione dellâimposta anche le prestazioni di servizi accessori ad operazioni escluse di cui al punto 2.2.
3. Base imponibile e determinazione dellâimposta
3.1  Lâimposta si ottiene applicando lâaliquota del 3 per cento ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i  corrispettivi percepiti nel corso dellâanno solare da ciascun soggetto passivo dellâimposta.
3.2  I ricavi imponibili sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.
3.3  Nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante ai sensi dellâarticolo 2359 c.c. nel medesimo anno solare.
3.4 Â Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/ 118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.
3.5 Â Ai fini del computo dei ricavi imponibili, in relazione alla prestazione dei servizi di cui al punto 1, lettera h) i., rilevano i corrispettivi percepiti dai soggetti passivi dellâimposta che si occupano di collocare il contenuto pubblicitario mirato su siti di terzi e i corrispettivi percepiti dai soggetti passivi dellâimposta che ospitano nellâinterfaccia digitale tale contenuto pubblicitario.
3.6 Â Ai fini del computo dei ricavi imponibili, in relazione alla prestazione dei servizi di cui al punto 1, lettera h) ii., rilevano i corrispettivi versati dagli utenti dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dallâaccesso e dallâutilizzazione del servizio digitale.
3.7 Â Ai fini del computo dei ricavi imponibili, in relazione alla prestazione dei servizi di cui al punto 1, lettera h) iii., rilevano i corrispettivi derivanti dalla trasmissione a titolo oneroso dei dati ottenuti dallâattivitĂ degli utenti sulle interfacce digitali.
3.8  Il totale dei ricavi imponibili è il prodotto del totale dei ricavi dei servizi digitali ovunque realizzati da ciascun soggetto passivo dellâimposta per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.
3.9  La percentuale rappresentativa dei servizi digitali di cui al punto 1, lettera h) i. collegata al territorio italiano è pari al rapporto dei messaggi pubblicitari apparsi, nellâanno solare, su unâinterfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato e il totale dei messaggi pubblicitari mirati apparsi su unâinterfaccia digitale nel medesimo periodo.
3.10  La percentuale collegata al territorio italiano rappresentativa dei servizi di cui al punto 1, lettera h) ii., riguardanti unâinterfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, è pari al rapporto tra le operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi, realizzate nellâanno solare, per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato e il totale delle operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi concluse nel medesimo periodo. Per i servizi di cui al punto 1, lettera h) ii. non rientranti tra quelli di cui al periodo precedente, la percentuale rappresentativa dei servizi digitali collegata al territorio italiano è pari al rapporto tra gli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia digitale multilaterale e che hanno utilizzato tale interfaccia durante lâanno solare e gli utenti complessivi che hanno utilizzato tale interfaccia nel medesimo periodo.
3.11 La percentuale rappresentativa dei servizi di cui al punto 1, lettera h) iii. collegata al territorio italiano è pari al rapporto tra gli utenti i cui dati, venduti parzialmente o totalmente e trasmessi nellâanno solare, sono stati generati o raccolti durante la consultazione di un'interfaccia digitale quando erano localizzati nel territorio dello Stato e gli utenti complessivi cui si riferiscono i dati venduti e trasmessi.
4. Criteri di collegamento con il territorio dello Stato
4.1  Un ricavo è imponibile se lâutente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato.
4.2  Per i servizi digitali di cui punto 1, lettera h) i., lâutente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicitĂ figura sul dispositivo dellâutente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato, nellâanno solare, per accedere ad una interfaccia digitale.
4.3  Per i servizi digitali di cui al punto 1, lettera h) ii. resi attraverso una interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, lâutente si considera localizzato nel territorio italiano quando ivi utilizza, nellâanno solare, un dispositivo per accedere allâinterfaccia digitale e conclude unâoperazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo. Per i servizi di cui al punto 1, lettera h) ii. non rientranti tra quelli di cui al periodo precedente, lâutente si considera localizzato nel territorio italiano quando dispone di un conto per la totalitĂ o una parte dellâanno solare che gli consente di accedere allâinterfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato.
4.4 Â Per i servizi digitali di cui al punto 1, lettera h) iii., lâutente si considera localizzato nel territorio italiano nellâanno solare in cui sono trasmessi i dati dallo stesso generati utilizzando un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato per accedere a una interfaccia digitale nel medesimo anno solare o in periodi precedenti.
4.5 Â Il dispositivo si considera localizzato nel territorio italiano sulla base dellâindirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dellâimposta che consenta la geolocalizzazione del predetto dispositivo.
5. Versamento dellâimposta
5.1 Â I soggetti passivi dellâimposta sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.
