Giudizi penali dâappello in camera di consiglio senza P.M. e difensore
Il decreto âRistori Bisâ Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149Â pubblicato sulla G.U. del 9 novembre 2020 prevede, agli articoli 23 e 24, alcune previsioni mi materia di giustizia connesse allâemergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare lâart. 23 contiene delle disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello a valere dalla data di entrata in vigore del decreto - ovvero dal 9 novembre 2020 - e fino alla scadenza del termine di cui allâarticolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - ovvero, al massimo, fino al 31 gennaio 2021, in base al prorogarsi della situazione di emergenza.
Ă ivi previsto che, fuori dai casi di rinnovazione dellâistruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello proceda in camera di consiglio senza lâintervento del pubblico ministero e dei difensori
In che modo pubblico ministero e difensori  formulano le richieste
Considerato che non solo non è prevista la presenza del pubblico allâudienza in camera di consiglio ma neppure quella dellâimputato, del suo difensore e del pubblico ministero, le parti formuleranno le proprie richieste anticipatamente rispetto alla data dellâudienza stessa.
Entro il decimo giorno precedente lâudienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dellâarticolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179Â o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.
La cancelleria invia lâatto immediatamente, sempre a mezzo PEC ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente lâudienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte dâappello per via telematica, ai sensi dellâarticolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalitĂ di cui allâarticolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.
Udienza in presenza solo su richiesta o in caso di rinnovazione dellâistruttoria
Oltre che nei casi in cui si renda necessaria la rinnovazione dellâistruzione dibattimentale, per cui lâudienza si terrĂ con la presenza delle parti, è comunque consentito che una delle parti private o il pubblico ministero possa fare richiesta di discussione orale o che lâimputato manifesti la volontĂ di comparire.
La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dellâudienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dellâarticolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ovvero a mezzo PEC. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalitĂ lâimputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare allâudienza.
Articolo 23
Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui allâarticolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dellâistruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza lâintervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che lâimputato manifesti la volontĂ di comparire.
2. Entro il decimo giorno precedente lâudienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dellâarticolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia lâatto immediatamente, per via telematica, ai sensi dellâarticolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente lâudienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte dâappello per via telematica, ai sensi dellâarticolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalitĂ di cui allâarticolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.
4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dellâudienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalitĂ lâimputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare allâudienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali lâudienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali lâudienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dellâimputato allâudienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dallâentrata in vigore del presente decreto.
Sospensione giudizi penali, prescrizione e termini di custodia cautelare
A seguire, lâarticolo 24 del decreto âRistori Bisâ dispone in ordine alla sospensione dei giudizi penali con testimone o Ctu assente causa Covid, del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare.
Si prevede che, fino al termine dello stato di emergenza, siano sospesi i giudizi penali durante il tempo i cui lâudienza è rinviata per lâassenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dellâimputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando lâassenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario causa Coronavirus.
Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi anche il corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare previsti dallâarticolo 303 del codice di procedura penale.






