Decreto Ristori
Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137
(Gazz. Uff., 28 ottobre 2020, n. 269)
Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176
Titolo I
Sostegno alle imprese e allâeconomia
Articolo 1
(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per contenere la diffusione dellâepidemia âCovid-19â, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dellâarticolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivitĂ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nellâAllegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
[2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per lâanno 2020, con uno o piĂš decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nellâAllegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.]
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che lâammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dellâammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dellâoperazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che dichiarano di svolgere come attivitĂ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nellâAllegato 1che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
5. Per i soggetti che hanno giĂ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui allâarticolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dallâAgenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui allâarticolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dellâistanza.
7. Lâammontare del contributo a fondo perduto è determinato:
a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo giĂ erogato ai sensi dellâarticolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nellâistanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dellâarticolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora lâammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo dâimposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dellâarticolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nellâAllegato 1 al presente decreto.
8.In ogni caso, lâimporto del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, lâammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nellâAllegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allâarticolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
11. Con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalitĂ per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per lâattuazione del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final âQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dellâeconomia nellâattuale emergenza del COVID-19â, e successive modifiche.
13. Ă abrogato lâarticolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 - Gelaterie e pasticcerie, 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 - Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e dellâarticolo 19-bis del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nellâAllegato 1.
14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nellâanno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo è erogato dallâAgenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalitĂ disciplinate dal provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate di cui al comma 11.
14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis, per i soggetti di cui al medesimo comma 14-bis che svolgono come attivitĂ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nellâAllegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto comma 14-bis è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 14-bis che svolgono come attivitĂ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati nellâAllegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nellâistanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dellâarticolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per lâanno 2020 e pari a 280 milioni di euro per lâanno 2021, di cui 477 milioni di euro per lâanno 2020 e 280 milioni di euro per lâanno 2021 conseguenti allâordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930 milioni di euro per lâanno 2020, ai sensi dellâarticolo 34 e, quanto a 5 milioni di euro per lâanno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dallâabrogazione della disposizione di cui al comma 13.
14-quinquies. Allâarticolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso.
Articolo 1 bis
(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020)
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dellâepidemia da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dellâarticolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attivitĂ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nellâAllegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dellâarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dellâarticolo 19-bis del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dellâarticolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nellâAllegato 2.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per lâanno 2020, conseguenti allâordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 1 ter
(Estensione dellâapplicazione dellâarticolo 1 ad ulteriori attivitĂ economiche)
1. Le disposizioni di cui allâarticolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dellâarticolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attivitĂ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nellâAllegato 4 al presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 446 milioni di euro per lâanno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 1 quater
(Fondo perequativo)
1. Per lâanno 2021 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per lâanno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies e 13-novies del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonchĂŠ del presente decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto lâesonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellâeconomia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 1 quinquies
(Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)
1. Allâarticolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-bis, come introdotto dallâarticolo 19-bis del presente decreto, è aggiunto il seguente:
â16-ter. Lâaccertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla cabina di regia, comporta lâapplicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti giĂ adottati conformemente ai principi definiti dal presente commaâ.
Articolo 1 sexies
(Controlli antimafia)
1. Le previsioni del protocollo dâintesa di cui al comma 9 dellâarticolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sottoscritto tra il Ministero dellâinterno, il Ministero dellâeconomia e delle finanze e lâAgenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.
Articolo 1 septies
(Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)
1. Lâarticolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
âArt. 14 (Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati). - 1. Al fine di favorire lâinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui allâarticolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito lâorganismo di cui allâarticolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piĂš rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui allâarticolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalitĂ di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nellâimpresa sociale;
lâindividuazione dei disabili è curata dai servizi di cui allâarticolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalitĂ di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nellâimpresa sociale;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruitĂ con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e dalle imprese sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;
f) lâeventuale costituzione, anche nellâambito dellâagenzia sociale di cui allâarticolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attivitĂ previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota dâobbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Qualora lâinserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltĂ di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base allâesclusiva valutazione dei servizi di cui allâarticolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui allâarticolo 3 della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dallâammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruitĂ della computabilitĂ dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nellâimpresa sociale è verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. Lâapplicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata allâadempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota dâobbligo a loro carico determinata ai sensi dellâarticolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68â.
Articolo 2
(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui allâarticolo 5, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)
1. Per le finalitĂ di cui allâarticolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, lâapposito comparto del Fondo speciale di cui allâarticolo 5, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per lâanno 2020.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 3
(Fondo per il sostegno delle associazioni e societĂ sportive dilettantistiche)
1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e societĂ sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze il âFondo unico per il sostegno delle associazioni e societĂ sportive dilettantisticheâ, con una dotazione di 142 milioni di euro per lâanno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato allâadozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e societĂ sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivitĂ istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attivitĂ sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione.
2-bis. Le risorse di cui allâarticolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, giĂ nella disponibilitĂ del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nellâambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 4
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa)
1. Allâarticolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole âper la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretoâ sono sostituite dalle seguenti âfino al 31 dicembre 2020â. Ă inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui allâarticolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto lâabitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 4 bis
(Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa).
1.Allâarticolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera a) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni dellâarticolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.
Articolo 4 ter
(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)
1.Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
âb) per âconsumatorè: la persona fisica che agisce per scopi estranei allâattivitĂ imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle societĂ appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli socialiâ;
b) allâarticolo 7:
1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;
2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
âd-bis) ha giĂ beneficiato dellâesdebitazione per due volte;
d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
d-quater) limitatamente allâaccordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditoriâ;
3) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
â2-ter. Lâaccordo di composizione della crisi della societĂ produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabiliâ;
c) dopo lâarticolo 7 è inserito il seguente:
âArt. 7-bis (Procedure familiari). - 1. I membri della stessa famiglia possono presentare unâunica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha unâorigine comune.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonchĂŠ le parti dellâunione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piĂš richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto allâorganismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale allâentitĂ dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisiâ;
d) allâarticolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
â1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dallâarticolo 7, comma 1, secondo periodo.
1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sullâabitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
1-quater. Quando lâaccordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dellâattivitĂ aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali allâesercizio dellâimpresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Lâorganismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
1-quinquies. Lâorganismo di composizione della crisi, entro sette giorni dallâavvenuto conferimento dellâincarico da parte del debitore, ne dĂ notizia allâagente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dellâultimo domicilio fiscale dellâistante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendentiâ;
e) allâarticolo 9:
1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
â3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dellâorganismo di composizione della crisi, che deve contenere:
a) lâindicazione delle cause dellâindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nellâassumere le obbligazioni;
b) lâesposizione delle ragioni dellâincapacitĂ del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza e sullâattendibilitĂ della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) lâindicazione presunta dei costi della procedura;
e) lâindicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dellâimporto necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore allâammontare dellâassegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dellâISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159â;
2) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
â3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dellâorganismo di composizione della crisi, che comprende:
a) lâindicazione delle cause dellâindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nellâassumere le obbligazioni;
b) lâesposizione delle ragioni dellâincapacitĂ del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) lâindicazione dellâeventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e sullâattendibilitĂ della documentazione depositata a corredo della domanda, nonchĂŠ sulla convenienza del piano rispetto allâalternativa liquidatoria;
e) lâindicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalitĂ e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
g) lâindicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
3-bis.2. Lâorganismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis.
3-bis.3. Lâorganismo di composizione della crisi, entro sette giorni dallâavvenuto conferimento dellâincarico da parte del debitore, ne dĂ notizia allâagente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dellâultimo domicilio fiscale dellâistante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendentiâ;
f) allâarticolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
â3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui allâarticolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, NĂŠ far valere cause di inammissibilitĂ che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
3-quater. Il tribunale omologa lâaccordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dellâamministrazione finanziaria quando lâadesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui allâarticolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dellâorganismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto allâalternativa liquidatoriaâ;
g) allâarticolo 12 bis:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
â3. Verificate lâammissibilitĂ e la fattibilitĂ del piano nonchĂŠ lâidoneitĂ dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine allâeffettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicitĂ . Quando il piano prevede la cessione o lâaffidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dellâorganismo di composizione della crisi. Con lâordinanza di rigetto il giudice dichiara lâinefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottatoâ;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
â3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui allâarticolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, NĂŠ far valere cause di inammissibilitĂ che non derivino da comportamenti dolosi del debitoreâ;
3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: â, e comma 3-bisâ;
h) allâarticolo 13:
1) al comma 3, le parole: âe dei crediti di cui allâarticolo 7, comma 1, terzo periodoâ sono soppresse;
2) al comma 4-bis, dopo le parole: âdi cui alla presente sezioneâ sono inserite le seguenti: â, compresi quelli relativi allâassistenza dei professionisti,â;
i) allâarticolo 14-ter, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
â7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della societĂ produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabiliâ;
l) lâarticolo 14-decies è sostituito dal seguente:
âArt. 14-decies (Azioni del liquidatore). - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilitĂ dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditoriâ;
m) dopo lâarticolo 14-terdecies è inserito il seguente:
âArt. 14-quaterdecies (Debitore incapiente). - 1.Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilitĂ , diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere allâesdebitazione solo per una volta, fatto salvo lâobbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilitĂ rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilitĂ , ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari allâammontare dellâassegno sociale aumentato della metĂ , moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dellâISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dellâorganismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
a) lâelenco di tutti i creditori, con lâindicazione delle somme dovute;
b) lâelenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
d) lâindicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dellâorganismo di composizione della crisi, che comprende:
a) lâindicazione delle cause dellâindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nellâassumere le obbligazioni;
b) lâesposizione delle ragioni dellâincapacitĂ del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) lâindicazione dellâeventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e sullâattendibilitĂ della documentazione depositata a corredo della domanda.
5. Lâorganismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto lâimporto necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dellâorganismo di composizione della crisi sono ridotti della metĂ .
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, lâassenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dellâindebitamento, concede con decreto lâesdebitazione, indicando le modalitĂ e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni.
Decorsi trenta giorni dallâultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute piĂš opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
9. Lâorganismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare lâesistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2â.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può presentare, fino allâudienza fissata ai sensi dellâarticolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformitĂ a quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è prorogabile. Lâistanza è inammissibile se presentata nellâambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è giĂ stata tenuta lâudienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dallâarticolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dellâaccordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino allâudienza fissata per lâomologa una memoria contenente lâindicazione dei nuovi termini, depositando altresĂŹ la documentazione che comprova la necessitĂ della modifica dei termini.
Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui allâarticolo 12 o di cui allâarticolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede allâomologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
Articolo 4 quater
(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)
1. A sostegno dellâeconomia nellâattuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, lâassistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui allâarticolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonchĂŠ i contributi e ogni ulteriore risorsa destinati al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, allâassistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtĂš di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo non sono altresĂŹ da ricomprendere nel fallimento e sono comunque esclusi dallâapplicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchĂŠ del codice della crisi dâimpresa e dellâinsolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano fino al 31 marzo 2021.
