Linee guida nazionali interpretative per lâapplicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio
Con le modifiche proposte dalla Commissione difese dâufficio/patrocinio a spese dello Stato approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 21 ottobre 2016.
(Decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante il Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dellâart. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Regolamento per la tenuta e lâaggiornamento dellâelenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese dâufficio approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 maggio 2015)
Art. 1 â Inserimento nellâelenco.
1. La domanda di inserimento nellâelenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense (dâora in poi CNF), deve essere presentata al Consiglio dellâOrdine degli Avvocati (dâora in poi COA) al cui albo lâavvocato è iscritto, attraverso la piattaforma Lextel unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti di cui allâart. 29 comma 1 bis disp. att. al c.p.p., ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
2. Nella domanda deve essere indicata in quale delle condizioni di cui allâart. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p. versi il richiedente.
3. Con riferimento al requisito di cui alla lett. a) della citata norma, il richiedente dovrĂ attestare di aver partecipato ad un corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale della durata complessiva di almeno 90 ore organizzato a livello circondariale distrettuale o interdistrettuale, unitamente o disgiuntamente dai COA, dalle Camere Penali territoriali e dallâUCPI e di aver superato lâesame finale. Il requisito della biennalitĂ , nel rispetto della durata di 90 ore, deve ritenersi soddisfatto quando il corso si svolga nellâarco di ventiquattro mesi (tale previsione non opera per i corsi che alla data di comunicazione ai COA delle presenti linee guida, siano giĂ avviati). Lâaccesso al corso di formazione e aggiornamento biennale dei difensori, accreditato direttamente dai COA, deve essere libero, ovvero accessibile a tutti i richiedenti.
4. Ai sensi dellâart. 12 del regolamento CNF approvato con delibera del 22.05.2015, può chiedere lâiscrizione allâelenco anche lâavvocato che abbia partecipato negli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014) a precedenti corsi, e che abbia frequentato entro un anno, il corso formativo- integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lett. a) del comma 1 bis dellâart. 29 disp. att. al c.p.p., e abbia superato lâesame finale entro il termine di sei mesi dal completamento del percorso formativo-integrativo.
5. Con riferimento al requisito di cui alla lett. b) della citata norma, il richiedente dovrĂ produrre auto certificazione attestante lâiscrizione allâAlbo degli avvocati da almeno cinque anni continuativi e, al fine di dimostrare di avere acquisito esperienza nella materia penale, produrre idonea dichiarazione ai sensi dellâart. 46 e 47 DPR 445/2000 che attesti la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), a cui lâavvocato abbia partecipato nel medesimo anno solare cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate piĂš di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non piĂš di tre innanzi al Giudice di Pace. Lâautocertificazione nella parte riguardante la attestazione relativa alla partecipazione alle udienze dovrĂ specificamente indicare:
a) il numero di ruolo (RGNR o RGT) del procedimento;â¨b) la data in cui si è svolta lâudienza;â¨c) lâattivitĂ svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente
c.1) trattazione di questioni preliminari,â¨c.2) formulazione delle richieste di prova,â¨c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale, c.4) udienza di discussione;
d) lâautoritĂ giudiziaria avanti alla quale lâudienza si è svolta;â¨e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;â¨f) in quale veste lâavvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p., sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.). Il modulo autocertificativo dovrĂ espressamente richiamare la responsabilitĂ penale del dichiarante in caso di attestazioni false.
6. Con riferimento al requisito di cui alla lett. c) della citata norma, il richiedente dovrĂ produrre certificazione attestante il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dellâart. 9 della legge 247/12.
7. In qualsiasi condizione versi, il richiedente deve sempre attestare, mediante autocertificazione, di essere in regola con lâobbligo formativo di cui allâart. 11 della legge 247/2012 con riferimento allâanno antecedente alla richiesta di inserimento nellâelenco.
8. Una volta ricevuta la domanda con la relativa documentazione e prima di esprimere il parere, è facoltĂ del COA convocare il richiedente per un colloquio e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare lâeffettiva sussistenza dei requisiti, secondo la previsione di cui allâart. 4 del Regolamento del CNF.