5.2  Lâimposta è versata con le modalitĂ di cui allâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5.3 Â Nelle ipotesi di cui ai punti 7.4 e 7.6, il rappresentante fiscale o la societĂ designata adempie al versamento dellâimposta distintamente con riferimento a ciascun soggetto rappresentato o ciascuna societĂ designante.
5.4 Â Con separata risoluzione dellâAgenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento dellâimposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
5.5 Â I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con le modalitĂ di cui al punto 5.2, effettuano il versamento mediante bonifico in âEUROâ a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e lâanno di riferimento (come indicati nella risoluzione di cui al punto 5.4).
5.6 Per il primo anno di applicazione dellâimposta, come previsto dal decreto legge 14 gennaio 2021, n. 3, il termine per il versamento dellâimposta è prorogato al 16 marzo 2021.
6. Adempimenti dichiarativi
6.1  I soggetti passivi dellâimposta sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 31 marzo dellâanno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. In sede di prima applicazione, la dichiarazione relativa allâimposta dovuta per le operazioni imponibili nellâanno 2020 è presentata entro il 30 aprile 2021.
6.2  Con separato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali con le relative istruzioni, in cui sono definiti gli adempimenti dichiarativi e le modalità di presentazione.
6.3 Â Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6.4  Per il primo anno di applicazione dellâimposta, come previsto dal decreto legge 14 gennaio 2021, n. 3, il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2020 è prorogato al 30 aprile 2021.
7. Obblighi strumentali
7.1 Â Al fine di adempiere agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 e per richiedere il rimborso di cui al punto 10, i soggetti passivi dellâimposta provvedono mediante il proprio codice fiscale rilasciato dallâamministrazione finanziaria italiana.
7.2  I soggetti non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l'attribuzione all'Agenzia delle entrate. Le persone fisiche devono utilizzare il modello AA4/8, i soggetti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare il modello AA5/6. Entrambi i modelli sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .
7.3 I modelli di cui al punto 7.2 devono essere presentati:
per le persone fisiche, alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza o a un qualsiasi ufficio dellâAgenzia delle entrate, direttamente o tramite persona delegata;
per i soggetti diversi dalle persone fisiche, esclusivamente allâAgenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara - via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara, direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure a mezzo servizio postale. In alternativa, è possibile inviare la richiesta per posta elettronica allâindirizzo mail del medesimo ufficio, entrate.isd@agenziaentrate.it.
7.4 Â I soggetti passivi stabiliti in uno Stato non collaborativo e privi di una stabile organizzazione in Italia, al fine di adempiere agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 e per richiedere il rimborso di cui al punto 10, devono nominare un rappresentante fiscale in Italia individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7.5  I rappresentanti fiscali di cui al punto 7.4 richiedono lâattribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora questi ultimi non ne siano giĂ in possesso, con le modalitĂ di cui ai punti 7.2 e 7.3, allegando al modello la comunicazione dell'avvenuta nomina. Nel caso si utilizzi il modello AA5/6, è necessario indicare nel quadro C - Rappresentante il codice fiscale del rappresentante fiscale e il codice carica 1. Il Centro operativo di Pescara, acquisita la richiesta e verificata la sua regolaritĂ , rilascia il codice fiscale.
7.6 Â I soggetti passivi dellâimposta appartenenti a un gruppo al termine dellâanno solare in cui risultino soddisfatte le condizioni di cui al punto 1, lettera b), al fine di adempiere agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 e per
richiedere il rimborso di cui al punto 10, possono designare una societĂ del gruppo, scegliendo tra i soggetti passivi dellâimposta. La societĂ designata deve essere individuata prioritariamente tra i soggetti del gruppo, residenti o stabiliti in Italia ove esistenti, e in mancanza, tra i soggetti passivi dellâimposta non residenti. Non può in ogni caso essere designato un soggetto passivo stabilito in uno Stato non collaborativo e privo di una stabile organizzazione in Italia. La designazione ha validitĂ annuale, con riferimento agli obblighi da adempiere nellâanno in cui è effettuata.
7.7  Nellâambito del gruppo può essere fatta unâunica designazione valevole nei confronti di tutte o alcune delle societĂ che ne fanno parte. Le societĂ che non hanno scelto di aderire alla designazione adempiono autonomamente agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 e per richiedere il rimborso di cui al punto 10.
7.8  La societĂ designata può richiedere il codice fiscale per le societĂ del gruppo soggetti passivi dellâimposta che ne siano prive, secondo le modalitĂ di cui ai punti 7.2 e 7.3.