Articolo 5
(Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)
1. Il fondo di parte corrente di cui allâarticolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitĂ culturali e per il turismo è incrementato di 100 milioni di euro per lâanno 2020.
2. Il fondo di cui allâarticolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitĂ culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro per lâanno 2020.
3. Il fondo di cui allâarticolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitĂ culturali e per il turismo è incrementato di 50 milioni di euro per lâanno 2020.
4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui allâarticolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. Allâarticolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: âesistenti almeno dal 1° gennaio 2012â sono sostituite dalle seguenti: âesistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misuraâ e le parole: âfino allâimporto massimo di 200.000 euro nei tre anni dâimpostaâ sono sostituite dalle seguenti: âfino allâimporto massimo di 800.000 euro nei tre anni dâimpostaâ;
b) il comma 4 è abrogato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione ai sensi del comma 6-bis dellâarticolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro per lâanno 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
6. Allâarticolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole âPer il periodo di imposta 2020 è riconosciutoâ sono sostituite dalle seguenti: âPer i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta,â e le parole â1° luglio al 31 dicembre 2020â sono sostituite dalle seguenti: â1° luglio 2020 al 30 giugno 2021â;
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente â5-bis. Ai fini della concessione dellâagevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalitĂ applicative giĂ definite ai sensi del comma 6â.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 280 milioni di euro per lâanno 2021 e in 122,5 milioni di euro per lâanno 2022, si provvede quanto a 280 milioni per lâanno 2021 ai sensi dellâarticolo 34., quanto a 50 milioni di euro per lâanno 2022 mediante riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro per lâanno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui allâarticolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui allâarticolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento allâanno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per lâannualitĂ 2020.
Articolo 6
(Misure urgenti di sostegno allâexport e al sistema delle fiere internazionali)
1. Le disponibilitĂ del fondo rotativo di cui allâarticolo 2,primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 150 milioni di euro per lâanno 2020.
2. Lâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per lâanno 2020, per le finalitĂ di cui alla lettera d) del medesimo comma.
3. Allâarticolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola âcapitaliâ sono aggiunte le seguenti: ânonchĂŠ delle imprese aventi come attivitĂ prevalente lâorganizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionaleâ;
2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âA valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni dellâUnione europea in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalitĂ e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui allâarticolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 6 bis
(Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per lâinternazionalizzazione)
1. Il fondo di parte corrente di cui allâarticolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitĂ culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per lâanno 2021.
2. Il fondo di cui allâarticolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitĂ culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per lâanno 2020. Allâarticolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: âaccompagnatori turisticiâ sono inserite le seguenti: âe le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attivitĂ riferite al codice ATECO 49.31.00,â.
3. Il fondo di cui allâarticolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitĂ culturali e per il turismo, è incrementato di 350 milioni di euro per lâanno 2020 e di 50 milioni di euro per lâanno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per lâanno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.
4. Il fondo di cui al comma 3 è incrementato di 1 milione di euro per lâanno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per lâanno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
5. Allâarticolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: âi festival musicali e operistici italianiâ sono inserite le seguenti: âe le orchestre giovanili italianeâ e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ânonchĂŠ, a decorrere dallâanno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubiniâ.
6. Nel titolo dellalegge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: âdei festival musicali ed operistici italianiâ sono inserite le seguenti: âe delle orchestre giovanili italianeâ.
7. Allâonere derivante dal comma 5 si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui allâarticolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
8. Allâarticolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: âa decorrere dalla data di pubblicazioneâ sono sostituite dalle seguenti: ânelle more della pubblicazioneâ.
9. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchĂŠ dellâarticolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano altresĂŹ ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, NĂŠ alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dellâerogazione dei contributi di cui al comma 9, i documenti unici di regolaritĂ contributiva in corso di validitĂ alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validitĂ nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti allâAssociazione nazionale cittĂ delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere lâepidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitĂ culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per lâanno 2021.
12. Con decreto del Ministro per i beni e le attivitĂ culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalitĂ di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dellâimpatto economico negativo conseguente allâadozione di misure di contenimento della diffusione dellâepidemia da COVID-19.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 2 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
14. Per il sostegno dellâinternazionalizzazione le disponibilitĂ del fondo rotativo di cui allâarticolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per lâanno 2020, e lâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per lâanno 2020, per le finalitĂ di cui alla lettera d) del medesimo comma.
15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture destinate allâospitalitĂ degli studenti universitari fuori sede, ai collegi universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per lâanno 2021.
16. Con decreto del Ministero dellâuniversitĂ e della ricerca sono stabilite le modalitĂ di attuazione del comma 15.
17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
18. Allâarticolo 27, comma 6, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, lâultimo periodo è sostituito dal seguente: âIn caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolareâ.
19. Lâarticolo 27, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.
20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 14 del presente articolo, pari a 860 milioni di euro per lâanno 2020 e a 140 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 6 ter
(Misure urgenti a sostegno dellâattivitĂ di rivendita di giornali e riviste)
1.A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dellâattivitĂ durante lâemergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per lâanno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza al Dipartimento per lâinformazione e lâeditoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalitĂ di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e lâinnovazione dellâinformazione, di cui allâarticolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nellâambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 7,2 milioni di euro per lâanno 2021. Allâonere derivante dallâattuazione del presente comma, pari a 7,2 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
Articolo 7
(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dellâacquacoltura)
[1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dellâepidemia âCovid-19â, sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per lâanno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dellâacquacoltura.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final âQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dellâeconomia nellâattuale emergenza del COVID-19â, e successive modifiche e integrazioni.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. Allâattuazione della misura provvede lâAgenzia delle Entrate, secondo le modalitĂ previste dal medesimo decreto.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per lâanno 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.]
Articolo 7 bis
(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)
1. Le risorse del Fondo di cui allâarticolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2 del presente articolo, anche alla corresponsione nellâanno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.
2. Ai fini indicati dal comma 1, il Fondo di cui allâarticolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 0,5 milioni di euro per lâanno 2021.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalitĂ di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nellâambito dello stanziamento di cui al comma 2, che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nellâanno 2020.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
Articolo 8
(Credito dâimposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto dâazienda)
1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nellâAllegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo dâimposta precedente, il credito dâimposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto dâazienda di cui allâarticolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresĂŹ con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final âQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dellâeconomia nellâattuale emergenza del COVID-19â, e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 274,5 milioni di euro per lâanno 2020 e in 91,5 milioni di euro per lâanno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dellâarticolo 34..
Articolo 8 bis
(Credito dâimposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto dâazienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020)
1.Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nellâAllegato 2, nonchĂŠ alle imprese che svolgono le attivitĂ di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dellâarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dellâarticolo 19-bis del presente decreto, spetta il credito dâimposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto dâazienda di cui allâarticolo 8 del presente decreto, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per lâanno 2020 e 78,1 milioni di euro per lâanno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti allâordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 8Â ter
(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)
1. Ai fini di ridurre nellâanno 2021 la spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dellâarticolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attivitĂ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come âtrasporto e gestione del contatoreâ e âoneri generali di sistemaâ, nello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per lâanno 2021.
2. Per lâattuazione del comma 1, lâAutoritĂ di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dellâenergia elettrica nonchĂŠ le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresĂŹ il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalitĂ attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dellâanno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dellâanno 2020, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
4. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze è autorizzato a versare lâimporto di cui al comma 1 sul conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, nella misura del 50 per cento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, per il restante 50 per cento, entro il 30 maggio 2021. LâARERA assicura, con propri provvedimenti, lâutilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e di misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema.
Articolo 9
(Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivitĂ riferite ai codici ATECO riportati nellâAllegato 1)
1. Ferme restando le disposizioni dellâarticolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi allâemergenza epidemiologica da COVID-19, per lâanno 2020, non è dovuta la seconda rata dellâimposta municipale propria (IMU) di cui allâarticolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivitĂ riferite ai codici ATECO riportati nellâAllegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivitĂ ivi esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ÂŤQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dellâeconomia nellâattuale emergenza del COVID-19Âť, e successive modifiche.
3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui allâarticolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 112,7 milioni di euro per lâanno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dellâarticolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 137 milioni di euro per lâanno 2020 si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 9 bis
(Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivitĂ riferite ai codici ATECO riportati nellâAllegato 2)
1. Ferme restando le disposizioni dellâarticolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dellâarticolo 9 del presente decreto, in considerazione degli effetti connessi allâemergenza epidemiologica da COVID-19, per lâanno 2020, non è dovuta la seconda rata dellâimposta municipale propria (IMU) di cui allâarticolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivitĂ riferite ai codici ATECO riportati nellâAllegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivitĂ ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dellâarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dellâarticolo 19-bis del presente decreto.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui allâarticolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per lâanno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dellâarticolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per lâanno 2020, conseguenti allâordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 9 ter
(Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dellâIMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio)
1.Le disposizioni di cui allâarticolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, allâarticolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente decreto si applicano ai soggetti passivi dellâimposta municipale propria (IMU), come individuati dal comma 743 dellâarticolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attivitĂ economiche indicate dalle predette disposizioni.
2. Al fine di promuovere la ripresa delle attivitĂ turistiche, danneggiate dallâemergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui allâarticolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti lâutilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dallâarticolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, giĂ esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dellâarticolo 181, comma 1, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui allâarticolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. In considerazione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti lâutilizzazione temporanea del suolo pubblico per lâesercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, giĂ esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dellâarticolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui allâarticolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per lâoccupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici giĂ concesse sono presentate in via telematica allâufficio competente dellâente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dellâimposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse allâemergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchĂŠ funzionali allâattivitĂ di cui allâarticolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui allâarticolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dellâinterno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per lâanno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dellâinterno, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, dâintesa con la Conferenza Stato-cittĂ ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dellâarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
7. Allâonere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
8. Allâarticolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: âadiacentiâ è sostituita dalla seguente: âprospicientiâ;
b) la parola: âparticolareâ è sostituita dalla seguente: âeccezionaleâ.
Articolo 9 quater
(Fondo per la sostenibilitĂ del pagamento degli affitti di unitĂ immobiliari residenziali)
1.Per lâanno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca lâabitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, allâAgenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dellâerogazione del contributo.
3. Con provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalitĂ applicative del presente articolo, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonchĂŠ le modalitĂ di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.
4. Per le finalitĂ di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato âFondo per la sostenibilitĂ del pagamento degli affitti di unitĂ immobiliari residenzialiâ, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per lâanno 2021.