9. Il COA potrĂ altresĂŹ chiedere lâintegrazione di tale documentazione con riferimento ad anni precedenti non oltre complessivamente i tre, ai sensi della citata norma regolamentare.
10. Il COA esprime il parere (obbligatorio) circa la sussistenza dei requisiti.â¨11. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di inserimento, il COA trasmette al
CNF, tramite la piattaforma Lextel, la domanda di inserimento nellâelenco con la documentazione allegata, unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti e lâassenza di sanzioni disciplinari superiori allâavvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo.
Art. 2 â Permanenza nellâelenco.
1. La domanda di permanenza nellâelenco unico nazionale, indirizzata al CNF, deve essere presentata al COA al cui albo lâavvocato è iscritto attraverso la piattaforma Lextel, unitamente alla autocertificazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dallâart. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p., entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 31.12.2016.
2. La domanda dovrĂ essere presentata sia dagli avvocati iscritti automaticamente nellâelenco unico nazionale a far data dal 20 febbraio 2015 che dagli avvocati iscritti successivamente in detto elenco ai sensi dellâart. 29 comma 1 ter disp att. c.p.p. e 6 del Regolamento Interno CNF.
3. Lâesercizio continuativo di attivitĂ nel settore penale è comprovato dalla partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali) nellâanno solare in cui la richiesta viene presentata, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento; la partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, da rendersi secondo le modalitĂ di cui al punto 5) dellâart.1 delle presenti linee guida (ferma restando la facoltĂ del COA di effettuare controlli a campione e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare la partecipazione alle udienze); nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate piĂš di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non piĂš di tre innanzi al Giudice di Pace.
4. Il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con lâobbligo formativo di cui allâart. 11 legge 247/2012 (mediante allegazione di auto certificazione ai sensi degli artt. 46, 47 DPR 445/2000), con riferimento allâanno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata
5. Una volta ricevuta la domanda con la documentazione e prima di esprimere il parere, è facoltĂ del COA convocare il richiedente per un colloquio e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare lâeffettiva sussistenza dei requisiti.
6. Il COA esprime il parere (obbligatorio) circa la permanenza dei requisiti.
7. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione sopra indicata, il Consiglio dellâOrdine trasmette al CNF attraverso la piattaforma Lextel la domanda e la documentazione allegata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti e lâassenza di sanzioni disciplinari definitive superiori allâavvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo.
8. In caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione richiesta entro il termine perentorio del 31 dicembre, lâavvocato è cancellato dâufficio dallâelenco nazionale; la cancellazione non fa venir meno lâobbligo di prestare lâufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.
Art.3 â Liste difensori dâufficio.
1. Il COA deve predisporre un elenco di difensori dâufficio iscritti allâAlbo e facenti parte
dellâelenco unico nazionale.
2. Il COA circondariale deve dotarsi delle seguenti liste:
a) Lista liberi
b) Lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti.
3. Il COA distrettuale oltre che delle precedenti liste deve dotarsi anche delle seguenti:â¨c) Lista difensori dâufficio minorenni liberiâ¨d) Lista difensori dâufficio per minorenni arrestati ovvero detenutiâ¨e) Lista difensori dâufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del
Tribunale di Sorveglianza.
4. Il COA nel cui distretto ha sede un Tribunale militare ovvero una Corte di Appello militare può dotarsi di una lista di difensori dâufficio che dichiarino di possedere specifica competenza nei procedimenti militari. I turni delle difese dâufficio continueranno ad essere creati e gestiti a livello locale dai COA.
4.bis Liste dei difensori di ufficio avanti avanti al Tribunale per i Minorenni: Lâinserimento nella lista, a norma del combinato disposto degli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D.lvo 272/89 , potrĂ avvenire:
a) attraverso la partecipazione ad un corso sul diritto minorile organizzato dal COA distrettuale di intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni e con il Procuratore Generale presso il Tribunale per i Minorenni;
b) fornendo prova di specifica preparazione nel diritto minorile mediante autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno solare a cui la richiesta si riferisce.
