Cassazione civile, sez. II, 7 febbraio 2019, n. 3673
Per farsi pagare dallo Stato il difensore dâufficio non deve insistere con il pignoramento fino a provare la totale non abbienza del patrocinato
Con ordinanza n. 3673/19 la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del difensore dâufficio avverso lâordinanza sfavorevole del Tribunale, con la quale questi rigettava la richiesta di liquidazione del compenso per lâattivitĂ difensiva espletata, non avendo portato a termine il pignoramento approfondendo la ricerca dei beni aggredibili.
Secondo il Tribunale, infatti, lâavvocato avrebbe dovuto compiere puntigliosamente tutte le attivitĂ previste per la riscossione del credito, provando la totale non abbienza e completa impossidenza del patrocinato, in una sorta di (come definita dalla Cassazione) âprobatio diabolicaâ.
Invero, la Suprema Corte ha ritenuto che, per riscuotere lâonorario, al difensore dâufficio è sufficiente esperire la procedura esecutiva, acquisendo il diritto al rimborso dei compensi previa liquidazione da parte del Giudice.
A tal proposito e richiamando quanto giĂ postulato con sentenza n. 46741/2007 Cass. Pen., la Corte ha ribadito che il meccanismo di cui allâart. 116 D.P.R. n. 115/2002, infatti, ânon postula la non abbienza dellâimputato, nĂŠ presume la sua insolvibilitĂ , ma consiste in unâanticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal Giudice al difensore dâufficio, somma che lo Stato stesso è chiamato a recuperare nei confronti dellâassistitoâ.
La Suprema Corte ha inoltre rammentato che  âpoichĂŠ lâesperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nellâambito di quelli che lâerario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dallâautoritĂ giudiziariaâ.
Art. 116 DPR 115/2002
(L) Liquidazione dellâonorario e delle spese al difensore dâufficio.
1. Lâonorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalitĂ previste dallâarticolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dellâarticolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore dâufficio non chiede ed ottiene lâammissione al patrocinio.
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Cassazione civile, sez. II, 7 febbraio 2019, n. 3673