5. Agli oneri derivanti dallâattuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
Articolo 9 quinquies
(Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale)
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivitĂ economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale, individuati dallâarticolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nellâAllegato 1 e nellâAllegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dellâarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dellâarticolo 19-bis del presente decreto, ovvero esercenti lâattivitĂ di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravitĂ e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dellâarticolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dellâarticolo 19-bis del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dellâacconto delle imposte sui redditi e dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive (IRAP), dovuto per il periodo dâimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dallâarticolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto giĂ versato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per lâanno 2020, conseguenti allâordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 10
(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti dâimposta di cui allâarticolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa allâanno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.
Articolo 10 bis
(Detassazione di contributi, di indennitĂ e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi allâemergenza COVID-19)
1. I contributi e le indennitĂ di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dellâemergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalitĂ di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonchĂŠ ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final âQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dellâeconomia nellâattuale emergenza del COVID-19â, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.
Articolo 10 ter
(Proroga dellâesercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)
1. Ai commi 3-bis e 3-quater dellâarticolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole: âfino al 31 dicembre 2020â sono sostituite dalle seguenti: âfino al 30 giugno 2021â.
Titolo II
Disposizioni in materia di lavoro
Articolo 11
(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dellâemergenza epidemiologica)
1. Al fine di consentire lâattuazione di quanto disposto dallâarticolo 12 nonchĂŠ lâaccesso anche nellâanno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dellâattivitĂ lavorativa per eventi riconducibili allâemergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili, allâarticolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: âLe disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non trovano applicazione per lâimporto complessivo di 3.588,4 milioni di euro per lâanno 2020 con riferimento allâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e allâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione al quale è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nellâesercizio successivo.â.
Articolo 12
(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)
1. I datori di lavoro che sospendono o riducono lâattivitĂ lavorativa per eventi riconducibili allâemergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalitĂ previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dellâarticolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane di cui al presente comma.
2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato giĂ interamente autorizzato lâulteriore periodo di nove settimane di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonchĂŠ ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivitĂ economiche e produttive al fine di fronteggiare lâemergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dellâattivitĂ lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dellâattivitĂ lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato lâattivitĂ di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivitĂ economiche e produttive [di cui al comma 2].
4. Ai fini dellâaccesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare allâInps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dallâarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dellâeventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. LâInps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua lâaliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dellâintegrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica lâaliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per lâaccesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali lâInps e lâAgenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate allâInps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dellâattivitĂ lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dellâInps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare allâIstituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dellâintegrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dallâadozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo allâentrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
[7. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati allâemergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.]
8. I Fondi di cui allâarticolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono lâerogazione dellâassegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalitĂ di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per lâanno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o piĂš decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dellâeconomia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dellâandamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso lâavvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresĂŹ sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, giĂ impiegato nellâappalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresĂŹ, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltĂ di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dellâarticolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresĂŹ sospese le procedure in corso di cui allâ articolo 7 della medesima legge.
11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dellâattivitĂ dellâimpresa, conseguenti alla messa in liquidazione della societĂ senza continuazione, anche parziale, dellâattivitĂ , nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attivitĂ che possano configurare un trasferimento dâazienda o di un ramo di essa ai sensi dellâarticolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piĂš rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui allâarticolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresĂŹ esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto lâesercizio provvisorio dellâimpresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui lâesercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dellâazienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
12. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. LâINPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, lâINPS non prende in considerazione ulteriori domande.
13. Allâonere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di euro per lâanno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per lâanno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per lâanno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sullâimporto di cui allâarticolo 11, comma 1.
14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare lâemergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando lâaliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto lâesonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui allâarticolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale giĂ fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti allâINAIL, riparametrato e applicato su base mensile (A).
15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto lâesonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dellâarticolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. La facoltĂ di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio (B).
16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un âQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dellâeconomia nellâattuale emergenza del COVID-19â e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Lâefficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dellâarticolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dellâUnione europea, allâautorizzazione della Commissione europea.
16-bis. Allâarticolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âIl contributo di cui al presente comma è attribuito anche, per un periodo massimo di dodici mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per lâanno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021â.
16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per lâanno 2021 si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3 milioni di euro per lâanno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 12 bis
(Misure in materia di integrazione salariale)
1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati allâemergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
2. I trattamenti di integrazione salariale di cui allâarticolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. LâINPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, lâINPS non prende in considerazione ulteriori domande.
4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per lâanno 2021 e a 1 milione di euro per lâanno 2022, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per lâanno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per lâanno 2021, ai sensi dellâarticolo 34 e, quanto a 1 milione di euro per lâanno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 12 ter
(Ulteriori misure in materia di integrazione salariale)
1.I trattamenti di integrazione salariale di cui allâarticolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,1 milioni di euro per lâanno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per lâanno 2022, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
(Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale)
1. In deroga a quanto previsto allâarticolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nellâanno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di etĂ , a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nellâanno 2020 a causa dellâemergenza epidemiologica da COVID-19.
Articolo 13
(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per lâassicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)
1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per lâassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attivitĂ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nellâAllegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dellâAgenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per lâassicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unâunica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dellâUnione europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per lâanno 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 13 bis
(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nellâAllegato 1 e nellâAllegato 2)
1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui allâarticolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nellâAllegato 1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per lâassicurazione obbligatoria INAIL.
2. Ă altresĂŹ sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unitĂ produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dellâarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dellâarticolo 19-bis del presente decreto, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nellâAllegato 2.
3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono comunicati, a cura dellâAgenzia delle entrate, allâINPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unâunica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
5. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dellâUnione europea in materia di aiuti di Stato.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per lâanno 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 13 ter
(Sospensione dei versamenti tributari)
1. Per i soggetti che esercitano le attivitĂ economiche sospese ai sensi dellâarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per i soggetti che esercitano le attivitĂ dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dellâarticolo 19-bis del presente decreto, nonchĂŠ per i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nellâAllegato 2, ovvero esercitano lâattivitĂ alberghiera, lâattivitĂ di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dellâarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dellâarticolo 19-bis del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative allâaddizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualitĂ di sostituti dâimposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralitĂ finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi allâimposta sul valore aggiunto.
2. Non si fa luogo al rimborso di quanto giĂ versato.
3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unâunica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per lâanno 2020, conseguenti allâordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 13 quater
(Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)
1.Per i soggetti esercenti attivitĂ dâimpresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo dâimposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dellâanno 2020 rispetto allo stesso mese dellâanno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative allâaddizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualitĂ di sostituti dâimposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralitĂ finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi allâimposta sul valore aggiunto;
c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attivitĂ dâimpresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso lâattivitĂ di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attivitĂ economiche sospese ai sensi dellâarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attivitĂ dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dellâarticolo 19-bis del presente decreto, nonchĂŠ ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nellâAllegato 2, ovvero esercitano lâattivitĂ alberghiera, lâattivitĂ di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dellâarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dellâarticolo 19-bis del presente decreto.
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unâunica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto giĂ versato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.925 milioni di euro per lâanno 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 13 quinquies
(Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dellâIRAP)
1.Per i soggetti esercenti attivitĂ dâimpresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dellâacconto delle imposte sui redditi e dellâIRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.
2. Restano ferme le disposizioni di cui allâarticolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e allâarticolo 9-quinquies del presente decreto, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dellâacconto delle imposte sui redditi e dellâIRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale.
3. Per i soggetti esercenti attivitĂ dâimpresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo dâimposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dellâanno 2020 rispetto allo stesso periodo dellâanno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dellâacconto delle imposte sui redditi e dellâIRAP, dovuto per il periodo dâimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresĂŹ, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attivitĂ dâimpresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dellâarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dellâarticolo 19-bis del presente decreto, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravitĂ e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dellâarticolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dellâarticolo 19-bis del presente decreto.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unâunica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto giĂ versato.
6. Allâarticolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: â30 novembre 2020â sono sostituite dalle seguenti: â30 aprile 2021â.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, valutati in 1.759 milioni di euro per lâanno 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 13 sexies
(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP)
1. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivitĂ produttive, di cui allâarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.
Articolo 13 septies
(Proroga del termine per le definizioni agevolate)
1.Allâarticolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: â10 dicembre 2020â sono sostituite dalle seguenti: â1° marzo 2021â.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 13 octies
(Proroga dellâaccesso al cosiddetto Fondo Gasparrini)
1.Allâarticolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ânove mesiâ sono sostituite dalle seguenti: âventiquattro mesiâ;
b) al comma 2-bis, le parole: â31 dicembre 2020â sono sostituite dalle seguenti: â31 dicembre 2021â.
Articolo 13 nonies
(Proroga dei termini per i versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui allâarticolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui allâarticolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 è effettuato in misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza entro il 18 dicembre 2020. La restante quota, pari allâ80 per cento, può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro lâultimo giorno di ciascun mese successivo; lâultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 559 milioni di euro per lâanno 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 13 decies
Razionalizzazione dellâistituto della rateizzazione
1.Allâarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
â1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dellâeventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dellâeventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli giĂ iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutiveâ;
b) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
â1-quater.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dellâarticolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.
1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina lâestinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto lâincanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato giĂ emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignoratiâ.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.
3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dallâarticolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.
4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui allâarticolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dellâarticolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dellâarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessitĂ di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.
6. Allâarticolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âTali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata lâinefficacia delle definizioni di cui allâarticolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e allâarticolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenuteâ.
Articolo 13 undecies
(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)
1. In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dallâarticolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari allâINPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purchĂŠ entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.
2. Allâonere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
Articolo 13 duodecies
(Disposizioni di adeguamento e di compatibilitĂ degli aiuti con le disposizioni europee)
1. Per la classificazione e lâaggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dellâarticolo 19-bis.
2. Agli oneri derivanti dallâestensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministro della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 21 novembre 2020, nonchĂŠ in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dellâarticolo 19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze, con una dotazione di 1.790 milioni di euro per lâanno 2020 e 190,1 milioni di euro per lâanno 2021.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilitĂ speciale n. 1778, intestata: âAgenzia delle Entrate - Fondi di bilancioâ. In relazione alle maggiori esigenze derivanti dallâattuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis, il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dellâesercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalitĂ previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final âQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dellâeconomia nellâattuale emergenza del COVID-19â, e successive modificazioni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 13 terdecies
(Bonus baby-sitting)
1. A decorrere dalla data del 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dellâarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dellâarticolo 19-bis del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dellâattivitĂ didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui allâarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dellâassicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o piĂš bonus per lâacquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dellâattivitĂ didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalitĂ agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dellâattivitĂ lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilitĂ in situazione di gravitĂ accertata ai sensi dellâarticolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dellâattivitĂ didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.
4. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
5. Il bonus è erogato mediante il Libretto Famiglia di cui allâarticolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è incompatibile con la fruizione del bonus per la frequenza di asili nido di cui allâarticolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per lâanno 2020. Sulla base delle domande pervenute, lâINPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dellâeconomia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo, lâINPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per lâanno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per lâanno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti allâordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 13 quaterdecies
(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)
1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il âFondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settoreâ, con una dotazione di 70 milioni di euro per lâanno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui allâarticolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonchĂŠ delle organizzazioni non lucrative di utilitĂ sociale, di cui allâarticolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di assicurare lâomogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.
3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 13 quinquiesdecies
(Rifinanziamento dei CAF)
1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere lâassistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini dellâISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale (CAF), è autorizzata per lâanno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire allâINPS. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per lâanno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 5 milioni di euro per lâanno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
2. Per le medesime finalitĂ di cui al comma 1 sono altresĂŹ utilizzate le risorse residue di cui al comma 10 dellâarticolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non giĂ utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.
Articolo 13 sexiesdecies
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/739)
1.Gli allegati XLVII e XLVIII annessi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
(omissis)
Articolo 13 septiesdecies
(Modifiche allâarticolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)
1. Allâarticolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: â21 dicembre 2020â sono inserite le seguenti: âo scaduti nelle annualitĂ 2018 e 2019â e dopo le parole: âsono effettuatiâ sono inserite le seguenti: â, nel limite del 40 per cento dellâimporto dovuto, ad eccezione dellâimposta sul valore aggiunto (IVA),â;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
â1-bis. Per i soggetti che svolgono attivitĂ economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo allâapplicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dellâUnione europea agli aiuti âde minimisâ, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo allâapplicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dellâUnione europea agli aiuti âde minimisâ nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo allâapplicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dellâUnione europea agli aiuti âde minimisâ nel settore della pesca e dellâacquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dellâagevolazione devono presentare apposita comunicazione allâAgenzia delle entrate. Le modalitĂ , i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dellâAgenzia medesima, da emanare entro venti giorni a far data dal 9 novembre 2020â.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per lâanno 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 13 octiesdecies
(Proroga della disposizione di cui allâarticolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dellâINAIL)
1. La disposizione di cui allâarticolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dellâIstituto nazionale per lâassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per lâanno 2021, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 13 noviesdecies
(Finanziamento dei fondi bilaterali di cui allâarticolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per lâerogazione dellâassegno ordinario COVID-19)
1. I fondi bilaterali di cui allâarticolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate dallâarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dellâassegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.
Articolo 14
(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)
1. Ai nuclei familiari giĂ beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito âRemâ) di cui allâarticolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonchĂŠ per il mese di dicembre 2020.
2. Il Rem è altresĂŹ riconosciuto, per una singola quota pari allâammontare di cui allâarticolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativa alle mensilitĂ di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari allâammontare di cui allâarticolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennitĂ di cui allâarticolo 15 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dellâarticolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 è presentata allâIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalitĂ stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per lâanno 2020 nellâambito dellâautorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui allâarticolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma lâapplicazione di quanto previsto dallâarticolo 265, comma 9, del medesimodecreto-legge n. 34 del 2020 .
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui allâarticolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.
Articolo 15
(Nuova indennitĂ per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)Â
1. Ai soggetti beneficiari dellâindennitĂ di cui allâarticolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennitĂ pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, NĂŠ di rapporto di lavoro dipendente, NĂŠ di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta unâindennitĂ onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, NĂŠ di rapporto di lavoro dipendente, NĂŠ di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ă riconosciuta unâindennitĂ onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dellâemergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivitĂ o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui allâarticolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere giĂ iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui allâarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui allâarticolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attivitĂ superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui allâarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o piÚ contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolaritĂ nellâanno 2018 di uno o piĂš contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolaritĂ , al momento dellâentrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta unâindennitĂ , pari a 1000 euro. [LâindennitĂ di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.] La medesima indennitĂ viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
7. Le indennitĂ di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con lâindennitĂ di cui allâarticolo 14. La domanda per le indennitĂ di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata allâIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalitĂ stabilite dallo stesso.
8. Le indennitĂ di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dallâINPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per lâanno 2020. LâINPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivitĂ al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dellâeconomia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione allâautorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dallâarticolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si decade dalla possibilitĂ di richiedere lâindennitĂ di cui allâarticolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
10. Lâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 9,1 milioni di euro per lâanno 2020.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per lâanno 2020 si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 15 bis
(IndennitĂ per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonchĂŠ disposizioni per promuovere lâoccupazione giovanile)Â
1.Ai soggetti giĂ beneficiari dellâindennitĂ di cui allâarticolo 15, comma 1, è erogata una tantum unâulteriore indennitĂ pari a 1.000 euro. (A)
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, NĂŠ di rapporto di lavoro dipendente, NĂŠ di NASpI, alla data del 30 novembre 2020, è riconosciuta unâindennitĂ onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, NĂŠ di rapporto di lavoro dipendente, NĂŠ di NASpI, alla data del 30 novembre 2020.
3. Ă riconosciuta unâindennitĂ onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dellâemergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivitĂ o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui allâarticolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere giĂ iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui allâarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui allâarticolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nellâanno 2019 derivante dalle medesime attivitĂ superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui allâarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta unâindennitĂ onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o piÚ contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolaritĂ nellâanno 2018 di uno o piĂš contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolaritĂ , alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione NĂŠ di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13,14,15,17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dellâindennitĂ di disponibilitĂ di cui allâarticolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta unâindennitĂ pari a 1.000 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
7. Il requisito di cui allâarticolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto anche ai sensi dellâarticolo 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dellâarticolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.
8. Le indennitĂ di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennitĂ di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata allâINPS entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalitĂ stabilite dallo stesso.
9. Le indennitĂ di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dallâINPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per lâanno 2020. LâINPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivitĂ al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dellâeconomia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione allâautorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto previsto dallâarticolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
10. Le indennitĂ di cui allâarticolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici giorni a decorrere dal 30 novembre 2020.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo ad esclusione del comma 12, pari a 466,5 milioni di euro per lâanno 2020 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
12. Al fine di promuovere lâoccupazione giovanile, per lâanno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nellâanno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dellâarticolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
13. Allâonere derivante dal comma 12, valutato in 1,2 milioni di euro per lâanno 2021, 3,3 milioni di euro per lâanno 2022, 5 milioni di euro per lâanno 2023, 3,5 milioni di euro per lâanno 2024, 0,1 milioni di euro per lâanno 2025 e 0,5 milioni di euro per lâanno 2026, si provvede:
a) quanto a 1,2 milioni di euro per lâanno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto;
b) quanto a 2,9 milioni di euro per lâanno 2022, 4 milioni di euro per lâanno 2023, 2,1 milioni di euro per lâanno 2024 e 0,5 milioni di euro per lâanno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 0,4 milioni di euro per lâanno 2022, 1 milione di euro per lâanno 2023, 1,4 milioni di euro per lâanno 2024 e 0, 1 milioni di euro per lâanno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 12.
Articolo 16
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dellâacquacoltura)
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dellâacquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dellâepidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto lâesonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti allâINAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilitĂ relativa a novembre 2020. Lâesonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dellâesonero.
2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
3. Resta ferma per lâesonero di cui ai commi 1 e 2 lâaliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. Lâesonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.
Per i contribuenti iscritti alla ÂŤGestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloniÂť lâesonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per lâanno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti allâINAIL.
5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, lâesonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.
6. LâINPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attivitĂ identificate dai codici ATECO, nellâambito delle filiere di cui al comma 1.
7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per lâanno 2020 e 83 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 16 bis
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dellâacquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nellâAllegato 3)
1. Agli stessi soggetti interessati dallâesonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui allâarticolo 16, che svolgono le attivitĂ identificate dai codici ATECO riportati nellâAllegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.
2. Lâesonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dellâUnione europea in materia di aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per lâanno 2020 e 226,8 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 16 ter
(Quarta gamma)
1. Lâarticolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:
âArt. 58-bis (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta). - 1.Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione dellâepidemia da COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dellâanno precedente.
2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per lâanno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
Il contributo è pari alla differenza tra lâammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e lâammontare del fatturato dello stesso periodo dellâanno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, lâimporto del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalitĂ di attuazione del presente articolo, nonchĂŠ la procedura di revoca del contributo nel caso in cui non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dellâUnione europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per lâanno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 114, comma 4, del presente decreto.â
Articolo 17
(Disposizioni a favore dei lavoratori dello sport)
1. Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla societĂ Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per lâanno 2020, unâindennitĂ pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societĂ e associazioni sportive dilettantistiche, di cui allâarticolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dellâemergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivitĂ . Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,27,28,29,30,38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosĂŹ come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire lâindennitĂ i redditi da lavoro autonomo di cui allâarticolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchĂŠ le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dellâassegno ordinario di invaliditĂ di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente allâautocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui allâarticolo 5 del decreto [ministeriale] del Ministro dellâEconomia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla societĂ Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui allâarticolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese, le istruisce secondo lâordine cronologico di presentazione.
3. Ai soggetti giĂ beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dellâindennitĂ di cui allâarticolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, allâarticolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui allâarticolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti, lâindennitĂ pari a 800 euro è erogata dalla societĂ Sport e Salute s.p.a., senza necessitĂ di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.
4. Per le finalitĂ di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per lâanno 2020. Il limite di spesa di cui al presente articolo è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.a. verificatisi con riferimento allâerogazione dellâindennitĂ di cui allâarticolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui allâarticolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui allâarticolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
5. Ai fini dellâerogazione automatica dellâindennitĂ prevista dallâarticolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dellâemergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.
5-bis. Ai fini dellâerogazione dellâindennitĂ di cui al presente articolo, si considerano cessati a causa dellâemergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attivitĂ al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dellâeconomia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dellâeconomia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nellâambito delle proprie disponibilitĂ di bilancio. In relazione allâautorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 1 si applica quanto previsto dallâarticolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per lâanno 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 17 bis
(Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori dello sport)
1.Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla societĂ Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 170 milioni di euro per lâanno 2020, unâindennitĂ pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le societĂ e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui allâarticolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dellâemergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivitĂ . Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del Reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire lâindennitĂ i redditi da lavoro autonomo di cui allâarticolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchĂŠ le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dellâassegno ordinario di invaliditĂ di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente allâautocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui allâarticolo 5 del decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020, alla societĂ Sport e Salute S.p.a. che, sulla base dellâelenco di cui allâarticolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese, le istruisce secondo lâordine cronologico di presentazione.
3. Ai soggetti giĂ beneficiari dellâindennitĂ di cui allâarticolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui allâarticolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui allâarticolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, o di cui allâarticolo 17 del presente decreto, per i quali permangano i requisiti, lâindennitĂ pari a 800 euro è erogata dalla societĂ Sport e Salute S.p.a., senza necessitĂ di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.
4. Per le finalitĂ di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.a. per lâanno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalitĂ di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute S.p.a. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento allâerogazione dellâindennitĂ di cui allâarticolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui allâarticolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui allâarticolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, o di cui allâarticolo 17 del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.a., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dellâindennitĂ erogata per il mese di dicembre 2020.
5. Ai fini dellâerogazione delle indennitĂ di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dellâemergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute S.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attivitĂ allâAutoritĂ di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dellâeconomia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute S.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dellâeconomia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo provvede Sport e Salute S.p.a. nellâambito delle proprie disponibilitĂ di bilancio.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per lâanno 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 17 ter
(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)
1.Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici per lâaccesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-ecobonus, nellâambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dellâequo compenso previste dallâarticolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, dâintesa con il Ministro per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai sensi del comma 1, segnalando eventuali violazioni allâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
Titolo III
Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
Articolo 18
(Disposizioni urgenti per lâesecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positivitĂ al virus SARS-CoV-2 attraverso lâesecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalitĂ definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, è autorizzata per lâanno 2020 la spesa di euro 30.000.000.
2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente giĂ disposto e assegnato per lâanno 2020 ai sensi della legislazione vigente.
Articolo 19
(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti lâesecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
1. Per lâimplementazione del sistema diagnostico dei casi di positivitĂ al virus SARS-CoV-2 attraverso lâesecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui allâarticolo 18, le regioni e le province autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi dellâarticolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, utilizzando le funzionalitĂ del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con lâindicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonchĂŠ delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma 2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:
a) allâassistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;
b) al Dipartimento di prevenzione dellâAzienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
c) al Commissario straordinario per lâemergenza epidemiologica di cui allâarticolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma,
d) alla piattaforma istituita presso lâIstituto Superiore di SanitĂ ai sensi dellâordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con lâindicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dellâespletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.
2. Le modalitĂ attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 19 bis
(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti allâemergenza epidemiologica da COVID-19 e individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive)
1. Allâarticolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
â16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica nel proprio sito internet istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento in materia di âPrevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernalè, di cui allâallegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresĂŹ sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui allâordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piĂš regioni nel cui territorio si manifesta un piĂš elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sullâintero territorio nazionale. Le ordinanze di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria lâadozione di misure piĂš rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possibilitĂ di reiterazione. Lâaccertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata dâintesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dellâandamento del rischio epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, lâesenzione dallâapplicazione delle misure di cui al secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando lâordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.â.
Articolo 19 ter
(Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati)
1. Allâarticolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: âNelle more dellâadozione del decreto di cui al comma 2, leâ sono sostituite dalla seguente: âLeâ;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
â5-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dellâandamento dellâemergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attivitĂ ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per lâanno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nellâambito degli accordi e dei contratti di cui allâarticolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per lâanno 2020, ferma restando la garanzia dellâequilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivitĂ ordinariamente erogate nel corso dellâanno 2020 di cui deve essere rendicontata lâeffettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato allâemergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attivitĂ previste dai relativi accordi e contratti stipulati per lâanno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nellâambito del budget assegnato per lâanno 2020, in caso di produzione del volume di attivitĂ superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per lâanno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica altresĂŹ agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per lâanno 2020.â.
Articolo 19 quater
(Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19)
1.Al fine di procedere allâacquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Fondo di cui allâarticolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per lâanno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui allâarticolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sullâapposita contabilitĂ speciale intestata al medesimo Commissario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per lâanno 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 19 quinquies
(Disposizioni urgenti per lâesecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi)
1.Al fine di sostenere e implementare il sistema diagnostico dei casi di positivitĂ al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i costi massimi per lâesecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate.
Articolo 19 sexies
(Disposizioni in materia di attivitĂ svolte presso le UnitĂ speciali di continuitĂ assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina)
1. Lo svolgimento dellâattivitĂ presso le UnitĂ speciali di continuitĂ assistenziale (Usca) di cui allâarticolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è compatibile con lo svolgimento dellâattivitĂ di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.
Articolo 19 septies
(Disposizioni per favorire lâaccesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)
1. Al fine di favorire lâaccesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito dâimposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 6, delle spese per lâacquisto e il noleggio, nellâanno 2021, di apparecchiature necessarie per lâeffettuazione di prestazioni di telemedicina di cui allâarticolo 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011.
2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 previo accordo con lâazienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto massimo di prestazioni annuali e, nei limiti dello stesso, sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero lâeventuale regime di esenzione previsto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.
3. Il credito dâimposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui allâarticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui allâarticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito dâimposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalitĂ di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e allâeffettuazione dei controlli.
5. Il credito dâimposta di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo allâapplicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dellâUnione europea agli aiuti âde minimisâ.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,715 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
Articolo 19 octies
(Finanziamento della diagnostica molecolare)
1. Per consentire il miglioramento dellâefficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per lâanno 2021 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo.
2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dellâeconomia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalitĂ di attuazione del presente articolo anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dallâattuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
Articolo 19 nonies
(Disposizioni finalizzate a facilitare lâacquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)
1.Al fine di fronteggiare le criticitĂ straordinarie derivanti dalla diffusione dellâepidemia da COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante lâemergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilitĂ , minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilitĂ , è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per lâanno 2021.
2. Con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dellâeconomia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1 e di tener conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale. Allâonere di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
Articolo 19 decies
(Misure urgenti di solidarietĂ alimentare)
1. Al fine di consentire ai comuni lâadozione di misure urgenti di solidarietĂ alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dellâinterno un fondo di 400 milioni di euro per lâanno 2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data dal 24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2 allâordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per lâattuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti lâutilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse allâemergenza da COVID-19 possono essere stabilite dagli enti locali fino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per lâanno 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 19 undecies
(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)
1.Per le finalitĂ di cui allâarticolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalitĂ , di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per lâanno 2021 è autorizzato lâarruolamento, a domanda, di personale dellâEsercito italiano, della Marina militare e dellâAeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dellâIspettorato generale della SanitĂ militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dellâEsercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dellâAeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dellâEsercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dellâAeronautica militare.
2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale online del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica lâarticolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Allâarticolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del codice dellâordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: âla professione sanitaria infermieristicaâ sono sostituite dalle seguenti: âle professioni sanitarie di cui allâarticolo 212, comma 1,â.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 19 duodecies
(Potenziamento della SanitĂ militare per lâemergenza da COVID-19)
1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse allâandamento dellâepidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante lâapprovvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico-sanitari per incrementare le attuali capacitĂ di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di 7.800.000 euro per lâanno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.800.000 euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
Articolo 20
(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)
1. Il Ministero della salute svolge attivitĂ di tracciamento dei contatti e sorveglianza sanitaria nonchĂŠ di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti cosĂŹ come definiti dalla circolare del Ministero della salute n. 18584 del 29 maggio 2020, e successivi aggiornamenti, con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso lâapplicazione âImmuniâ di cui allâarticolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivitĂ . A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positivitĂ al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilitĂ .
2. Il Ministro della salute può delegare la disciplina dellâorganizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma 1 al commissario straordinario per lâemergenza di cui allâarticolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, oppure provvedervi con proprio decreto.
3. Per le finalitĂ del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per lâanno 2020 e 3.000.000 di euro per lâanno 2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
3-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui allâarticolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dallalegge 25 giugno 2020, n. 70, le attivitĂ dirette a garantire lo sviluppo, lâimplementazione e il funzionamento della piattaforma e dellâapplicazione âImmuniâ, di cui allâarticolo 6 del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono realizzate dalla competente struttura per lâinnovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 20 bis
(Disposizioni in materia di attivitĂ degli psicologi)
1.Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nellâeccezionale situazione causata dallâepidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonchĂŠ di garantire le attivitĂ previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dellâapplicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare lâattivitĂ degli psicologi in unâunica funzione aziendale.
Articolo 20 ter
(Contratti dâopera da parte di aziende sanitarie pubbliche nella Regione Trentino-Alto Adige)
1. Allâarticolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 449 è inserito il seguente:
â449-bis. Per il triennio 2020-2022, i contratti di cui al comma 449 possono essere rinnovati per unâulteriore annualitĂ nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.â.
Articolo 21
(Misure per la didattica digitale integrata)
1. Lâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 85 milioni per lâanno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate allâacquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attivitĂ di didattica digitale integrata, da concedere in comodato dâuso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilitĂ per le persone con disabilitĂ , nonchĂŠ per lâutilizzo delle piattaforme digitali per lâapprendimento a distanza e per la necessaria connettivitĂ di rete.
3. Con decreto del Ministro dellâistruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui allâarticolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono allâacquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Il Ministero dellâistruzione è autorizzato ad anticipare in unâunica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sullâutilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalitĂ in esso stabilite.
6. Ai fini dellâimmediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
6-bis. In conseguenza anche dei periodi di sospensione dellâattivitĂ didattica in presenza negli istituti scolastici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dellâistruzione un fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione pari a 5.532.195 euro per lâanno 2021.
6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente allâattivazione di attivitĂ didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dellâattivitĂ didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dellâofferta formativa.
6-quater. Con decreto del Ministro dellâistruzione da adottare, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalitĂ di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per lâassegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attivitĂ aggiuntive di insegnamento, nonchĂŠ i criteri per il riparto delle medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di maggiore svantaggio.
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5.532.195 euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
7-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalitĂ di cui al comma 2, 2 milioni di euro per lâanno 2021 da trasferire alla Regione Valle dâAosta/Vallee dâAoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. Allâonere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dellâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
Articolo 21 bis
(Misure per la proroga dei dottorati di ricerca)
1. In considerazione del protrarsi dellâemergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dellâultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dellâarticolo 236, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonchĂŠ i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltĂ di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalitĂ di cui al presente comma, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universitĂ , di cui allâarticolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 21,6 milioni di euro per lâanno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 21,6 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalitĂ sono rese disponibili per le altre finalitĂ del Fondo per il finanziamento ordinario delle universitĂ .
Articolo 22
(Scuole e misure per la famiglia)
1. Allâarticolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: â, minore di anni quattordici,â sono sostituite dalle seguenti: â, minore di anni sediciâ e dopo le parole: âsia pubblici che privatiâ sono aggiunte le seguenti: â, nonchĂŠ nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dellâattivitĂ didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sediciâ;
b) al comma 3, dopo le parole: âplesso scolasticoâ sono aggiunte le seguenti: â, nonchĂŠ nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dellâattivitĂ didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di etĂ compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennitĂ NĂŠ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.â.
b-bis) al comma 5, le parole: âminori di anni quattordiciâ sono sostituite dalle seguenti: âminori di anni sediciâ;
c) al comma 7, le parole: â50 milioni di euroâ sono sostituite dalle seguenti: â93 milioni di euroâ.
d) al comma 8, le parole: â1,5 milioni di euroâ sono sostituite dalle seguenti: â4 milioni di euroâ.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per lâanno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui lâarticolo 85, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Articolo 22 bis
(Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dellâattivitĂ didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado)Â
1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dellâarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dellâarticolo 19-bis del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dellâattivitĂ didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalitĂ agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltĂ di astenersi dal lavoro per lâintera durata della sospensione dellâattivitĂ didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, unâindennitĂ pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dallâarticolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitĂ e della paternitĂ , di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilitĂ in situazione di gravitĂ accertata ai sensi dellâarticolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dellâattivitĂ didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per lâanno 2020. Sulla base delle domande pervenute, lâINPS provvede al monitoraggio, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dellâeconomia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo, lâINPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.