La domanda di permanenza nella specifica lista dovrĂ essere inoltrata al COA distrettuale che ne cura la tenuta, unitamente allâautocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno solare in cui la richiesta viene presentata.
5. Lâinserimento in una o piĂš delle suindicate liste potrĂ avvenire solo qualora il richiedente sia giĂ iscritto nellâelenco nazionale dei difensori di ufficio tenuto dal CNF, in modo da garantire il controllo circa la sussistenza dei requisiti di competenza e soggettivi di cui allâart. 29 disp. att. al c.p.p.
6. Tutti gli iscritti in una o piĂš delle suindicate liste e giĂ iscritti nellâelenco nazionale dei difensori di ufficio, dovranno altresĂŹ rispettare i requisiti di permanenza nellâelenco medesimo di cui allâart. 5 del Regolamento del CNF sulla Difesa di Ufficio.
7. Lista difensori di ufficio avanti alla Corte di Cassazione: la lista dovrĂ essere tenuta dal CNF che garantirĂ , attraverso la piattaforma gestionale dedicata, la rotazione delle nomine attraverso chiamata call center. Potranno iscriversi nellâelenco gli avvocati abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori che attestino, mediante autocertificazione, di avere partecipato, nellâanno solare antecedente a quello in cui la domanda viene presentata, ad almeno 3 udienze penali avanti alla S.C., ovvero di avere curato la redazione di almeno 3 ricorsi vertenti su materie penali ex art. 606 c.p.p. Ai fini dellâinserimento nella lista il richiedente dovrĂ altresĂŹ attestare mediante autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui allâart. 5 lettere a) e c) del Regolamento sulla Difesa di Ufficio approvato dal CNF alla seduta del 22 maggio 2015 ( non avere riportato sanzioni disciplinari superiori allâavvertimento irrogate con provvedimento definitivo nei 5 anni precedenti la domanda , avere adempiuto, nellâanno precedente la domanda, allâobbligo formativo di cui allâart. 11 legge 247/2012 )
La domanda di permanenza nella specifica lista dovrĂ essere presentata al CNF che ne cura la tenuta, unitamente ad autocertificazione attestante:
il possesso dei requisiti soggettivi di cui allâart. 5 lettere a) e c) del Regolamento CNF;
la partecipazione ad almeno 3 udienze penali avanti alla S.C. , ovvero di avere curato la redazione di almeno 3 ricorsi ex art. 606 c.p.p. nel medesimo anno solare cui la richiesta si riferisce.
Art. 4 â Cancellazione.
1. Lâiscrizione o la cancellazione ad una o piĂš liste viene deliberata dal COA. La richiesta di cancellazione del difensore dalle liste deve essere inoltrata al Consiglio dellâOrdine degli avvocati di appartenenza che gestisce la pratica dandone poi comunicazione al CNF, il quale a sua volta provvede alla cancellazione dallâelenco nazionale. La gestione delle liste dei difensori dâufficio avviene, come per la gestione dellâalbo degli iscritti, a livello locale.
2. Il COA, avuta notizia del decesso, della sospensione o della cancellazione volontaria del difensore, ovvero del passaggio in giudicato della sentenza che applichi la sanzione disciplinare superiore allâavvertimento, provvede, senza ritardo, a darne comunicazione al CNF che a sua volta delibera lâimmediata cancellazione dallâelenco unico nazionale.
3. Il difensore che sia stato cancellato dallâelenco, sia volontariamente che dâufficio, non potrĂ presentare una nuova domanda di inserimento prima che siano trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.
Art. 5 â Sospensione.
1. In caso di sospensione volontaria dallâesercizio della professione superiore al trimestre, il COA, venendo meno il requisito dellâesercizio continuativo dellâattivitĂ , provvede a comunicarlo al CNF che adotterĂ i provvedimenti ritenuti idonei.