7.9  La società designata è tenuta a elencare nella dichiarazione di cui al punto 6.1, dalla stessa presentata, i dati identificativi delle singole società designanti.
7.10  Al fine di adempiere agli obblighi di cui ai punti 5 e 6, ciascun soggetto passivo dellâimposta designante trasmette alla societĂ designata i dati da inserire in dichiarazione e le informazioni utilizzate per il calcolo dellâimposta da versare entro i rispettivi termini di dichiarazione e di versamento. La societĂ designata è solidalmente responsabile con ciascuna societĂ designante per il corretto assolvimento dellâimposta e degli obblighi dichiarativi.
8. Obblighi contabili
8.1 Â I soggetti passivi dellâimposta sono tenuti a rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi imponibili di cui ai paragrafi da 3.5 a 3.8, cosĂŹ come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui ai paragrafi da 3.9 a 3.11.
8.2 Â Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili di cui al punto 8.1 devono essere indicati nel âProspetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare lâimpostaâ (allegato 1). Le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione denominata âNota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare lâimpostaâ (allegato 2) da redigere su base annua, entro il termine di presentazione della dichiarazione.
8.3 Â Le informazioni sui ricavi e gli elementi quantitativi mensili di cui al punto 8.1 devono essere formati e custoditi su supporto informatico che garantisca lâinalterabilitĂ e la conservazione dei dati registrati.
8.4 Â Se le informazioni sui ricavi utilizzati per calcolare le proporzioni di cui ai punti da 3.5 a 3.8 sono in una valuta diversa dallâeuro, nella contabilitĂ di cui al punto 8.1 deve essere indicato sia lâimporto espresso nella valuta estera, sia lâimporto convertito in euro. Le somme percepite in valuta diversa dallâeuro sono convertite applicando lâultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellâUnione Europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono percepite.
8.5 Â I prospetti analitici contenenti le informazioni sui ricavi e gli elementi quantitativi mensili di cui al punto 8.1 devono essere redatti entro il termine di versamento dellâimposta.
8.6  I soggetti passivi dellâimposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa allâapplicazione dellâimposta. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta dellâAmministrazione finanziaria e conservata fino al termine di cui allâarticolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lâamministrazione finanziaria può richiedere, in sede di controllo, che siano effettuate estrazioni totali o parziali dai registri di cui al punto 8.3 ed ogni ulteriore documento ritenuto utile. I soggetti passivi devono dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati di cui al punto 8.1
9. ResponsabilitĂ del soggetto residente appartenente ad un gruppo
9.1 I soggetti residenti nel territorio dello Stato, anche non soggetti passivi dellâimposta che alla fine dellâanno solare in cui sono realizzati i ricavi imponibili appartengono allo stesso gruppo dei soggetti passivi non residenti, diversi da quelli stabiliti in uno Stato non collaborativo e privi di una stabile organizzazione in Italia, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per il versamento dellâimposta dovuta.
10. Rimborsi
10.1 Â I rimborsi delle eccedenze di versamento dellâimposta sono richiesti tramite la dichiarazione di cui al punto 6.1.
10.2 Â I rimborsi di cui al punto 10.1 sono disposti con le modalitĂ di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2020, n.11.
10.3  Qualora non sussista lâobbligo di presentazione della dichiarazione di cui al punto 6.1, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, per i soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, al competente ufficio dellâAgenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, allâindirizzo di posta elettronica dellâAgenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it , entro il termine di decadenza di cui allâarticolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10.4 Per i soggetti passivi stabiliti in Stati non collaborativi e privi di stabile organizzazione in Italia, il rimborso è richiesto dal rappresentante fiscale di cui al punto 7.4 e nel caso di soggetti passivi dellâimposta appartenenti ad un gruppo, che si sono avvalsi della facoltĂ prevista al punto 7.6, la richiesta è presentata dalla societĂ designata. Qualora il soggetto passivo dellâimposta non si avvalga piĂš del rappresentante fiscale o della societĂ designata che ha effettuato il versamento dellâimposta per suo conto, la richiesta di rimborso può essere presentata dal medesimo soggetto cui lâeccedenza dâimposta si riferisce, con le modalitĂ previste nei punti precedenti.
Motivazioni
Lâarticolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'imposta con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attivitĂ dâimpresa. La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2020. La disciplina italiana si ispira alla proposta di Direttiva COM (2018) 148 final, presentata il 21 marzo 2018 nell'ambito di un pacchetto di misure per la tassazione equa dellâeconomia digitale predisposto dalla Commissione UE in attesa di soluzioni definitive di carattere internazionale (in ambito OCSE).
Lâarticolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha modificato parzialmente lâimpianto normativo in commento, prevedendo, tra lâaltro, lâabrogazione del comma 45 dellâarticolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 â che demandava ad allâemanazione di un apposito decreto ministeriale l'applicazione della normativa in esame â mentre ha lasciato inalterato il comma 46, che rinvia a uno o piĂš provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalitĂ applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.
Il provvedimento in esame, dando attuazione al citato articolo 1, comma 46, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, inizia con il prevedere, al punto 1, la definizione di âimpostaâ (lettera a), âsoggetti passivi dell'impostaâ (lettera b), âcontenuto digitaleâ (lettera c), âgruppoâ (lettera d), âsoggetti passivi non residenti tenuti allâidentificazioneâ
(lettera e), âsoggetti passivi stabiliti in uno Stato non collaborativoâ (lettera f),
âinterfaccia digitaleâ e âinterfaccia digitale multilateraleâ (lettera g), âservizi digitaliâ (lettera h), âricavi imponibiliâ (lettera i), âutenteâ (lettera j), âpubblicitĂ mirataâ (lettera k), âveicolazioneâ (lettera l), âsocietĂ designataâ (lettera m).
Il punto 2 individua lâambito oggettivo dellâimposta istituita, con evidenziazione dei servizi digitali esclusi.
Il punto 3 regolamenta le modalitĂ di determinazione della base imponibile e dellâimposta sui servizi digitali.
Il punto 4 individua i criteri di collegamento con il territorio dello Stato.
Il punto 5 riguarda il versamento dellâimposta. In particolare, per quanto concerne lâaspetto relativo agli obblighi di versamento, è stabilito che i soggetti passivi dellâimposta sono tenuti al versamento entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. Lâimposta è versata con le modalitĂ di cui allâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre i codici tributo per il versamento dellâimposta e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento verranno indicati e istituiti con separata risoluzione dellâAgenzia delle entrate.
Il successivo punto 6 attiene agli adempimenti dichiarativi, evidenziando che la dichiarazione sia presentata entro il 31 marzo dellâanno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili e demandando a un separato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate lâapprovazione del relativo modello di dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali con le relative istruzioni.
In sede di prima applicazione, come stabilito dal decreto legge 14 gennaio 2021, n. 3, lâimposta dovuta per le operazioni imponibili nellâanno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.
Il punto 7 regola gli obblighi strumentali ai fini dellâadempimento delle disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali. Nello specifico, i soggetti passivi dellâimposta provvedono mediante il proprio codice fiscale rilasciato dallâamministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti passivi non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l'attribuzione all'Agenzia delle entrate utilizzando i modelli giĂ in uso per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tuttavia, se i soggetti passivi sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono, inoltre, dettate le modalitĂ di designazione di una societĂ del gruppo ai fini dellâadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.
Il punto 8 del provvedimento disciplina gli obblighi contabili in capo ai soggetti passivi dellâimposta.
Il punto 9 del provvedimento disciplina la responsabilitĂ solidale dei soggetti residenti per lâassolvimento degli obblighi di versamento dellâimposta sui servizi digitali da parte di soggetti passivi non residenti, diversi da quelli stabiliti in un Paese non collaborativo e senza una stabile organizzazione nel territorio italiano, facenti parte del medesimo gruppo.
Infine, in relazione ai rimborsi, il punto 10 del provvedimento dispone che le eccedenze di versamento dellâimposta sono richieste tramite la dichiarazione e che in tali casi i rimborsi sono disposti con le modalitĂ di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019. Viene, altresĂŹ, chiarito che qualora non sussista lâobbligo di presentazione della dichiarazione di cui al punto 6, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, per i soggetti residenti, al competente ufficio dellâAgenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, allâindirizzo di posta elettronica dellâAgenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara,entrate.isd@agenziaentrate.it , entro il termine di decadenza di cui allâarticolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per i soggetti passivi dellâimposta non residenti, stabiliti in Stati non collaborativi e senza stabile organizzazione in Italia, il provvedimento dispone che questi devono presentare istanza di rimborso attraverso il rappresentante fiscale, mentre nel caso di soggetti passivi dellâimposta appartenenti ad un gruppo, che si sono avvalsi della facoltĂ della designazione, la richiesta può essere presentata attraverso la societĂ designata. Qualora sia venuta meno la designazione o il soggetto non residente non si avvale piĂš del rappresentante fiscale, il provvedimento dispone che lâistanza di rimborso può essere presentata direttamente dal soggetto passivo interessato.