5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per lâanno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per lâanno 2020 e a 31,4 milioni di euro per lâanno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti allâordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 22 ter
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1.Allâarticolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ânel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020â sono sostitute dalle seguenti: ânel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021â.
2. Per le finalitĂ di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dallâarticolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 390 milioni di euro per lâanno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalitĂ di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nellâanno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti allâattuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore allâatto dellâemanazione del decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le regioni e i comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonchĂŠ ai titolari di licenza per lâesercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonchĂŠ per lâutilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalitĂ e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, n. 340 dellâ11 agosto 2020.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 23
(Disposizioni per lâesercizio dellâattivitĂ giurisdizionale nella vigenza dellâemergenza epidemiologica da COVID-19 )
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui allâarticolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine lâapplicazione delle disposizioni di cui allâarticolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.
2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando lâatto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare allâatto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso lâufficio di polizia giudiziaria piĂš vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dellâatto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dellâatto avviene con modalitĂ idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilitĂ per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dĂ atto nello stesso delle modalitĂ di collegamento da remoto utilizzate, delle modalitĂ con cui si accerta lâidentitĂ dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonchĂŠ dellâimpossibilitĂ dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dellâarticolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalitĂ di cui al comma 4. Con le medesime modalitĂ di cui al presente comma il giudice può procedere allâinterrogatorio di cui allâarticolo 294 del codice di procedura penale.
3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dellâarticolo 128 del codice di procedura civile e dellâarticolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.
4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dellâarticolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dellâarticolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dellâudienza avviene con modalitĂ idonee a salvaguardare il contraddittorio e lâeffettiva partecipazione delle parti. Prima dellâudienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalitĂ del collegamento. I difensori attestano lâidentitĂ dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano allâudienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dellâarrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dallâarticolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare allâudienza di convalida da remoto anche dal piĂš vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, lâidentitĂ della persona arrestata o fermata è accertata dallâufficiale di polizia giudiziaria presente. Lâausiliario del giudice partecipa allâudienza dallâufficio giudiziario e dĂ atto nel verbale dâudienza delle modalitĂ di collegamento da remoto utilizzate, delle modalitĂ con cui si accerta lâidentitĂ dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonchĂŠ dellâimpossibilitĂ dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dellâarticolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dellâarticolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi acconsentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, lâapplicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonchĂŠ alle ipotesi di cui agli articoli 392,441 e 523 del codice di procedura penale.
6. Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui allâarticolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui allâarticolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui allâarticolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare allâudienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dellâudienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione allâudienza, di aver aderito liberamente alla possibilitĂ di rinunciare alla partecipazione allâudienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.
7. In deroga al disposto dellâarticolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare allâudienza anche da un luogo diverso dallâufficio giudiziario.
8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza lâintervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente lâudienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, lâatto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente lâudienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalitĂ di cui al comma 9; non si applica lâarticolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dellâarticolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dellâudienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali lâudienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dallâentrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali lâudienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dallâentrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dallâentrata in vigore del presente decreto.
8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374,375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza lâintervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente lâudienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, lâatto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente lâudienza, possono depositare memorie ai sensi dellâarticolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dellâudienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali lâudienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali lâudienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o lâordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dellâinserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dellâautoritĂ giudiziaria di cui allâarticolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalitĂ telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte lâintestazione e la formula di cui allâarticolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e lâindicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico cosĂŹ formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dellâarticolo 24, comma 2, del codice dellâamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dallâarticolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per lâattuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dellâattestazione di conformitĂ a norma dellâarticolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono allâoriginale.
9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, lâincolpato e il suo difensore possono partecipare allâudienza di cui allâarticolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dellâufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dellâudienza, la sezione disciplinare fa comunicare allâincolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalitĂ del collegamento.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonchĂŠ quelle di cui allâarticolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresĂŹ ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
10-bis. Allâallegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis è abrogato.
10-ter. Allâarticolo 190 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
â1-bis. Nel processo amministrativo le modalitĂ di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalitĂ disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Statoâ.
10-quater. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 23 bis
(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui allâarticolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dellâistruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza lâintervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che lâimputato manifesti la volontĂ di comparire.
2. Entro il decimo giorno precedente lâudienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dellâarticolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia lâatto immediatamente, per via telematica, ai sensi dellâarticolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente lâudienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dellâarticolo 24 del presente decreto.
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalitĂ di cui allâarticolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.
4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dellâudienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalitĂ lâimputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare allâudienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali lâudienza per il giudizio di appello è fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali lâudienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dellâimputato allâudienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e allâarticolo 310 del codice di procedura penale. In questâultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dellâudienza.
Articolo 23 ter
(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonchĂŠ sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)
1.A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui allâarticolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui lâudienza è rinviata per lâassenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dellâimputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando lâassenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dallâobbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dallâarticolo 303 del codice di procedura penale.
2. Nei casi di cui al comma 1, lâudienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dallâarticolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.
3. Nel computo dei termini di cui allâarticolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.
4. Il corso dei termini di cui allâarticolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per lâassenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando lâassenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dallâobbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.
Articolo 23 quater
(UnitĂ ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche).
1.Agli enti indicati nellâelenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unitĂ che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nellâUnione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilitĂ del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonchĂŠ quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
2. Allâarticolo 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui allâallegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: âoperata dallâISTATâ sono aggiunte le seguenti: â, ai soli fini dellâapplicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblicaâ.
Articolo 23 quinquies
(Estensione delle risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per lâesecuzione delle misure di sicurezza)
1.Al fine di non vanificare la portata innovativa dellâarticolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di rispettare le misure di prevenzione legate allâemergenza da COVID-19 e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per lâesecuzione delle misure di sicurezza, lâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dallâanno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dallâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dellâarticolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite allâentrata del bilancio dello Stato.
Articolo 24
(Disposizioni per la semplificazione delle attivitĂ di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dellâemergenza epidemiologica da COVID-19)
1. In deroga a quanto previsto dallâarticolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77del 2020, fino alla scadenza del termine di cui allâarticolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dallâarticolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalitĂ stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dellâarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalitĂ stabilite dal provvedimento.
2. Con uno o piĂš decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarĂ reso possibile il deposito telematico nelle modalitĂ di cui al comma 1.
3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati allâutilizzo del portale, senza necessitĂ di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui allâarticolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dallâindirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui allâarticolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalitĂ di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalitĂ di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante lâinvio di piĂš messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
5. Ai fini dellâattestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire lâatto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuitĂ della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresĂŹ, allâinserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dellâatto ricevuto con lâattestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dellâufficio e dellâintestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.
6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 lâinvio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.
6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581,582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto unâimpugnazione, lâatto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalitĂ indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformitĂ allâoriginale.
6-ter. Lâimpugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dallâindirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dellâufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalitĂ e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui allâarticolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.
6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalitĂ indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dallâindirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dellâufficio del giudice dellâimpugnazione, individuato ai sensi del comma 4.
6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410,461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, lâatto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso allâindirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui allâarticolo 309, comma 7, del codice di procedura penale .
6-sexies. Fermo quanto previsto dallâarticolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dellâatto ai sensi del comma 6-bis lâimpugnazione è altresĂŹ inammissibile:
a) quando lâatto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformitĂ allâoriginale;
c) quando lâatto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
d) quando lâatto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando lâatto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per lâufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui allâarticolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.
6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche dâufficio, con ordinanza lâinammissibilitĂ dellâimpugnazione e dispone lâesecuzione del provvedimento impugnato.
6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.
6-novies. Ai fini dellâattestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuitĂ della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.
6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.
6-undecies. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 25
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)
1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dellâarticolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresĂŹ alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dellâarticolo 13 dellâallegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilitĂ di definizione del giudizio ai sensi dellâarticolo 60 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.
3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, lâistanza di discussione orale, di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 4del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dellâudienza pubblica o camerale.
Articolo 26
(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonchĂŠ misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante lâulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)
1. Ferma restando lâapplicabilitĂ dellâarticolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per contrastare lâemergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attivitĂ istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dellâarticolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui allâallegato 1 al decretolegislativo 26 agosto 2016, n. 174.
2. Allâarticolo 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante âMisure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e allâeconomia, nonchĂŠ di politiche sociali connesse allâemergenza epidemiologica da COVID-19â, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole â31 dicembre 2020â sono sostituite dalle parole âtermine dellâemergenza epidemiologica in corsoâ;
b) le lettere âin corsoâ sono soppresse;
c) dopo le parole âpersonale della Corte dei contiâ sono inserite le parole â, ivi incluso quello di magistraturaâ.
Allâattuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 27
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)
1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilitĂ di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per lâincolumitĂ pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per unâudienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, lâavviso dellâora e delle modalitĂ di collegamento. Si dĂ atto a verbale delle modalitĂ con cui si accerta lâidentitĂ dei soggetti partecipanti e la libera volontĂ delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dellâufficio giudiziario.
2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dellâudienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dellâudienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilitĂ di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dellâufficio.
3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.
4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalitĂ di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dellâarticolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.
4-bis. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 28
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertĂ )
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le ulteriori disposizioni di cui allâarticolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertĂ possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 30 aprile 2021.
Articolo 29
(Durata straordinaria dei permessi premio)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2021 ai condannati cui siano stati giĂ concessi i permessi di cui allâarticolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e o che siano stati assegnati al lavoro allâesterno ai sensi dellâarticolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi allâistruzione o alla formazione professionale allâesterno ai sensi dellâarticolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui allâarticolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dallâarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalitĂ di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dellâordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui allâarticolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare lâattivitĂ delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano giĂ espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dellâesecuzione la connessione ai sensi dellâarticolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.
Articolo 30
(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)
1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dellâarticolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2021, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso lâabitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dallâarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalitĂ di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dellâordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonchĂŠ ai delitti di cui allâarticolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare lâattivitĂ delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano giĂ espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dellâesecuzione la connessione ai sensi dellâarticolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102,105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dellâarticolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dallâarticolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nellâultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui allâarticolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti, in data successiva allâentrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dellâarticolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui allâarticolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone lâesecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
4. La procedura di controllo di cui al comma 3, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
5. Con provvedimento del capo del dipartimento dellâamministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, dâintesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dallâentrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per lâesecuzione della pena con le modalitĂ stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autoritĂ competenti. Lâesecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta lâapplicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.
6. Ai fini dellâesecuzione della pena detentiva con le modalitĂ di cui al comma 1, la direzione dellâistituto penitenziario può omettere la relazione prevista dallâarticolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito lâespresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonchĂŠ a trasmettere il verbale di accertamento dellâidoneitĂ del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui allâarticolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta lâesecuzione della pena detentiva con le modalitĂ di cui al comma 1, lâufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con lâequipe educativa dellâistituto penitenziario, provvederĂ , entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dellâavvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalitĂ indicate dallâarticolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per lâapprovazione.
8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dellâarticolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per lâapplicazione della misura entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.
9-bis. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
b
1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalitĂ telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dellâordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 31 bis
(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dellâesame di abilitazione allâesercizio della professione forense nonchĂŠ in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali).
1.Allâarticolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: âprogrammati sino al 30 settembre 2020â sono soppresse.
2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.
3. Il consiglio nazionale dellâordine o del collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalitĂ di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.
4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il consiglio nazionale dellâordine o del collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla medesima data.
5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui allâarticolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti.
Articolo 31 ter
(Differimento dellâentrata in vigore della class action).
1.Allâarticolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole: âdiciannove mesiâ sono sostituite dalle seguenti: âventicinque mesiâ.
Articolo 31 quater
(Disposizioni dâurgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per lâanno 2020).
1. In considerazione della grave recrudescenza dellâemergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dallâarticolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonchĂŠ dallâarticolo 21-ter, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il entro il 20 maggio 2021.
2. Dallâattuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 31 quinquies
(Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)
1. Tenuto conto dellâemergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per lâaccertamento della rappresentativitĂ di cui allâarticolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi allâAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dellâanno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dellâorganizzazione sindacale interessata, con modalitĂ che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga allâarticolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state giĂ indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022.
2. Gli appositi accordi di cui allâarticolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere il ricorso a modalitĂ telematiche in funzione dello snellimento delle procedure, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.
Articolo 31 sexies
(Rinvio del federalismo fiscale)
1.Nelle more del riordino del sistema della fiscalitĂ locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 2, comma 1, la parola: â2021â, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: â2023â;
b) allâarticolo 4:
1) al comma 2, le parole: âPer gli anni dal 2011 al 2020â sono sostituite dalle seguenti: âPer gli anni dal 2011 al 2022â e le parole: âA decorrere dallâanno 2021â sono sostituite dalle seguenti: âA decorrere dallâanno 2023â;
2) al comma 3, le parole: âA decorrere dallâanno 2021â sono sostituite dalle seguenti: âA decorrere dallâanno 2023â;
c) allâarticolo 7:
1) al comma 1, le parole: âA decorrere dallâanno 2021â sono sostituite dalle seguenti: âA decorrere dallâanno 2023â;
2) al comma 2, le parole: âentro il 31 luglio 2020â sono sostituite dalle seguenti: âentro il 31 luglio 2022â;
d) allâarticolo 15, commi 1 e 5, la parola: â2021â è sostituita dalla seguente: â2023â.
Articolo 31 septies
(Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dellâeconomia e delle finanze con la SOGEI Spa).
1. Allâarticolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: âche, sulla baseâ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: âe sono svolte sulla base delle strategie di sviluppo per lâinformatica, definite dal Ministero dellâeconomia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun Dipartimento del Ministero dellâeconomia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalitĂ , entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la SocietĂ di cui allâarticolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettivitĂ e per lâerogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento.
Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piĂš provvedimenti del Capo del Dipartimento dellâamministrazione generale del personale e dei servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti dalla convenzione per la realizzazione e gestione delle attivitĂ informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nellâambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati nellâambito delle attivitĂ di customer satisfaction, approvati dal Comitato di governo della convenzione relativamente allâanno precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a seguito dellâefficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dallâarticolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dellâarticolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula, dâintesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalitĂ , entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la SocietĂ di cui allâarticolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalitĂ .
Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra lâAmministrazione finanziaria e la SOGEI Spaâ.
Articolo 31 octies
(ResponsabilitĂ per lâinadempimento degli obblighi previsti dallâarticolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione delle controversie internazionali).
1. In considerazione dellâincremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nellâambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dellâeconomia nel corso dellâattuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dellâesigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga allâarticolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e allâarticolo 17, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, lâinadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilitĂ patrimoniale del responsabile della concessione o dellâerogazione degli aiuti medesimi.
2. Al fine di definire modalitĂ semplificate per lâinserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di responsabilitĂ , sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui allâarticolo 52, comma 6, e allâarticolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022.
3. Allâarticolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: âvigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi eâ sono sostituite dalle seguenti: âvigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,â;
b) dopo le parole: âlegge 22 marzo 1993, n. 99,â sono inserite le seguenti: âe dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dellâAgenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,â.
4. Allâarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: âNel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autoritĂ competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordiâ.
Articolo 31 nonies
(FacoltĂ di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati).
1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nellâesclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilitĂ di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la âProroga Straordinariaâ). Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data del 30 novembre 2020, anche nel caso in cui:
1) il relativo regolamento di gestione giĂ preveda la possibilitĂ di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dellâarticolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 (il âPeriodo di Graziaâ), ma tale facoltĂ non sia stata ancora esercitata alla data del 30 novembre 2020, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di Grazia;
2) sia giĂ stata deliberata la proroga della durata ai sensi dellâarticolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 (âPeriodo di Graziaâ), ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia;
3) il relativo regolamento di gestione giĂ preveda la possibilitĂ di avvalersi della proroga straordinaria di cui allâarticolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
4) la loro scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020. Lâeventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.
2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria di cui al comma 1, previa approvazione dellâassemblea dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, quanto alle modalitĂ di svolgimento, di cui allâarticolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Lâavviso di convocazione dellâassemblea è pubblicato, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione, con un preavviso minimo di sette giorni di calendario. Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, nel caso in cui il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento al momento dellâistituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.
3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 22, commi da 5-quater a 5-novies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformitĂ al presente articolo si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca dâItalia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015.
Articolo 31 decies
(Modifiche allâarticolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).
1. Allâarticolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: âpari a 600 milioni di euro per lâanno 2020 che costituisce limite di spesaâ sono sostituite dalle seguenti: âpari a 250 milioni di euro per lâanno 2020 e 200 milioni di euro per lâanno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative allâanno 2021 concorrono al finanziamento e allâintegrazione delle istanze di contributo giĂ presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per lâanno 2020 nonchĂŠ al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalitĂ e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui allâarticolo 6 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euroâ;
b) al comma 2, le parole da: âcon codice ATECO prevalenteâ fino a âmateria prima di territorioâ sono sostituite dalle seguenti: âcon codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attivitĂ autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonchĂŠ con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per lâacquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12â.
2. Lâarticolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020, è conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera a).
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 31 undecies
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali).
1.In relazione alle infrastrutture autostradali di cui allâarticolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di societĂ in house esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la societĂ da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dellâarticolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dellâassemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolaritĂ , alla data del 30 novembre 2020, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dallâarticolo 2437-quater, secondo comma, del codice civile sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater è ridotto a venti giorni. Relativamente allâinfrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui allâarticolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Articolo 31 duodecies
(Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi dâacqua).
1.Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi dâacqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonchĂŠ la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi dâacqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti lâindicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilitĂ e rintracciabilitĂ di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, e sono conseguentemente considerati âbiomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestaliâ ai sensi dellâarticolo 2 del suddetto decreto nonchĂŠ inclusi nella tabella B del medesimo decreto.
Articolo 31 terdecies
(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)
1.Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
â1-bis. Presso ogni Consiglio dellâOrdine è istituito il Comitato pari opportunitĂ eletto con le modalitĂ stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionaleâ;
b) allâarticolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
âm-bis) predispone lâelenco dei soggetti, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito lâOrdine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentatoâ;
c) allâarticolo 21, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âSono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato lâequilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difettoâ;
d) allâarticolo 25, comma 6, dopo le parole: ânel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2â sono inserite le seguenti: âe dellâequilibrio tra i generiâ ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âAl fine di assicurare lâequilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentatoâ;
e) allâarticolo 26, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
â4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale pari opportunitĂ , i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunitĂ locali, oltre a due delegati consiglieri nazionaliâ.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si applicano ai procedimenti elettorali giĂ avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 32
(Misure per la funzionalitĂ delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonchĂŠ dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi allâemergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per lâanno 2020, lâulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennitĂ di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi allâimpiego del personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalitĂ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi allâemergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per lâanno 2020, lâulteriore spesa di euro 734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 32 bis
(Misure per la funzionalitĂ delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e del Corpo di polizia penitenziaria, nonchĂŠ per lâemersione del lavoro irregolare)
1.Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonchĂŠ dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi allâemergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per lâanno 2020, lâulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennitĂ di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi allâimpiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
2. Al fine di garantire la piena funzionalitĂ del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attivitĂ di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi allâemergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per lâanno 2020, lâulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attivitĂ aggiuntive necessarie a contrastare lâeccezionale diffusione del COVID-19 sullâintero territorio nazionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per lâanno 2020 ed euro 2.169.162 per lâanno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui allâarticolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dallâarticolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
4. Allâarticolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 23, primo periodo, le parole: â24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021â sono sostituite dalle seguenti: â30.000.000 di euro per lâanno 2021â;
b) al comma 25, primo periodo, le parole: âeuro 24.615.384 per lâanno 2020 e di euro 5.384.616 per lâanno 2021,â sono sostituite dalle seguenti: â30.000.000 di euro per lâanno 2021â.
5. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel piĂš gravoso contesto di gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attivitĂ istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per lâanno 2020, la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.
6. Agli oneri derivanti dallâattuazione del comma 5 si provvede, per lâanno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui allâarticolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nellâambito del programma âFondi di riserva e specialiâ della missione âFondi da ripartireâ dello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze per lâanno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a 71,96 milioni di euro per lâanno 2020 e a 26,78 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Articolo 32 ter
(Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari).
1. Al fine della corresponsione dellâindennitĂ di udienza di cui allâarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalitĂ di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui allâarticolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalitĂ di svolgimento delle udienze civili in presenza.
2. Dallâattuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 32 quater
(Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione allâemergenza da COVID-19).
1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui allâarticolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per lâanno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nellâanno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dellâarticolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione allâemergenza da COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti lâutilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse allâemergenza da COVID-19 possono essere stabilite dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per lâanno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 250 milioni di euro per lâanno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dellâarticolo 34.
Tabella A
Regioni | Percentuale di riparto | Riparto del contributo per la riduzione del debito |
Abruzzo | 3,16% | 7.906.447,37 |
Basilicata | 2,50% | 6.246.447,37 |
Calabria | 4,46% | 11.151.447,37 |
Campania | 10,54% | 26.349.605,26 |
Emilia-Romagna | 8,51% | 21.266.447,37 |
Lazio | 11,70% | 29.258.289,47 |
Liguria | 3,10% | 7.751.973,68 |
Lombardia | 17,48% | 43.706.315,79 |
Marche | 3,48% | 8.705.921,05 |
Molise | 0,96% | 2.393.026,32 |
Piemonte | 8,23% | 20.568.026,32 |
Puglia | 8,15% | 20.381.710,53 |
Toscana | 7,82% | 19.543.289,47 |
Umbria | 1,96% | 4.905.131,58 |
Veneto | 7,95% | 19.865.921,05 |
TOTALE | 100,00% | 250.000.000,00 |
2. Per lâanno 2021 è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione allâemergenza da COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Ministero dellâeconomia e delle finanze, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 gennaio 2021 sulla base dei seguenti criteri:
a) quanto a 90 milioni di euro:
1) nella misura del 50 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravitĂ e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;
2) nella misura del 30 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravitĂ e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;
3) nella misura del 20 per cento per le regioni non rientranti nelle categorie di cui ai numeri 1) e 2);
b) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie di ordinanze regionali piĂš restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi, adottate fino alla data della proposta di cui al presente comma.
3. Allâonere derivante dal comma 2, pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
Articolo 32 quinquies
(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori).
1.In considerazione del fatto che lâapprovvigionamento idrico delle isole minori è piĂš oneroso rispetto alla media nazionale, a parziale copertura delle spese per lâacquisto dellâacqua e per lâabbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali, è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro 3 milioni per lâanno 2021.
2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dellâinterno, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-cittĂ ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nellâanno 2020 per lâacquisto e lâapprovvigionamento dellâacqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.
3. Allâonere derivante dallâattuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 34, comma 6, del presente decreto.
Articolo 32 sexies
(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo).
1.Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico appartenente al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in essere o scaduti nellâanno 2020, fino al 31 dicembre 2021.
2. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con lâutilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
Articolo 33
(Fondo anticipazione di liquiditĂ )
1. Per lâanno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquiditĂ . Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5 milioni di euro per lâanno 2020, a 83 milioni di euro per lâanno 2021, a 137 milioni di euro per lâanno 2022, a 23 milioni di euro per lâanno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede ai sensi dellâarticolo 34 .
Articolo 33 bis
(Clausola di salvaguardia).
1.Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Titolo IV
Disposizioni finali
Articolo 34
(Disposizioni finanziarie)
1.Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui allâarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 16 milioni di euro per lâanno 2021 e di 50 milioni di euro per lâanno 2023.
2. Lâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 2 milioni di euro per lâanno 2025.
3. Le minori entrate derivanti dal comma 7, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per lâanno 2022.
4. In considerazione delle necessitĂ connesse allâemergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del Fondo di cui allâarticolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma restando la finalitĂ di assicurare la gratuitĂ dellâaccesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui allâarticolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998.
5. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater, 3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bis e 32-quater e dai commi 6, 10 e 11 del presente articolo sono coerenti con lâautorizzazione al ricorso allâindebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dellâarticolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Allâallegato 1 di cui allâarticolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli importi, per lâanno 2020, sono rideterminati come indicato nellâAllegato 5 al presente decreto.
6. Il Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 610 milioni di euro per lâanno 2021.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies, 12-bis, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 13-duodecies, 13-terdecies, 13-quaterdecies, 13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-quater, 19-decies, 19-undecies, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33 e dai commi 1, 2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per lâanno 2020, 7.910,977 milioni di euro per lâanno 2021, 161,6 milioni di euro per lâanno 2022, 50 milioni di euro per lâanno 2023 e 2 milioni di euro per lâanno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per lâanno 2021, in 298,6 milioni di euro per lâanno 2022, in 73 milioni di euro per lâanno 2023, in 21 milioni di euro per lâanno 2024 e in 23 milioni di euro per lâanno 2025, si provvede:
a) quanto a 860 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente versamento allâentrata del bilancio dello Stato, da parte dellâAgenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dellâarticolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 1.680 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
c) quanto a 3.390 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui allâarticolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui allâarticolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d) quanto a 32 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
e) quanto a 18,7 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
f) quanto a 18,8 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
g) quanto a 3,4 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
h) quanto a 101,3 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente, il limite di spesa di cui allâarticolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui allâarticolo 2 dello stesso decreto ministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;
i) quanto a 804 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
l) quanto a 730 milioni di euro per lâanno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui allâarticolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dallâarticolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
m) quanto a 5 milioni di euro per lâanno 2020, a 93,3 milioni di euro per lâanno 2021, a 137 milioni di euro per lâanno 2022, a 23 milioni di euro per lâanno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti allâattualizzazione di contributi pluriennali, di cui allâarticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
n) quanto a 131 milioni di euro per lâanno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui allâarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
o) quanto a 30,6 milioni di euro per lâanno 2022, mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per lâanno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331 milioni di euro per lâanno 2020, 8.876,522 milioni di euro per lâanno 2021 e 53,8 milioni di euro per lâanno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 9-quinquies, 12, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e 32-bis e dalla lettera a) del presente comma;
q) quanto a 160 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
r) quanto a 5.260 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui allâarticolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
s) quanto a 200 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui allâarticolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;
t) quanto a 50 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate allâentrata del bilancio dello Stato ai sensi dellâarticolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente allâerario;
u) quanto a 170 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dellâinterno, relative allâattivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
v) quanto a 30 milioni di euro per lâanno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui allâarticolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
z) quanto a 2 milioni di euro per lâanno 2025, mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
aa) quanto a 500 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui allâarticolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
bb) quanto a 157 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui allâarticolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
cc) quanto a 220,1 milioni di euro per lâanno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dellâarticolo 13-duodecies;
dd) quanto a 24.615.384 euro per lâanno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui allâarticolo 32-bis, comma 4, lettera b);
ee) quanto a 350 milioni di euro per lâanno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui allâarticolo 31-decies, comma 1, lettera a);
ff) quanto a 120 milioni di euro per lâanno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione âFondi da ripartireâ, programma âFondi di riserva e specialiâ, dello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze;
gg) mediante il ricorso allâindebitamento di cui al comma 5.
8. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso allâindebitamento per lâanno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni e, ove necessario, lâeventuale adozione delle iniziative previste dallâarticolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9. Le risorse destinate allâattuazione da parte dellâINPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato allâIstituto medesimo.
10. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze, è incrementato di 90 milioni di euro per lâanno 2020. Al fine di accelerare nel 2020 lâestinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente allâIstituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dellâeconomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
11. Al fine di consentire lâattuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229, commi 2-bis e 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per lâanno 2020 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nellâesercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui allâarticolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è da intendersi riferita allâanno 2021.
12. Ai fini dellâarticolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dellâarticolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8 del citato articolo 265, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti allâimpegno delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dallâarticolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui allâarticolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dellâarticolo 34-bis della legge n. 196 del 2009.
13. Le somme destinate allâestinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al comma 8 dellâarticolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.
14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12 e 13 sono versate allâentrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 12. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.
15. Ai fini dellâimmediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con lâemissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 35
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarĂ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegati
Tabella 1 (Articolo 18)
| Codice ATECO | % |
|---|---|
| 493210 - Trasporto con taxi | 100,00% |
| 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
| 493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano | 200,00% |
| 551000 - Alberghi | 150,00% |
| 552010 - Villaggi turistici | 150,00% |
| 552020 - Ostelli della gioventĂš | 150,00% |
| 552030 - Rifugi di montagna | 150,00% |
| 552040 - Colonie marine e montane | 150,00% |
| 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
| 552052 - AttivitĂ di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
| 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
| 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
| 561011-Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
| 561012-AttivitĂ di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
| 561030-Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
| 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
| 561042-Ristorazione ambulante | 200,00% |
| 561050-Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
| 562100-Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
| 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
| 591300 - AttivitĂ di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
| 591400-AttivitĂ di proiezione cinematografica | 200,00% |
| 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
| 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
| 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e dâintrattenimento | 200,00% |
| 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attivitĂ di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
| 799020 - AttivitĂ delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
| 823000-Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
| 855209 - Altra formazione culturale | 200,00% |
| 900101 - AttivitĂ nel campo della recitazione | 200,00% |
| 900109 - Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
| 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
| 900209 - Altre attivitĂ di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
| 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
| 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
| 920009 - Altre attivitĂ connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} | 200,00% |
| 931110-Gestione di stadi | 200,00% |
| 931120-Gestione di piscine | 200,00% |
| 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
| 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
| 931200-AttivitĂ di club sportivi | 200,00% |
| 931300-Gestione di palestre | 200,00% |
| 931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
| 931999-Altre attivitĂ sportive nca | 200,00% |
| 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
| 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
| 932930-Sale giochi e biliardi | 200,00% |
| 932990-Altre attivitĂ di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
| 949920 - AttivitĂ di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
| 949990 - AttivitĂ di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
| 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |
| 960420-Stabilimenti termali | 200,00% |
| 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
Allegato 2
TABELLA 1 (ARTICOLO 18)
| Regioni | Quota accesso 2020 | Risorse per tamponi rapidi |
|---|---|---|
| PIEMONTE | 7,36% | 2.209.433,59 |
| V DâAOSTA | 0,21% | 63.013,50 |
| LOMBARDIA | 16,64% | 4.993.267,96 |
| BOLZANO | 0,86% | 257.461,47 |
| TRENTO | 0,89% | 267.069,57 |
| VENETO | 8,14% | 2.442.545,00 |
| FRIULI | 2,06% | 619.330,03 |
| LIGURIA | 2,68% | 804.230,97 |
| ROMAGNA | 7,46% | 2.237.377,56 |
| TOSCANA | 6,30% | 1.889.704,34 |
| UMBRIA | 1,49% | 447.008,12 |
| MARCHE | 2,56% | 769.003,80 |
| LAZIO | 9,68% | 2.903.510,03 |
| ABRUZZO | 2,19% | 656.940,83 |
| MOLISE | 0,51% | 153.958,45 |
| CAMPANIA | 9,30% | 2.790.545,16 |
| PUGLIA | 6,62% | 1.986.526,10 |
| BASILICATA | 0,93% | 280.312,58 |
| CALABRIA | 3,19% | 957.153,68 |
| SICILIA | 8,16% | 2.448.426,26 |
| SARDEGNA | 2,74% | 823.181,00 |
| TOTALE | 100% | 30.000.000,00 |