2. In caso di sospensione amministrativa per omessa presentazione del modello 5 alla Cassa Nazionale Forense o per omesso versamento del contributo di iscrizione allâOrdine ex art. 29 legge 247/2012 il COA di appartenenza comunica il provvedimento al CNF per la cancellazione dallâelenco nazionale qualora, entro il trimestre, il destinatario della segnalazione non provveda alla regolarizzazione della propria posizione.
3. In caso di grave malattia, grave infortunio, gravidanza versandosi in ipotesi di mancanza temporanea del requisito di cui allâart. 5 lett. b) del Regolamento CNF, il difensore presenterĂ la documentazione attestante la partecipazione ad un numero ridotto di udienze rispetto a quelle stabilite dallo stesso art. 5, e ciò in maniera proporzionale allâeffettivo periodo di inattivitĂ e al contenuto e alle modalitĂ dellâimpedimento. Allo stesso modo il COA procederĂ in tutti i casi in cui si verifichi una situazione che provochi specifico impedimento allâesercizio della professione. Per quanto riguarda lâimpedimento determinato dalla condizione di gravidanza, fatte salve le ipotesi documentate di gravidanza a rischio, il periodo cui fare riferimento è quello di astensione obbligatoria dal lavoro per i pubblici dipendenti.
Art. 6 â Dovere di vigilanza.
1. I difensori dâufficio e i COA sono destinatari di un dovere di vigilanza sullâindiscriminato ricorso, da parte del Giudice, alla sostituzione ex art. 97 comma IV e saranno pertanto tenuti a sollecitare il Giudice stesso a fare uso della predetta sostituzione in via eccezionale, al fine di evitare che tale strumento si traduca nella negazione della effettivitĂ della difesa tecnica con conseguente pregiudizio per lâimputato.
2. Il COA, nel parere rilasciato con cadenza annuale e inviato al CNF, farĂ menzione di tutte le segnalazioni pervenute da parte dellâautoritĂ giudiziaria per la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attivitĂ per le quali il difensore dâufficio era stato nominato e che hanno portato alla sostituzione di cui al punto precedente.
Raccomandazioni
In adempimento del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua previsto dallâart. 15 del Codice Deontologico Forense, si raccomanda ai Consigli dellâOrdine circondariali e distrettuali di invitare gli avvocati iscritti nellâelenco unico nazionale ovvero nelle singole liste dei difensori di ufficio, di curare la propria preparazione tecnica con specifico riferimento alla difesa in ambito penale.
Si raccomanda ai Consigli dellâOrdine di invitare i propri iscritti negli elenchi dei difensori di ufficio al puntuale rispetto dellâart. 49 del Codice Deontologico che prevede lâobbligo di dare tempestiva informazione alla parte assistita della facoltĂ di scegliersi un difensore di fiducia, con modalitĂ preferibilmente recettizie, assegnando alla parte assistita stessa, compatibilmente con le esigenze relative ad incombenti di difesa soggetti a decadenza, un breve termine entro il quale dovrĂ comunicare se intende affidarsi ad un difensore di fiducia.
Si richiama infine lâattenzione dei Consigli dellâOrdine Circondariali alla corretta modalitĂ di conseguimento del titolo abilitante alla iscrizione nellâelenco distrettuale dei difensori di ufficio per il Tribunale dei Minorenni, secondo il combinato disposto degli artt. 11 d.P.R. 448/88 e 15 d. lvo 272/89 che prevede che annualmente il COA distrettuale dâintesa con il presidente del Tribunale per i Minorenni e con il Procuratore della Repubblica per i Minorenni, organizzi corsi di aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile.
Pertanto, solo i Corsi organizzati dallâOrdine Distrettuale di intesa con gli altri soggetti indicati nella citata norma saranno idonei ad abilitare alla iscrizione negli elenchi dei Difensori di Ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni.â¨Al fine di favorire la massima partecipazione degli iscritti ai singoli Ordini circondariali del Distretto, si invitano gli Ordini Distrettuali a garantire, per quanto possibile e compatibilmente con le previsioni di cui al D. lvo 272/89, un decentramento delle lezioni anche nei fori circondariali.
Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense






